Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Societario e crisi d’impresa / recesso del socio · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 novembre 2023, n. 30725
- Il socio che recede ha diritto alla liquidazione della quota, in misura proporzionale al patrimonio sociale (artt. 2289 e 2473 c.c.).
- Questo credito non è soggetto alla postergazione dell’art. 2467 c.c. (prevista per i finanziamenti dei soci), nemmeno per analogia.
- La ragione: il credito da recesso nasce dallo scioglimento del rapporto sociale, mentre quello da finanziamento presuppone la permanenza del rapporto: situazioni opposte e non assimilabili.
Il caso
Un socio receduto vanta il credito alla liquidazione della propria quota. La società entra poi in procedura concorsuale e si discute se quel credito debba essere postergato — cioè soddisfatto dopo gli altri creditori — al pari di un finanziamento del socio ai sensi dell’art. 2467 c.c. La domanda: il diritto del socio uscente alla quota subisce la stessa subordinazione dei prestiti dei soci?
La decisione
La Corte risponde negativamente. Il credito alla liquidazione della quota spettante al socio receduto non soggiace alla disciplina della postergazione di cui all’art. 2467 c.c., neppure in via analogica, perché manca ogni somiglianza funzionale tra le due fattispecie.
Il credito da recesso trova fondamento nello scioglimento del vincolo sociale: nasce proprio dal venir meno della qualità di socio. Il credito da finanziamento, all’opposto, presuppone la persistenza del rapporto sociale, di cui è espressione l’apporto di capitale di credito al posto di quello di rischio. Si tratta di situazioni diverse e contrapposte: l’una segna l’uscita dalla compagine, l’altra il perdurare dell’investimento. Manca quindi quella identità di ratio che sola consentirebbe l’applicazione analogica della regola di subordinazione.
Il principio di diritto
Il credito alla liquidazione della quota del socio receduto non è assoggettabile alla postergazione dell’art. 2467 c.c.: esso deriva dallo scioglimento del rapporto sociale, mentre la subordinazione dei finanziamenti presuppone la permanenza del rapporto; l’assenza di analogia tra le due ipotesi esclude l’estensione della disciplina.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha effetti concreti rilevanti quando la società è in crisi o già assoggettata a procedura: il socio uscito non vede automaticamente retrocesso il proprio credito alla quota in coda agli altri creditori, a differenza di chi aveva concesso finanziamenti. Restano naturalmente i limiti e le cautele a tutela del capitale e dei creditori (la liquidazione non può intaccare la garanzia patrimoniale altrui oltre quanto consentito), ma il titolo del credito da recesso è di natura diversa e non si confonde con il finanziamento postergato. La materia si collega alla disciplina della Codice della Crisi d’Impresa. Vedi anche Codice Civile.
Domande frequenti
Il credito del socio uscente è postergato come un finanziamento?
No. Per la Cassazione il credito alla liquidazione della quota da recesso non è soggetto alla postergazione dell’art. 2467 c.c., perché nasce dallo scioglimento del rapporto sociale e non da un finanziamento.
Come si calcola la quota da liquidare?
In proporzione al patrimonio sociale, secondo la situazione della società al momento dello scioglimento del rapporto, tenendo conto del valore effettivo dei beni e dell’eventuale avviamento (artt. 2289 e 2473 c.c.).
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 novembre 2023, n. 30725.
- Artt. 2467, 2473 e 2289 del Codice civile (postergazione dei finanziamenti soci; recesso e liquidazione della quota).
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.