Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Proprietà intellettuale / brevetti · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 4 gennaio 2022, n. 120
- Si ha contraffazione per equivalenti quando un prodotto, pur non identico a quello brevettato, ne riproduce l’essenza con varianti marginali.
- Il criterio è verificare se la soluzione alternativa, nel raggiungere lo stesso risultato, presenti originalità oppure offra una risposta banale e ripetitiva.
- È contraffazione quando la variante è ovvia o facilmente raggiungibile dal tecnico medio del settore; non lo è se eccede le sue competenze.
Il caso
Il titolare di un brevetto per invenzione contesta a un concorrente di aver realizzato un prodotto che non riproduce alla lettera le rivendicazioni brevettuali, ma se ne discosta solo in elementi accessori, ottenendo lo stesso risultato. Si discute se questa modifica basti a evitare la contraffazione o se si tratti di contraffazione per equivalenti.
La decisione
La Corte conferma che la tutela del brevetto non si limita alla riproduzione letterale delle rivendicazioni, ma copre anche le realizzazioni equivalenti. La nozione di contraffazione per equivalenti riguarda il caso in cui l’invenzione successiva non è identica all’idea protetta, ma se ne discosta in elementi accessori senza alterarne l’essenza, al punto che le varianti possono dirsi ovvie o comunque facilmente raggiungibili dal tecnico medio del ramo.
Il criterio operativo indicato è il seguente: per stabilire se la realizzazione contestata sia equivalente a quella brevettata occorre verificare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale né ripetitiva della precedente. È tale la soluzione che ecceda le competenze del tecnico medio che affronti il medesimo problema. Resta centrale il ruolo delle rivendicazioni, e quindi delle singole caratteristiche rivendicate, come riferimento oggettivo dell’accertamento.
Il principio di diritto
Per accertare la contraffazione per equivalenti occorre verificare se la realizzazione contestata, pur raggiungendo il medesimo risultato dell’invenzione brevettata, presenti originalità, offrendo una risposta non banale né meramente ripetitiva: ricorre la contraffazione quando la variante è ovvia o facilmente raggiungibile dal tecnico medio del settore, mentre è esclusa quando la soluzione eccede le competenze di tale tecnico.
Implicazioni pratiche
Aggirare un brevetto con piccole modifiche non mette al riparo: se la variante è alla portata di un tecnico medio e lascia intatta l’essenza dell’invenzione, c’è contraffazione. Al contrario, chi sviluppa una soluzione realmente originale, che richiede un apporto inventivo eccedente le competenze ordinarie del settore, si colloca fuori dall’ambito di protezione altrui. Per il titolare del brevetto è cruciale redigere bene le rivendicazioni, che restano il metro oggettivo del confronto. Approfondimenti sui diritti di privativa nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Basta modificare un dettaglio per evitare la contraffazione del brevetto?
No. Se la variante è ovvia o facilmente raggiungibile dal tecnico medio e non altera l’essenza dell’invenzione, si ha contraffazione per equivalenti, pur senza copia letterale delle rivendicazioni.
Quando la soluzione alternativa è lecita?
Quando presenta reale originalità, offrendo una risposta non banale che eccede le competenze del tecnico medio chiamato a risolvere lo stesso problema.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 4 gennaio 2022, n. 120.
- Artt. 52 e 66 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), sulla portata delle rivendicazioni e sui diritti del titolare del brevetto.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.