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Materia: Assicurazioni / surrogazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 21 marzo 2022, n. 9002
- L’assicuratore che ha pagato l’indennizzo si surroga nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile, fino alla concorrenza dell’indennità corrisposta (art. 1916 c.c.).
- La surroga incontra un duplice limite: il danno effettivamente causato dal responsabile e l’ammontare dell’indennità pagata.
- In caso di concorso di colpa del danneggiato, la riduzione va defalcata dal risarcimento globale dovuto dal responsabile, non dall’indennità versata dall’assicuratore.
Il caso
Un assicuratore (nel caso, un ente assicuratore sociale) indennizza il danneggiato e poi agisce in surrogazione contro il terzo responsabile per recuperare quanto pagato. Il danno, però, è in parte ascrivibile alla colpa dello stesso danneggiato. Il problema: l’assicuratore può recuperare l’intera somma corrisposta, oppure la riduzione per concorso di colpa incide anche sulla sua pretesa? E, se sì, va calcolata sull’indennità o sul risarcimento complessivo?
La decisione
La Corte ribadisce la natura della surroga dell’art. 1916 c.c.: una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio del danneggiato, che si verifica per legge al momento del pagamento dell’indennizzo. Tale diritto è sottoposto a un duplice limite: da un lato l’ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo, dall’altro l’importo dell’indennità erogata. L’assicuratore non può mai recuperare più del minore tra questi due valori.
Sul concorso di colpa la Corte fissa il metodo di calcolo: la percentuale di responsabilità del danneggiato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dall’assicuratore. In concreto, l’assicuratore può pretendere dal responsabile la minor somma tra l’indennizzo pagato e il risarcimento dovuto dal responsabile, quest’ultimo già ridotto in ragione del concorso di colpa della vittima.
Il principio di diritto
Il diritto dell’assicuratore di surrogarsi nel credito risarcitorio incontra il duplice limite del danno effettivamente causato dal responsabile e dell’indennità erogata; in caso di concorso di colpa del danneggiato, la riduzione conseguente si computa sul risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile e non sull’indennità, cosicché l’assicuratore recupera la minore tra le due grandezze.
Implicazioni pratiche
Il criterio incide direttamente sui rapporti tra compagnie e tra assicuratore e responsabile. Per il danneggiato, la surroga non deve pregiudicarlo: egli conserva il diritto al risarcimento per la parte di danno non coperta dall’indennizzo (il cosiddetto danno differenziale). Per chi gestisce un sinistro è essenziale ricostruire con precisione il danno effettivo, l’indennità pagata e la quota di colpa, perché da questi tre valori dipende l’importo realmente recuperabile in surroga. Le norme civilistiche sono nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Fino a quanto può recuperare l’assicuratore in surroga?
Fino alla minore tra due somme: il danno effettivamente causato dal responsabile e l’indennità pagata all’assicurato. È il duplice limite dell’art. 1916 c.c.
Come incide il concorso di colpa del danneggiato?
La riduzione per il concorso di colpa si calcola sul risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, non sull’indennità corrisposta dall’assicuratore.
La surroga può danneggiare l’assicurato?
No. L’assicurato conserva il diritto a ottenere dal responsabile la parte di danno non coperta dall’indennizzo; la surroga non può pregiudicare il suo residuo credito risarcitorio.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III civile, 21 marzo 2022, n. 9002.
- Art. 1916 del codice civile (diritto di surrogazione dell’assicuratore).
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