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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Responsabilità sanitaria / onere della prova · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 11 novembre 2019, n. 28991 («San Martino»)

In sintesi
  • Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria l’onere della prova si ripartisce in due fasi.
  • Il paziente deve provare — anche per presunzioni — il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’aggravamento o l’insorgenza della patologia.
  • Solo dopo, alla struttura spetta provare che l’inadempimento è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la corretta prestazione.

Il caso

La pronuncia fa parte del cosiddetto «decalogo di San Martino», una serie di sentenze gemelle dell’11 novembre 2019 con cui la Terza Sezione ha riordinato i principi della responsabilità sanitaria. Il problema affrontato è tra i più pratici: in una causa per danni, chi deve provare che cosa? In particolare, su chi grava la prova del nesso di causalità tra la condotta del medico e il peggioramento delle condizioni del paziente?

La decisione

La Corte chiarisce la ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità contrattuale della struttura (art. 1218 c.c.), distinguendo due passaggi:

In altri termini, il rischio della causa ignota sul piano eziologico resta a carico del paziente: l’incertezza sul nesso non si trasferisce automaticamente sulla struttura.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, è onere del paziente danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno; assolto tale onere, spetta alla struttura provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ha un peso decisivo nella strategia processuale. Il paziente non può limitarsi ad allegare il cattivo esito delle cure: deve fornire, almeno in via presuntiva, elementi che colleghino il danno alla condotta dei sanitari (cartella clinica, consulenze, anomalie del decorso). La causa rimasta ignota sul piano del nesso penalizza chi agisce. Va tenuto distinto il doppio binario introdotto dalla legge Gelli-Bianco: la struttura risponde per via contrattuale (art. 1218 c.c.), il medico dipendente di regola per via extracontrattuale (art. 2043 c.c.), con riflessi anche sulla prescrizione. Il fondamento normativo è negli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile.

Domande frequenti

Nella causa per malasanità chi prova il nesso causale?

Il paziente. Deve dimostrare, anche per presunzioni, il legame tra la condotta del sanitario e l’aggravamento della patologia. Solo dopo la struttura deve provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la corretta prestazione.

Cosa succede se la causa del danno resta ignota?

Secondo le sentenze di San Martino, l’incertezza sul nesso causale ricade sul paziente che agisce: se non riesce a provarlo, la domanda viene respinta.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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