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Materia: Abuso del diritto / elusione fiscale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, 12 novembre 2010, n. 22994
- Il dividend washing è lo schema con cui si acquistano titoli poco prima dello stacco del dividendo per sfruttare crediti d’imposta o minusvalenze, rivendendoli subito dopo.
- Se l’operazione è priva di valide ragioni economiche diverse dal risparmio fiscale, costituisce abuso del diritto.
- Il Fisco può disconoscere il vantaggio fiscale indebito, valutando l’operazione nel suo complesso e non i singoli atti isolati.
Il caso
Un contribuente realizza un’operazione tipica del cosiddetto dividend washing: l’acquisto di titoli (o di partecipazioni in società non operative) immediatamente prima della distribuzione del dividendo, allo scopo di beneficiare del relativo credito d’imposta (o di generare minusvalenze deducibili), seguito dalla rivendita dei titoli a ridosso dell’incasso. L’operazione, nel suo insieme, non produce un reale risultato economico diverso dal vantaggio fiscale. L’Amministrazione lo disconosce; il contribuente obietta che ogni singolo atto è formalmente lecito.
La decisione
La Corte qualifica l’operazione come abuso del diritto. Non è lecito al contribuente trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur formalmente non in contrasto con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio.
Il giudizio non si ferma alla regolarità formale dei singoli atti (compravendite di titoli, di per sé legittime): occorre valutare l’operazione nel suo complesso unitario. Quando la sequenza di atti rivela un’assenza di logica economica e ha l’effetto di generare un beneficio fiscale altrimenti non spettante, il vantaggio è indebito e può essere disconosciuto, riconducendo la tassazione alla situazione che si sarebbe avuta senza l’operazione abusiva.
Il principio di diritto
Le operazioni di dividend washing prive di valide ragioni economiche, costruite essenzialmente per conseguire un risparmio d’imposta attraverso il credito d’imposta sui dividendi o la creazione di minusvalenze, integrano abuso del diritto: il vantaggio fiscale è indebito e disconoscibile, valutando l’operazione nel suo complesso e non i singoli atti isolatamente.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è uno dei tasselli con cui la Cassazione ha consolidato, prima ancora della codificazione, il principio antielusivo generale poi confluito nell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente (introdotto nel 2015). Per imprese e investitori il messaggio è che le operazioni su strumenti finanziari «a cavallo» della distribuzione di dividendi vengono valutate per la loro sostanza economica: l’assenza di una ragione extrafiscale apprezzabile, unita a un risparmio d’imposta significativo, è il segnale tipico dell’abuso. Oggi il disconoscimento del vantaggio passa per le garanzie procedimentali dell’art. 10-bis (richiesta di chiarimenti, motivazione rafforzata, onere della prova in capo all’Amministrazione). Approfondimenti nella sezione Statuto del Contribuente.
Domande frequenti
Che cos’è il dividend washing?
È l’acquisto di titoli poco prima dello stacco del dividendo per sfruttare crediti d’imposta o generare minusvalenze, seguito dalla rivendita: un’operazione che, se priva di sostanza economica, mira solo al vantaggio fiscale.
Perché è considerato abuso del diritto?
Perché usa strumenti giuridici formalmente leciti in modo distorto, senza valide ragioni economiche diverse dal risparmio d’imposta: il Fisco può disconoscere il vantaggio ottenuto.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza depositata il 12 novembre 2010, n. 22994.
- Art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128; art. 53 della Costituzione.
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