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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Contratti d’impresa / factoring e cessione dei crediti · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5616

In sintesi
  • Nel factoring l’impresa cede in blocco i propri crediti commerciali a una società specializzata, spesso ottenendo un’anticipazione.
  • Per essere opponibile ai terzi e al fallimento del cedente, la cessione richiede notifica o accettazione con data certa anteriore; la L. 52/1991 aggiunge un’alternativa: il pagamento del corrispettivo con data certa.
  • Per i crediti futuri o meramente eventuali, la data certa deve essere non solo anteriore al fallimento, ma anche successiva al momento in cui il credito viene a esistenza.

Il caso

Una società di factoring ha acquistato in massa i crediti commerciali di un’impresa, anticipandone in tutto o in parte l’importo. L’impresa cedente fallisce e il factor chiede di essere ammesso al passivo (o comunque di vedersi riconosciuti i crediti). Il curatore contesta l’opponibilità della cessione alla massa dei creditori: in altri termini, quei crediti appartengono davvero al factor oppure rientrano nel patrimonio dell’impresa fallita?

La decisione

La Corte ricostruisce il regime dell’opponibilità della cessione. In base alle regole generali sulla cessione del credito, l’atto è opponibile ai terzi quando è stato notificato al debitore ceduto o da questi accettato, con data certa. La disciplina speciale della cessione dei crediti d’impresa (L. 52/1991, sul factoring) affianca a questi criteri un’alternativa: la cessione è opponibile anche quando il cessionario abbia pagato il corrispettivo con atto avente data certa, anteriore al fallimento.

La Corte precisa la disciplina dei crediti futuri. Per i crediti che derivano da rapporti già esistenti tra cedente e ceduto occorre che notifica o accettazione con data certa individuino i crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi. Per i crediti meramente eventuali, invece, la notifica o l’accettazione devono essere non solo anteriori al fallimento, ma anche successive al momento in cui il credito è venuto a esistenza: prima di quel momento, infatti, non c’è ancora un credito opponibile.

Il principio di diritto

Nel factoring la cessione dei crediti d’impresa è opponibile alla massa fallimentare del cedente quando notifica, accettazione o pagamento del corrispettivo abbiano data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento; per i crediti meramente eventuali l’opponibilità presuppone, inoltre, che la data certa sia posteriore alla venuta a esistenza del credito.

Implicazioni pratiche

Il factoring è uno strumento finanziario diffusissimo per le imprese, ma la pronuncia avverte che la sua tenuta in caso di insolvenza del cedente dipende dalla cura degli adempimenti: notifica o accettazione del debitore ceduto, oppure pagamento del corrispettivo, sempre con data certa e anteriori al fallimento. Per i factor è essenziale conservare prova della data certa (es. timbri postali, PEC, registrazione) e, per i crediti futuri, monitorare il momento in cui sorgono. Una cessione «debole» sul piano documentale rischia di essere travolta dalla procedura concorsuale.

Domande frequenti

Quando la cessione in factoring è opponibile al fallimento?

Quando notifica, accettazione del debitore ceduto o pagamento del corrispettivo hanno data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del cedente; la L. 52/1991 affianca il pagamento del corrispettivo ai criteri ordinari.

Cosa cambia per i crediti futuri?

Per i crediti meramente eventuali la data certa deve essere non solo anteriore al fallimento, ma anche successiva al momento in cui il credito è venuto a esistenza.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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