Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Contratti d’impresa / concessione di vendita · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III civile, 18 settembre 2009, n. 20106
- Il recesso ad nutum (cioè senza obbligo di motivazione) previsto dal contratto è in sé legittimo: la parte può sciogliersi dal rapporto senza giusta causa.
- Ma anche un potere contrattuale lecito incontra il limite della buona fede: il suo esercizio arbitrario o sproporzionato integra abuso del diritto.
- Il giudice può sindacare le modalità del recesso e, in caso di abuso, riconoscere il risarcimento del danno: si può recedere «senza causa», ma non «senza modi».
Il caso
Alcuni ex concessionari di un grande costruttore automobilistico (il noto «caso Renault») si vedono revocare la concessione di vendita in forza di una clausola del contratto che consentiva il recesso ad nutum — cioè libero, senza necessità di indicare una giusta causa — con un determinato preavviso. I concessionari lamentano che, pur formalmente legittimo, quel recesso era stato esercitato in modo arbitrario e contrario a correttezza, distruggendo investimenti e avviamento, e chiedono il risarcimento.
Il nodo: un potere espressamente attribuito dal contratto può essere giudicato illegittimo per il modo in cui viene esercitato?
La decisione
La Corte muove da una premessa: la clausola di recesso ad nutum è valida e la parte ha il diritto di avvalersene senza dover dichiarare una giusta causa. Tuttavia il diritto, anche quando attribuito in termini ampi, non è sottratto al controllo del giudice sotto il profilo del rispetto della buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 del Codice civile).
Il recesso, pur lecito, non può tradursi in un esercizio del potere che sia espressione di mera sopraffazione di una parte sull’altra. Quando il titolare del diritto lo esercita con modalità e per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle per cui gli è stato riconosciuto, sacrificando in modo sproporzionato l’interesse della controparte, si configura un abuso del diritto. La buona fede diventa così uno strumento di controllo — anche in senso integrativo — dell’assetto contrattuale.
La Cassazione cassa la decisione di merito e rinvia, invitando il giudice a valutare se le concrete modalità del recesso avessero violato la correttezza, con eventuale diritto al risarcimento del danno.
Il principio di diritto
Il recesso ad nutum, ancorché previsto dal contratto e non bisognoso di giusta causa, deve essere esercitato nel rispetto della buona fede; l’esercizio arbitrario, sproporzionato o diretto a finalità estranee a quelle tutelate integra abuso del diritto ed è sindacabile dal giudice, potendo fondare un obbligo risarcitorio. In sintesi: si può recedere senza causa (ad nutum), ma non senza modi (ad libitum).
Implicazioni pratiche
La pronuncia è un punto di riferimento per tutta la distribuzione commerciale (concessione di vendita, distribuzione, reti di rivenditori). Chi recede da un rapporto di durata in forza di una clausola ad nutum deve comunque comportarsi con correttezza: valutare congruità del preavviso, ragionevolezza dei tempi, tutela degli investimenti specifici sostenuti dalla controparte. Un recesso brutale o pretestuoso, anche se «coperto» dalla clausola, può esporre a responsabilità. Per la parte debole, viceversa, la buona fede è una leva difensiva concreta. Approfondimenti sui principi di correttezza e buona fede nella sezione Codice civile.
Domande frequenti
Il recesso ad nutum è sempre lecito?
Il recesso ad nutum previsto dal contratto è in sé legittimo e non richiede giusta causa, ma deve essere esercitato secondo buona fede: se è arbitrario o sproporzionato può costituire abuso del diritto.
Cosa rischia chi recede in modo abusivo?
Il giudice può sindacare le modalità del recesso e, in caso di abuso del diritto, riconoscere alla controparte il risarcimento del danno subito.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione III civile, 18 settembre 2009, n. 20106 (cosiddetto caso Renault).
- Artt. 1175 e 1375 del Codice civile (correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto).
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