Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Pubblico impiego — responsabilità disciplinare · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza depositata il 17 ottobre 2024, n. 26938
- Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio non solo manomettere il sistema di rilevazione, ma anche non registrare le uscite interruttive del servizio.
- La condotta integra l’illecito previsto dall’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 per il licenziamento disciplinare.
- La tipizzazione legale della sanzione non rende il licenziamento automatico: il giudice verifica comunque la proporzionalità della misura rispetto al fatto concreto.
Il caso
Un dipendente pubblico viene licenziato per aver, in modo sistematico, lasciato l’ufficio senza timbrare l’uscita in numerosi episodi nell’arco di alcuni mesi, oltre ad altri comportamenti contestati. La difesa sostiene che la mera omessa timbratura non equivalga a una vera e propria «falsa attestazione» della presenza e, in ogni caso, che il licenziamento sia una sanzione sproporzionata.
La decisione
La Corte afferma che, sia prima sia dopo le riforme dell’art. 55-quater, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio «con modalità fraudolente» non soltanto l’alterazione o manomissione del sistema automatico di rilevazione, ma anche il non registrare le uscite che interrompono il servizio: il dipendente, omettendo di timbrare l’uscita, fa figurare una presenza in realtà insussistente.
Al tempo stesso, la Corte ribadisce un principio di garanzia: la tipizzazione legislativa della sanzione espulsiva operata dall’art. 55-quater non introduce alcun automatismo. Il giudice deve sempre verificare la proporzionalità e l’adeguatezza della misura disciplinare rispetto alla concreta gravità del fatto, all’elemento soggettivo e alle circostanze del caso. La previsione legale individua la fattispecie astratta, ma non sottrae al controllo giudiziale la valutazione di congruità della sanzione.
Il principio di diritto
Nel pubblico impiego costituisce falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non solo l’alterazione del sistema automatico di rilevazione, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio; la tipizzazione legale della sanzione espulsiva non determina alcun automatismo, restando rimessa al giudice la verifica di proporzionalità e adeguatezza del licenziamento rispetto al fatto concreto.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha un duplice volto. Da un lato conferma un approccio rigoroso verso i comportamenti che falsano la rilevazione delle presenze: anche la semplice omessa timbratura dell’uscita può integrare l’illecito più grave. Dall’altro ricorda che il licenziamento non è scontato: l’amministrazione deve contestare i fatti nel rispetto delle garanzie del procedimento disciplinare e il giudice resta libero di valutare se la massima sanzione sia proporzionata al singolo caso, potendo ritenerla eccessiva a fronte di episodi di modesta gravità. Per il dipendente è quindi rilevante sia la condotta sia il contesto complessivo in cui è maturata.
Domande frequenti
Non timbrare l’uscita è davvero falsa attestazione della presenza?
Sì. Secondo la Cassazione, omettere di registrare le uscite che interrompono il servizio fa apparire una presenza inesistente e integra la falsa attestazione con modalità fraudolente rilevante ai fini dell’art. 55-quater.
Il licenziamento è automatico se scatta l’art. 55-quater?
No. La tipizzazione legale della sanzione non crea automatismi: il giudice deve sempre verificare la proporzionalità del licenziamento rispetto alla gravità concreta del fatto.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza depositata il 17 ottobre 2024, n. 26938.
- Art. 55-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
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