Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Assicurazioni / responsabilità civile auto · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 16 febbraio 2023, n. 4994
- Nel risarcimento diretto RC auto (art. 149 cod. ass.) il danneggiato agisce verso la propria compagnia; nell’azione diretta (art. 144) verso quella del responsabile.
- In entrambe le procedure sussiste il litisconsorzio necessario del responsabile civile (il danneggiante): deve essere chiamato in giudizio.
- La mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado e comporta, se non sanata, l’annullamento della sentenza con rinvio.
Il caso
Un automobilista, danneggiato in un sinistro stradale, agisce con la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni private) citando in giudizio soltanto la propria compagnia, senza convenire anche il proprietario del veicolo che ha causato il danno. La domanda di fondo è: nella procedura di risarcimento diretto è necessario chiamare in causa anche il danneggiante, o basta agire contro l’assicuratore?
La decisione
La Corte conferma il proprio orientamento: la regola del litisconsorzio necessario del responsabile civile, prevista espressamente per l’azione diretta dall’art. 144, terzo comma, del Codice delle assicurazioni, si applica per analogia anche alla procedura di risarcimento diretto dell’art. 149. Il danneggiante (di regola il proprietario del veicolo) deve quindi essere chiamato in giudizio insieme all’assicuratore.
La ratio è di garanzia per tutte le parti: la presenza del responsabile assicura che l’accertamento sulla dinamica del sinistro e sulle responsabilità avvenga nel contraddittorio di chi vi ha interesse, evitando giudicati contrastanti. Se il proprietario del veicolo non è stato citato, il contraddittorio va integrato (art. 102 del codice di procedura civile); il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, se non sanato, comporta l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice.
Il principio di diritto
Nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle assicurazioni private, promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario del responsabile civile, in analogia con quanto previsto per l’azione diretta dall’art. 144, comma 3; la mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
Implicazioni pratiche
Chi avvia un’azione per sinistro stradale — sia il risarcimento diretto contro la propria compagnia, sia l’azione diretta contro quella del responsabile — deve citare anche il danneggiante, pena la necessità di integrare il contraddittorio e il rischio di vedersi annullare una sentenza ottenuta. Resta fermo che, verso il danneggiato, l’assicuratore RC non può opporre eccezioni derivanti dal contratto entro il limite del massimale (art. 144): l’azione diretta è uno strumento di tutela rafforzata. Le norme generali su parti e processo nel Codice Civile e nel codice di rito.
Domande frequenti
Nel risarcimento diretto devo citare anche chi ha causato l’incidente?
Sì. La Cassazione richiede il litisconsorzio necessario del responsabile civile anche nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., in analogia con l’azione diretta dell’art. 144.
Cosa succede se non chiamo in causa il danneggiante?
Il contraddittorio deve essere integrato (art. 102 c.p.c.); il difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e, se non sanato, porta all’annullamento della sentenza con rinvio.
L’assicuratore può oppormi le clausole del contratto?
Entro il massimale, nell’azione diretta l’assicuratore RC non può opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto (art. 144 cod. ass.), a tutela del terzo danneggiato.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III civile, 16 febbraio 2023, n. 4994.
- Artt. 144 e 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); art. 102 del codice di procedura civile.
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