Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Contratti d’impresa / leasing finanziario · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061
- La L. 124/2017 ha dettato per la prima volta una disciplina legislativa della risoluzione del leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore.
- Quella disciplina non è retroattiva: si applica solo ai contratti la cui risoluzione non si era ancora verificata all’entrata in vigore della legge.
- Per i contratti di leasing traslativo risolti prima, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e traslativo e si applica, in via analogica, l’art. 1526 c.c. (restituzione dei canoni salvo equo compenso e risarcimento).
Il caso
Nel leasing finanziario, quando l’utilizzatore smette di pagare i canoni, il concedente risolve il contratto e riprende il bene. Per anni la giurisprudenza ha distinto due figure: il leasing di godimento (il bene si esaurisce nella durata del contratto) e il leasing traslativo (il bene conserva alla scadenza un valore superiore al prezzo di riscatto, sicché la funzione è in sostanza di acquisto rateale). Al secondo si applicava, per analogia, la disciplina della vendita con riserva di proprietà e in particolare l’art. 1526 del Codice civile, che impone al concedente di restituire i canoni riscossi, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso e al risarcimento del danno.
Nel 2017 il legislatore è intervenuto con la L. 124/2017 dettando una propria disciplina. Da qui il problema: come trattare i contratti risolti prima della nuova legge?
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che la L. 124/2017 — pur avendo unificato e tipizzato la disciplina della risoluzione del leasing per inadempimento — non ha efficacia retroattiva. Essa si applica soltanto ai contratti in cui i presupposti della risoluzione (in particolare il grave inadempimento dell’utilizzatore previsto dalla legge) non si erano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore.
Per i contratti già risolti in precedenza, resta valida la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo: a quest’ultimo continua ad applicarsi, in via analogica, l’art. 1526 c.c. La Corte esclude che si possa raggiungere per via interpretativa un’applicazione retroattiva della legge del 2017 e nega che ricorrano i presupposti per un’analogia con l’art. 72-quater della legge fallimentare (norma dettata per il diverso caso del fallimento dell’utilizzatore).
Il principio di diritto
La disciplina della risoluzione del leasing finanziario introdotta dalla L. 124/2017 non è retroattiva e si applica solo ai contratti la cui risoluzione per inadempimento non si era ancora verificata alla sua entrata in vigore; ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente continua ad applicarsi, in via analogica, l’art. 1526 del Codice civile.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha un impatto economico rilevante sul conguaglio tra le parti dopo la risoluzione. Sotto l’art. 1526 c.c. il concedente deve restituire i canoni incassati, trattenendo un equo compenso per l’uso e l’eventuale risarcimento, evitando indebiti arricchimenti; sotto la L. 124/2017 il meccanismo è diverso e impernia il calcolo sul ricavato della vendita del bene ripreso. Stabilire quando il contratto si è risolto diventa quindi decisivo per individuare la disciplina applicabile e i reciproci obblighi restitutori. Approfondimenti sulla vendita con riserva di proprietà nella sezione Codice civile.
Domande frequenti
La legge del 2017 sul leasing si applica ai contratti già risolti?
No. Secondo le Sezioni Unite la L. 124/2017 non è retroattiva: ai contratti di leasing traslativo risolti prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi, in via analogica, l’art. 1526 c.c.
Cosa comporta l’applicazione dell’art. 1526 c.c.?
Il concedente deve restituire i canoni riscossi, trattenendo però un equo compenso per l’uso del bene e l’eventuale risarcimento del danno, per evitare un indebito arricchimento.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 28 gennaio 2021, n. 2061.
- L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140; art. 1526 del Codice civile; art. 72-quater della legge fallimentare.
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