Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Processo civile / giurisdizione (art. 37 c.p.c.) · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 9 ottobre 2008, n. 24883
- Il difetto di giurisdizione non è più rilevabile, né d’ufficio né su eccezione, in ogni stato e grado del processo.
- Se la giurisdizione non è contestata e la decisione di merito di primo grado non viene impugnata sul punto, si forma il giudicato implicito.
- La pronuncia si lega alla translatio iudicii: il processo erroneamente incardinato può proseguire davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione.
Il caso
Una causa viene introdotta davanti a un giudice (ordinario, amministrativo, contabile) che si rivela privo di giurisdizione. Per lungo tempo l’art. 37 c.p.c. era letto nel senso che il difetto di giurisdizione fosse rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio: una spada di Damocle che poteva travolgere il giudizio persino in Cassazione, dopo anni di causa.
Le Sezioni Unite sono chiamate a rileggere questa regola alla luce dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.), anche in coerenza con la nuova possibilità di translatio iudicii tra giudici di ordini diversi.
La decisione
Le Sezioni Unite riscrivono in via interpretativa la portata dell’art. 37 c.p.c., circoscrivendone l’ambito. Il difetto di giurisdizione non è più rilevabile senza limiti: se il giudice di primo grado decide nel merito (anche solo implicitamente affermando la propria giurisdizione) e la sentenza non viene impugnata sul punto della giurisdizione, si forma su di essa il giudicato implicito.
Di conseguenza, chi non ha contestato la giurisdizione nel grado di appello non può più rimetterla in discussione in Cassazione, né il giudice può rilevarla d’ufficio. La regola si salda con la translatio iudicii (oggi disciplinata dall’art. 59 della L. 69/2009): quando il giudice declina la giurisdizione indicando quello competente, il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda, anziché essere azzerato.
Il principio di diritto
Il difetto di giurisdizione, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo, è soggetto a preclusioni: la mancata impugnazione, sul punto, della sentenza di merito di primo grado determina la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, che non è più rilevabile nei gradi successivi. Il processo erroneamente instaurato davanti a un giudice privo di giurisdizione non si estingue, ma può proseguire, tramite riassunzione, davanti al giudice indicato come fornito di giurisdizione.
Implicazioni pratiche
La portata pratica è duplice. Da un lato, la questione di giurisdizione va sollevata e coltivata tempestivamente: chi intende contestarla deve farlo nei gradi di merito e riproporla in appello, perché il silenzio cristallizza la giurisdizione del giudice adito. Dall’altro, l’errore sul giudice da adire non comporta più la perdita dell’azione: la translatio iudicii consente di «trasferire» il processo davanti al giudice giusto salvando gli effetti della domanda originaria, a condizione di rispettare i termini di riassunzione. È un cambio di prospettiva che privilegia la sostanza della tutela sul formalismo. Per il riparto e le regole sulla giurisdizione vedi il Codice di Procedura Civile.
Domande frequenti
Il difetto di giurisdizione si può far valere in qualsiasi momento?
No, non più. Dopo le Sezioni Unite del 2008, se la giurisdizione non è contestata impugnando la sentenza di primo grado, si forma il giudicato implicito e la questione non è più rilevabile nei gradi successivi.
Se sbaglio giudice perdo la causa?
No. Grazie alla translatio iudicii il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda, purché si rispettino i termini di riassunzione.
Che cos’è il «giudicato implicito» sulla giurisdizione?
È l’effetto per cui, decidendo il merito senza che la giurisdizione sia contestata e impugnata, il giudice la afferma implicitamente in modo definitivo: nei gradi successivi non se ne può più discutere.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 9 ottobre 2008, n. 24883.
- Art. 37 c.p.c.; art. 59 della L. 18 giugno 2009, n. 69 (translatio iudicii tra giudici di ordini diversi); art. 111 della Costituzione.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.