Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Diritto penale — punibilità · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 25 febbraio 2016 (dep. 6 aprile 2016), n. 13681, imp. Tushaj
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) ha portata generale: si applica in astratto a ogni reato che rispetti il limite di pena, comprese le contravvenzioni con soglie di punibilità (come la guida in stato di ebbrezza).
- Il comportamento abituale è ostativo: la tenuità è esclusa quando l’autore ha commesso più reati della stessa indole, anche oltre a quello in giudizio.
- Restano comunque applicabili le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, irrogate dall’autorità competente.
Il caso
L’art. 131-bis del codice penale, introdotto nel 2015, prevede che il reato non sia punibile quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulta di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. Si discuteva se l’istituto potesse operare anche per i reati strutturati su soglie di punibilità — come la guida in stato di ebbrezza, punita a partire da un certo tasso alcolemico — dove si sosteneva che il superamento della soglia avesse già «misurato» l’offesa, lasciando poco spazio a una valutazione di tenuità.
La decisione
Le Sezioni Unite affermano la portata generale dell’art. 131-bis: la disposizione si applica a ogni fattispecie che rientri nel limite edittale previsto, senza che le soglie di punibilità ne escludano l’operatività. La presenza di una soglia non impedisce di valutare in concreto la tenuità dell’offesa: il giudice deve comunque verificare le modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo nel caso specifico.
La Corte chiarisce anche la nozione di abitualità ostativa: il comportamento è abituale — e quindi preclude la tenuità — quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre a quello oggetto del procedimento. Precisa infine che il riconoscimento della non punibilità non travolge le sanzioni amministrative accessorie (ad esempio la sospensione della patente), che restano applicabili dall’autorità competente.
Il principio di diritto
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è in astratto applicabile a ogni fattispecie di reato che rispetti il limite di pena fissato dall’art. 131-bis c.p., comprese quelle che prevedono soglie di punibilità; resta esclusa quando il comportamento è abituale, da intendersi come commissione di più reati della stessa indole.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha un impatto deflattivo ampio: apre la porta all’archiviazione o al proscioglimento per tenuità in una vasta gamma di reati «bagatellari», anche contravvenzionali. Per la difesa significa poter chiedere il riconoscimento dell’art. 131-bis valorizzando le circostanze concrete del fatto; per chi ha precedenti della stessa indole, invece, la strada è preclusa. Va ricordato che la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha poi ritoccato l’istituto, estendendone in parte l’ambito e dando rilievo alla condotta successiva al reato. Approfondimenti sui principi della punibilità nella sezione Codice Penale.
Domande frequenti
La tenuità del fatto vale anche per la guida in stato di ebbrezza?
Sì, in linea di principio. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 131-bis c.p. si applica anche ai reati con soglie di punibilità: il giudice deve comunque valutare in concreto la tenuità dell’offesa.
Quando il comportamento è «abituale» e blocca la tenuità?
Quando l’autore ha commesso, anche in seguito, più reati della stessa indole oltre a quello in giudizio: in tal caso la causa di non punibilità non può essere riconosciuta.
Se il fatto è tenue, decadono anche le sanzioni amministrative?
No. La non punibilità penale non travolge le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, che restano applicabili dall’autorità competente.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 25 febbraio 2016 (dep. 6 aprile 2016), n. 13681, imp. Tushaj.
- Art. 131-bis del codice penale (introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28); art. 186 del Codice della strada.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.