Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Processo civile / vizio di motivazione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 aprile 2014, n. 8053
- Dopo la riforma del 2012 dell’art. 360, n. 5, c.p.c. il controllo della Cassazione sulla motivazione si è ridotto al cosiddetto minimo costituzionale (art. 111, comma 6, Cost.).
- Non è più censurabile la motivazione «insufficiente»: rilevano solo le anomalie più gravi che incidono sull’esistenza stessa della motivazione.
- La motivazione «apparente» rende la sentenza nulla: pur esistendo graficamente, non fa capire le ragioni della decisione.
Il caso
Con la riforma del 2012 (D.L. 83/2012) il legislatore ha riscritto il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il motivo di ricorso che storicamente consentiva di lamentare i vizi della motivazione della sentenza impugnata. Il vecchio testo permetteva di denunciare la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione»; il nuovo testo parla solo di «omesso esame circa un fatto decisivo».
Si è subito posto il problema: il controllo della Corte sulla tenuta logica della motivazione è del tutto scomparso? La parte che ritiene la sentenza mal motivata può ancora portarla in Cassazione, e a quali condizioni? Le Sezioni Unite intervengono per fissare il perimetro del nuovo sindacato.
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che la riforma ha ridotto il controllo sulla motivazione al «minimo costituzionale» garantito dall’art. 111, comma 6, della Costituzione, che impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato. Resta perciò denunciabile in Cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè che attinge l’esistenza stessa della motivazione, mentre non ha più rilievo il semplice difetto di «sufficienza».
La Corte tipizza le ipotesi che superano questa soglia minima e che, in quanto tali, integrano un error in procedendo con conseguente nullità della sentenza:
- la mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico;
- la motivazione apparente;
- il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili;
- la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
La Corte precisa che il vizio deve emergere dal testo stesso del provvedimento, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e che resta estranea al giudizio di legittimità ogni valutazione sulla «quantità» e adeguatezza della motivazione.
Il principio di diritto
È «apparente», e dunque comporta la nullità della sentenza, la motivazione che — pur graficamente esistente — non rende percepibile il fondamento della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Non è invece più censurabile in Cassazione la motivazione meramente insufficiente o contraddittoria che non raggiunga la soglia del minimo costituzionale.
Implicazioni pratiche
Per chi prepara un ricorso per cassazione il messaggio è netto: non basta sostenere che la sentenza è mal motivata o poco convincente. Occorre dimostrare che la motivazione è radicalmente carente nei termini tipizzati dalle Sezioni Unite — assente, apparente, internamente contraddittoria o incomprensibile. Una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti o a lamentare un’insufficienza argomentativa è oggi destinata all’inammissibilità. La distinzione è sottile ma decisiva: si passa dal terreno del merito della motivazione a quello della sua esistenza. Per il quadro dei mezzi di impugnazione vedi il Codice di Procedura Civile.
Domande frequenti
Posso ancora ricorrere in Cassazione perché la sentenza è mal motivata?
Solo entro limiti ristretti. Dopo la riforma del 2012 rileva esclusivamente l’anomalia che incide sull’esistenza della motivazione: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile. La semplice insufficienza non basta più.
Che cos’è la «motivazione apparente»?
È una motivazione che esiste solo sulla carta: pur essendo scritta, non consente di capire le ragioni della decisione, perché usa formule di stile o argomenti inidonei a rivelare il ragionamento del giudice. Rende la sentenza nulla.
Qual è il fondamento di questo controllo minimo?
L’art. 111, comma 6, della Costituzione, che impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali: è il cosiddetto «minimo costituzionale» al di sotto del quale la motivazione si considera inesistente.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 7 aprile 2014, n. 8053.
- Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 134/2012); art. 111, comma 6, della Costituzione.
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