Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Imposta di soggiorno / tributi locali · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 maggio 2021, n. 18320
- Il gestore della struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno e non la riversa al Comune non risponde di peculato.
- Dopo il D.L. 34/2020, l’albergatore è qualificato «responsabile d’imposta» e non più agente contabile o incaricato di pubblico servizio.
- L’omesso versamento resta comunque illecito: dà luogo a responsabilità tributaria e a una sanzione amministrativa.
Il caso
Il gestore di una struttura ricettiva incassa dai clienti l’imposta di soggiorno ma non la riversa al Comune. Gli viene contestato il reato di peculato (art. 314 c.p.), sul presupposto che, maneggiando denaro destinato all’ente pubblico, agisse come incaricato di pubblico servizio e come agente contabile.
La decisione
La Corte esclude il peculato. Il punto decisivo è la qualifica soggettiva del gestore. Le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, prima del riversamento, non sono immediatamente denaro pubblico nella disponibilità di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: nel rapporto con il Comune l’albergatore è un soggetto privato tenuto a una obbligazione di natura tributaria.
La conclusione è rafforzata dall’evoluzione normativa: l’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ha espressamente qualificato il gestore della struttura ricettiva come «responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno», cioè responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sui clienti. Venuta meno la figura dell’agente contabile/incaricato di pubblico servizio, viene meno anche il presupposto del peculato: l’omesso versamento è semmai un inadempimento tributario, sanzionato in via amministrativa.
Il principio di diritto
Il gestore della struttura ricettiva che ometta di riversare al Comune l’imposta di soggiorno incassata non commette peculato, perché non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio: a seguito del D.L. 34/2020 egli è «responsabile d’imposta», soggetto a responsabilità tributaria e amministrativa per l’eventuale omesso versamento, non a responsabilità penale per peculato.
Implicazioni pratiche
La distinzione conta molto. L’omesso o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno non espone a un processo penale per peculato, ma resta una violazione tributaria con conseguenze economiche: il gestore deve comunque il tributo, gli interessi e una sanzione amministrativa specifica, oltre alla possibile responsabilità davanti alla Corte dei conti, tema su cui la giurisprudenza contabile resta articolata. La regola d’oro per gli operatori è tenere una contabilità separata e puntuale degli incassi e dei riversamenti, secondo il regolamento comunale. Approfondimenti sui reati contro la PA nella sezione Codice Penale.
Domande frequenti
L’albergatore che non versa l’imposta di soggiorno rischia il carcere per peculato?
No. Dopo il D.L. 34/2020 il gestore è «responsabile d’imposta» e non incaricato di pubblico servizio: l’omesso versamento non integra peculato, ma una violazione tributaria sanzionata in via amministrativa.
Cosa rischia allora chi non riversa l’imposta di soggiorno?
Deve comunque il tributo e gli interessi, è soggetto a una sanzione amministrativa e può rispondere davanti alla Corte dei conti; resta esclusa, in linea di principio, la responsabilità penale per peculato.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 maggio 2021, n. 18320.
- Art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (imposta di soggiorno) e art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che qualifica il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta; art. 314 c.p. (peculato).
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