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Materia: Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) / sicurezza sul lavoro · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343
- La responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 presuppone che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
- Nei reati colposi (come l’omicidio o le lesioni da infortunio sul lavoro) interesse e vantaggio non possono riferirsi all’evento — nessuno «vuole» il morto — ma vanno riferiti alla condotta.
- Concretamente coincidono con il risparmio di costi sulla sicurezza o con l’aumento di produttività ottenuto violando le regole cautelari.
Il caso
La vicenda nasce dal grave incendio in uno stabilimento siderurgico, costato la vita a più lavoratori. Oltre alle persone fisiche, viene chiamata a rispondere la società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il nodo: i reati colposi di evento (omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche) sono tra quelli che fondano la responsabilità dell’ente, ma la legge richiede che il reato sia commesso «nell’interesse o a vantaggio» dell’ente. Come si concilia questo requisito con un reato non voluto, in cui l’evento (la morte) è frutto di colpa e non di una scelta?
La decisione
Le Sezioni Unite sciolgono l’apparente contraddizione. I criteri di interesse e vantaggio nei reati colposi non vanno riferiti all’evento (l’infortunio), che nessuno persegue, bensì alla condotta che lo ha provocato. L’interesse e il vantaggio dell’ente si colgono nel risparmio di spesa conseguito omettendo gli investimenti in sicurezza, o nell’aumento di produttività ottenuto comprimendo tempi e cautele.
La Corte affronta anche la natura di questa responsabilità, descrivendola come un tertium genus con marcati profili di vicinanza al sistema penale, e ne riafferma la compatibilità con i reati colposi: l’ente risponde perché il reato è espressione di una politica d’impresa o di un deficit organizzativo, non perché abbia «voluto» l’evento.
Il principio di diritto
In tema di responsabilità da reato degli enti per i delitti colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva dell’interesse e del vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all’evento: ricorrono quando la violazione della regola cautelare risponda a un interesse dell’ente o abbia comportato un vantaggio, tipicamente sotto forma di risparmio di costi o di aumento della produttività.
Implicazioni pratiche
Il principio è oggi un pilastro della responsabilità 231 in materia di salute e sicurezza. Per l’impresa significa che tagliare sui costi della sicurezza non è mai un risparmio neutro: se da quella scelta deriva un infortunio, l’ente può rispondere in proprio, con sanzioni pecuniarie e interdittive. La difesa più solida resta l’adozione e l’attuazione efficace di un modello organizzativo idoneo a prevenire proprio quel tipo di reato. Vedi anche la sezione Codice Penale.
Domande frequenti
L’azienda risponde anche per un infortunio, che è un reato colposo?
Sì. Le Sezioni Unite hanno chiarito che nei reati colposi interesse e vantaggio si riferiscono alla condotta: l’ente risponde se la violazione delle regole di sicurezza gli ha procurato un risparmio di costi o un aumento di produttività.
Come può un’impresa evitare la responsabilità 231 sugli infortuni?
Adottando e attuando in concreto un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati in materia di sicurezza, con un organismo di vigilanza realmente operativo.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, «ThyssenKrupp».
- Artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
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