Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Concorrenza sleale / concorrenza parassitaria · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 6 giugno 2022, n. 18034
- La concorrenza parassitaria (art. 2598, n. 3, c.c.) consiste nel seguire sistematicamente le orme del concorrente, imitandone le iniziative imprenditoriali significative.
- Si distingue in diacronica (imitazione ripetuta e continua nel tempo) e sincronica (pluralità di atti compiuti in un’unica soluzione, non protratti nel tempo).
- Non basta la singola imitazione di un prodotto o servizio: serve uno sfruttamento continuo e sistematico dell’altrui lavoro e creatività, contrario alla correttezza professionale.
Il caso
Alcuni soggetti già legati a un’impresa avviano un’attività concorrente e ne ricalcano le iniziative, intercettando in breve tempo una parte significativa della clientela del precedente operatore. Si discute se questo comportamento integri la concorrenza sleale parassitaria di cui all’art. 2598, n. 3, del codice civile.
La decisione
La Corte inquadra la fattispecie nella clausola generale dell’art. 2598, n. 3, c.c., che vieta gli atti contrari alla correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda. La concorrenza parassitaria consiste nell’operare continuamente e sistematicamente sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei singoli prodotti, quanto delle sue iniziative imprenditoriali significative, con comportamenti idonei a danneggiarlo.
La Corte distingue due forme. La concorrenza parassitaria diacronica consiste nello sfruttamento dell’altrui lavoro mediante una condotta continua e ripetuta nel tempo; quella sincronica ricorre quando lo sfruttamento avviene attraverso un comportamento globale, una pluralità di atti compiuti simultaneamente e in un’unica soluzione, non protratta nel tempo. In entrambi i casi l’elemento qualificante è la sistematicità: non basta la mera imitazione di una singola iniziativa, ma occorre il ricalco organico e ripetuto delle altrui scelte. Nel caso esaminato sono stati ritenuti decisivi il numero consistente di clienti passati al nuovo operatore e la brevità del tempo intercorso, sintomatici di un’appropriazione di clientela con mezzi scorretti.
Il principio di diritto
La concorrenza parassitaria di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. richiede una condotta continua e sistematica di imitazione delle iniziative imprenditoriali significative del concorrente, nelle forme diacronica (ripetuta nel tempo) o sincronica (pluralità di atti contestuali in unica soluzione); non integra l’illecito la singola imitazione, occorrendo lo sfruttamento sistematico dell’altrui lavoro e creatività con mezzi non conformi alla correttezza professionale.
Implicazioni pratiche
Per chi vuole difendersi da un concorrente «copione», la pronuncia indica cosa provare: non un singolo episodio di imitazione, ma un insieme di condotte che, lette unitariamente, mostrano il ricalco sistematico delle proprie iniziative (commerciali, organizzative, promozionali). All’opposto, chi entra in un mercato deve sapere che riprodurre punto per punto le mosse di un concorrente affermato può sconfinare nell’illecito, anche senza copia servile dei prodotti. Approfondimenti sulla concorrenza sleale e sull’art. 2598 nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Copiare un singolo prodotto del concorrente è concorrenza parassitaria?
Di regola no. La concorrenza parassitaria richiede un’imitazione continua e sistematica delle iniziative imprenditoriali del concorrente; la singola imitazione, da sola, non basta a configurarla.
Che differenza c’è tra forma diacronica e sincronica?
Quella diacronica si realizza con condotte ripetute e prolungate nel tempo; quella sincronica con una pluralità di atti compiuti simultaneamente, in un’unica soluzione non protratta nel tempo.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 giugno 2022, n. 18034.
- Art. 2598, n. 3, del Codice civile (atti di concorrenza sleale).
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.