Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Fiscalità internazionale / imprese estere controllate (CFC) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione V civile, 3 luglio 2025, n. 18025
- Il regime CFC (art. 167 TUIR) imputa per trasparenza al soggetto residente i redditi della società controllata estera localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata.
- La tassazione opera nei confronti di chi riveste la qualità di socio al 31 dicembre del periodo d’imposta, quando il risultato economico è conosciuto e quantificabile.
- I redditi prodotti dalla controllata prima dell’acquisizione della partecipazione non sono imputabili al socio sopraggiunto.
Il caso
Un soggetto residente acquisisce, nel corso dell’anno, la partecipazione di controllo in una società estera situata in un territorio a fiscalità privilegiata. L’Amministrazione applica il regime delle imprese estere controllate (CFC), imputando per trasparenza al socio italiano i redditi della controllata. Il contribuente contesta l’imputazione nella parte relativa al periodo precedente all’acquisto della partecipazione: in quel lasso di tempo egli non era ancora socio.
La questione: a chi e con riferimento a quale momento vanno imputati per trasparenza i redditi della controllata estera?
La decisione
La Corte ricostruisce la ratio della disciplina CFC: contrastare il trasferimento all’estero di redditi verso Stati o territori a fiscalità privilegiata attraverso l’interposizione di società controllate, sottraendoli all’imposizione italiana. La tassazione per trasparenza, precisa la Corte, presuppone che il risultato economico della controllata sia conosciuto e quantificabile: ciò avviene alla chiusura del periodo d’imposta.
Ne consegue che l’imputazione opera nei confronti di chi riveste la qualità di socio alla data del 31 dicembre del periodo accertato. I redditi maturati dalla controllata prima che il contribuente ne acquisisse la partecipazione non possono essergli imputati: rileva la posizione di socio al momento in cui il reddito diventa attuale e determinato, non quella esistente in fasi anteriori.
Il principio di diritto
Nel regime delle imprese estere controllate l’imputazione per trasparenza dei redditi della controllata estera a fiscalità privilegiata opera nei confronti del soggetto che è socio alla chiusura del periodo d’imposta, momento in cui il risultato economico è conosciuto e quantificabile; non sono imputabili al socio i redditi prodotti dalla controllata anteriormente all’acquisizione della partecipazione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha riflessi concreti su operazioni di acquisizione di partecipazioni in società estere: chi compra in corso d’anno non «eredita» ai fini CFC i redditi maturati prima dell’ingresso. Resta essenziale verificare, prima di un’operazione, se la società target sia localizzata in un regime a bassa fiscalità e se ricorrano i presupposti del regime CFC. La materia è stata peraltro riformata (D.Lgs. 209/2023 e interventi successivi, con la soglia di tassazione effettiva inferiore al 15% e il coordinamento con il Pillar 2 OCSE): per le annualità recenti occorre considerare il quadro aggiornato. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Che cos’è il regime CFC?
È la disciplina (art. 167 TUIR) che imputa per trasparenza al socio residente i redditi di una società estera controllata localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, per evitare che gli utili restino sottratti all’imposizione italiana.
Se compro una società estera a metà anno, mi imputano tutti i suoi redditi?
Secondo questa pronuncia no: l’imputazione riguarda chi è socio al 31 dicembre e non i redditi prodotti dalla controllata prima dell’acquisto della partecipazione.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione V civile, 3 luglio 2025, n. 18025.
- Art. 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), disciplina delle imprese estere controllate; D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
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