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Materia: Civile — mantenimento dei figli e spese straordinarie · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9392
- Il genitore che anticipa per intero una spesa straordinaria per i figli ha diritto al rimborso della quota dell’altro, se la spesa risponde a un reale bisogno ed è proporzionata al tenore di vita familiare.
- Non per tutte le spese serve l’accordo preventivo: per quelle che attengono a decisioni di maggior interesse o sono prevedibili e ricorrenti, il consenso non è condizione del rimborso.
- Il previo concerto resta necessario per le spese davvero eccezionali, per importo o imprevedibilità, che esulano dall’ordinaria gestione della vita del minore.
Il caso
Dopo la separazione, il genitore collocatario sostiene una serie di spese straordinarie nell’interesse dei figli — ad esempio spese scolastiche, mediche, sportive — e ne chiede il rimborso pro quota all’altro genitore. Quest’ultimo si oppone, sostenendo che le spese non erano state concordate preventivamente e che, in mancanza di accordo, nulla è dovuto.
La decisione
La Cassazione chiarisce che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente, e a informare l’altro, di tutte le scelte relative alle spese straordinarie. Occorre distinguere: per le spese che costituiscono decisioni di maggior interesse per il figlio, o che sono comunque prevedibili e ricorrenti (come molte spese scolastiche o mediche ordinarie), il mancato previo accordo non esclude il diritto al rimborso, purché la spesa risponda a un reale bisogno del minore e sia proporzionata alle condizioni economiche dei genitori e al tenore di vita della famiglia.
L’omesso interpello dell’altro genitore può al più rilevare nei rapporti tra i genitori, ma non determina l’irripetibilità di spese effettuate nell’interesse dei figli e compatibili con il tenore di vita familiare. Il previo concerto è invece richiesto per le spese che, per ammontare, imprevedibilità o eccezionalità, esorbitano dall’ordinaria gestione della vita del minore.
Il principio di diritto
Per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente ogni scelta con l’altro; il mancato previo interpello non rende irripetibili le spese che rispondano a un reale bisogno del minore e siano proporzionate al tenore di vita della famiglia. Il consenso preventivo resta necessario solo per le spese eccezionali e imprevedibili.
Implicazioni pratiche
La distinzione è operativamente decisiva. Il genitore che anticipa spese scolastiche, mediche o comunque prevedibili può chiederne il rimborso anche senza un accordo formale preventivo; chi si oppone non può limitarsi a eccepire la mancanza di consenso, ma deve contestare il bisogno o la proporzione della spesa. Per le spese davvero eccezionali, invece, è prudente acquisire prima il consenso dell’altro genitore o, in caso di dissenso, rivolgersi al giudice. È sempre utile conservare la documentazione delle spese sostenute. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Posso chiedere il rimborso di una spesa per i figli che non avevo concordato prima?
Sì, se la spesa risponde a un reale bisogno del minore ed è proporzionata al tenore di vita familiare: per molte spese prevedibili o di maggior interesse l’accordo preventivo non è condizione del rimborso.
Quando invece serve l’accordo preventivo?
Per le spese eccezionali e imprevedibili, che per importo o natura esulano dall’ordinaria gestione della vita del minore: in questi casi è opportuno il previo concerto tra i genitori.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9392.
- Artt. 337-ter e 316 del Codice civile (mantenimento e responsabilità genitoriale; spese per i figli).
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