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Materia: Mediazione — diritto alla provvigione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 2 agosto 2017, n. 19161
- Il mediatore (art. 1754 c.c.) ha diritto alla provvigione se l’affare si conclude per effetto del suo intervento.
- Esiste anche una mediazione atipica, fondata su un incarico unilaterale di una sola parte (vicina al procacciamento d’affari).
- Anche in questo caso il diritto alla provvigione spetta solo a chi è iscritto al ruolo dei mediatori (oggi al registro delle imprese / REA), ai sensi della L. 39/1989.
Il caso
Un soggetto svolge attività di intermediazione su incarico di una sola parte (per esempio cerca un acquirente per un bene), e l’affare si conclude. Può pretendere la provvigione anche se non è iscritto al ruolo dei mediatori? La questione ruota attorno alla distinzione tra la mediazione tipica (l’intermediario imparziale che mette in relazione due parti, art. 1754 c.c.), la mediazione atipica fondata su un incarico unilaterale, e il procacciamento d’affari.
La decisione
Le Sezioni Unite stabiliscono che anche la mediazione atipica — quella che nasce da un incarico unilaterale conferito da una parte per la ricerca di un soggetto interessato alla conclusione di un affare — rientra nell’ambito di applicazione della L. 39 del 1989. Ne consegue che chi la esercita è tenuto all’iscrizione nell’apposito ruolo (oggi sostituito dall’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA).
In mancanza di tale iscrizione, l’intermediario non ha diritto alla provvigione, per espressa previsione di legge. La Corte chiarisce così che l’obbligo di iscrizione non riguarda solo la mediazione «classica» e bilaterale, ma anche le forme atipiche e il procacciamento, quando l’attività ha le caratteristiche dell’intermediazione professionale.
Il principio di diritto
Anche la mediazione atipica, fondata su un incarico unilaterale, è soggetta all’obbligo di iscrizione previsto dalla L. 39/1989; in difetto di iscrizione nell’apposito ruolo (oggi nel registro delle imprese / REA), l’intermediario non ha diritto alla provvigione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha conseguenze concrete per chi opera come intermediario: senza la regolare iscrizione non si può pretendere il compenso, anche se l’affare si è effettivamente concluso grazie all’attività svolta. Per chi si avvale di un intermediario, è una verifica importante: prima di firmare un incarico conviene accertare l’iscrizione dell’operatore, perché il difetto di iscrizione incide sulla stessa esistenza del diritto alla provvigione. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Un mediatore non iscritto al ruolo ha diritto alla provvigione?
No. Secondo le Sezioni Unite, in mancanza di iscrizione (oggi nel registro delle imprese / REA) il diritto alla provvigione non sorge, anche se l’affare si è concluso.
La regola vale anche se l’incarico arriva da una sola parte?
Sì. Anche la mediazione atipica, fondata su incarico unilaterale, è soggetta all’obbligo di iscrizione previsto dalla L. 39/1989, come la mediazione bilaterale.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 2 agosto 2017, n. 19161.
- Artt. 1754, 1755 del Codice civile; Legge 3 febbraio 1989, n. 39.
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