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Materia: Tributi locali / TARI — pertinenze · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 17 settembre 2019, n. 23058
- Box, garage, cantine, depositi e parcheggi sono considerati per legge idonei a produrre rifiuti e quindi soggetti alla TARI.
- L’assenza di allacciamento alle utenze (luce, acqua) non esclude il tributo: al più può far presumere un uso solo diurno del locale.
- Per non pagare non basta dire «non produco rifiuti»: occorre provare la oggettiva inidoneità del locale a produrne.
Il caso
Un contribuente contesta la tassa sui rifiuti applicata a box auto, cantine e locali accessori sostenendo che, essendo privi di allacciamento alle utenze (in particolare alla rete elettrica) e di fatto poco utilizzati, non producono rifiuti e non dovrebbero essere tassati. Il Comune, al contrario, liquida la TARI su quelle superfici come su ogni altro locale detenuto.
La decisione
La Corte conferma l’assoggettamento al tributo. La tassa sui rifiuti si fonda su una presunzione legale di idoneità alla produzione di rifiuti per tutti i locali e le aree occupati o detenuti. I locali accessori all’abitazione — cantine, garage, box, parcheggi — rientrano in questa presunzione: sono ritenuti idonei a produrre rifiuti, anche se privi di allacciamenti.
La circostanza che il box non sia allacciato alle utenze è irrilevante ai fini dell’idoneità: al più può supportare una presunzione di utilizzo limitato alle ore diurne, ma non dimostra affatto che il locale sia inidoneo a produrre rifiuti. La pretesa del Comune non viola neppure il principio «chi inquina paga», perché il prelievo è correlato alla potenziale produzione di rifiuti propria del detentore del locale.
Il principio di diritto
I locali accessori come cantine, box, garage e parcheggi si presumono idonei a produrre rifiuti e sono soggetti alla tassa anche in assenza di allacciamento alle utenze; tale assenza non prova l’inidoneità del locale alla produzione di rifiuti, ma al più un uso ridotto, e non vale a escludere il tributo.
Implicazioni pratiche
Per il contribuente la conseguenza è che box, garage e cantine pagano la TARI, a prescindere dall’allacciamento a luce e acqua. Per ottenere l’esclusione non basta richiamare la mancanza di utenze o lo scarso utilizzo: occorre dimostrare l’oggettiva inidoneità del locale a produrre rifiuti (ad esempio per condizioni strutturali che lo rendano di fatto inutilizzabile), prova non semplice. I regolamenti comunali possono prevedere tariffe ridotte per le pertinenze rispetto all’abitazione: conviene verificarle, ma la regola di fondo è l’assoggettamento. Resta diversa la posizione delle superfici che producono solo rifiuti speciali, dove valgono gli oneri di prova e di denuncia a carico del contribuente.
Domande frequenti
Si paga la TARI sul box senza luce e acqua?
Sì. Secondo la Cassazione box, garage e cantine sono idonei a produrre rifiuti e pagano la TARI anche senza allacciamento alle utenze; l’assenza di luce non prova l’inidoneità a produrre rifiuti.
L’assenza di utenze conta in qualche modo?
Al massimo può far presumere un uso solo diurno del locale, ma non esclude il tributo né dimostra che il locale non produce rifiuti.
Come si può evitare la TARI su una pertinenza?
Occorre provare l’oggettiva inidoneità del locale a produrre rifiuti; va inoltre verificato il regolamento comunale, che può prevedere tariffe ridotte per le pertinenze.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 17 settembre 2019, n. 23058.
- Disciplina TARI, art. 1, commi 641 ss., della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
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