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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: IMU / tributi locali — abitazione principale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza depositata l’8 maggio 2024, n. 12608
- Dopo la Corte costituzionale n. 209/2022, l’abitazione principale ai fini IMU si valuta sulla residenza e dimora del singolo possessore, non dell’intero nucleo familiare.
- Due coniugi con dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi — anche in Comuni diversi — possono fruire ciascuno della propria esenzione.
- Restano fermi i requisiti del singolo (residenza anagrafica + dimora abituale) e il potere di controllo del Comune contro gli abusi.
Il caso
Due coniugi hanno fissato residenza e dimora abituale in due immobili distinti, in Comuni diversi, per esigenze di lavoro o personali. Ciascuno chiede l’esenzione IMU per l’abitazione principale relativa al proprio immobile. Il Comune nega il beneficio richiamando la vecchia regola secondo cui l’esenzione spettava una sola volta per nucleo familiare, quando i componenti avevano residenza e dimora nello stesso immobile.
La decisione
La Cassazione recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 201/2011 nella parte in cui ancorava l’esenzione alla residenza e dimora dell’intero nucleo familiare. La Consulta aveva ritenuto quella previsione contraria ai principi di uguaglianza e capacità contributiva, perché penalizzava i coniugi rispetto ai semplici conviventi.
Di conseguenza — afferma la Corte — la nozione di abitazione principale non presuppone più la dimora abituale e la residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare del possessore: rileva la situazione del singolo possessore. Salvo i casi di abuso, ciascun coniuge che abbia effettiva dimora abituale e residenza anagrafica nel proprio immobile può beneficiare dell’esenzione, anche quando i due immobili si trovino in Comuni diversi.
Il principio di diritto
In tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, alla luce della Corte costituzionale n. 209/2022, è escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la residenza anagrafica e la dimora abituale dell’intero nucleo familiare; conta la posizione del singolo possessore. Pertanto i coniugi che abbiano fissato residenza e dimora in immobili diversi possono fruire, ciascuno, della relativa esenzione, fermo il controllo dell’ente impositore sulla genuinità della situazione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia chiude una stagione di forte contenzioso. I coniugi (o le parti di un’unione civile) con residenze separate e genuine non subiscono più la perdita di una delle due esenzioni. Resta però essenziale che la doppia residenza sia reale: la sola iscrizione anagrafica formale non basta se non corrisponde a un’effettiva dimora abituale, e il Comune conserva il potere di accertare gli abusi finalizzati a moltiplicare indebitamente le agevolazioni. Chi ha pagato l’IMU in passato confidando nella vecchia regola può valutare, nei termini, un’istanza di rimborso. Approfondimenti nella sezione principi costituzionali in materia tributaria.
Domande frequenti
Due coniugi con case in Comuni diversi possono avere entrambi l’esenzione IMU?
Sì, se ciascuno ha effettiva dimora abituale e residenza anagrafica nel proprio immobile. Dopo la Corte costituzionale 209/2022 l’esenzione guarda al singolo possessore, non all’intero nucleo familiare.
Basta spostare la residenza anagrafica per ottenere la seconda esenzione?
No. La residenza deve essere effettiva: il Comune può controllare e disconoscere le situazioni fittizie create solo per ottenere indebitamente una doppia agevolazione.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza depositata l’8 maggio 2024, n. 12608.
- Corte costituzionale, 13 ottobre 2022, n. 209 (illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 201/2011 sull’esenzione IMU per l’abitazione principale).
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