Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Societario e crisi d’impresa / revocatoria fallimentare · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 28 luglio 2023, n. 23095
- Per la revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario non rileva più la vecchia distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
- Ciò che conta è se la rimessa abbia ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca (art. 67, c. 3, lett. b, legge fallimentare).
- Va verificata la durevolezza degli effetti di ogni singola rimessa, considerando se le operazioni successive ne abbiano neutralizzato la riduzione.
Il caso
Una banca riceve, nel periodo sospetto anteriore al fallimento, una serie di rimesse sul conto corrente del cliente poi fallito. Il curatore agisce in revocatoria per recuperarle alla massa. Si discute con quale criterio individuare le rimesse revocabili: secondo la storica distinzione tra versamenti solutori (che pagano un debito su conto «scoperto») e ripristinatori (che ricostituiscono la provvista su un’apertura di credito), oppure con un criterio diverso?
La decisione
La Corte aderisce all’orientamento che supera la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera b), della legge fallimentare (R.D. 267/1942) — oggi confluito nella disciplina del Codice della crisi — sono esenti da revocatoria le rimesse che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca. Il criterio rilevante, dunque, non è la natura della singola rimessa, ma l’effetto da essa prodotto nel tempo.
Occorre perciò verificare, per ciascuna rimessa, la consistenza e la durevolezza della riduzione dell’esposizione: se l’effetto di riduzione è stato neutralizzato da successive operazioni a debito dello stesso correntista, la rimessa non ha prodotto quella riduzione stabile che giustifica la revocabilità. L’indagine, quindi, è concreta e va condotta sull’andamento effettivo del rapporto, non su una qualificazione astratta dei singoli accrediti.
Il principio di diritto
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente è irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie: la revocabilità dipende dall’avere ciascuna rimessa ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca, da accertarsi in concreto tenendo conto delle successive movimentazioni del conto.
Implicazioni pratiche
Per banche e curatori cambia il metodo di calcolo: non si etichetta più il singolo versamento, ma si ricostruisce l’andamento del conto per misurare la riduzione durevole dell’esposizione. Per la banca convenuta in revocatoria, la difesa passa dal dimostrare che le rimesse furono riassorbite da successivi utilizzi; per il curatore, dal provare la riduzione stabile del «scoperto». Il principio resta centrale anche dopo la trasfusione della materia nel Codice della Crisi d’Impresa, che ha riordinato le procedure di liquidazione giudiziale.
Domande frequenti
Conta ancora la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie?
No. Per la Cassazione è irrilevante: ciò che rileva è se la rimessa abbia ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca.
Quando una rimessa è revocabile?
Quando ha prodotto una riduzione stabile dell’esposizione bancaria nel periodo sospetto; se l’effetto è stato neutralizzato da successive operazioni a debito, la rimessa non è revocabile.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, 28 luglio 2023, n. 23095.
- Art. 67, comma 3, lett. b), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); disciplina oggi confluita nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
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