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Materia: Bancario e finanziario / usura e conto corrente · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2018, n. 16303
- La commissione di massimo scoperto (CMS) — il costo applicato sul massimo utilizzo dello scoperto di conto — rileva ai fini della verifica dell’usura.
- Per i rapporti anteriori al 2010 (prima dell’inserimento della CMS nei decreti ministeriali), la verifica avviene con un confronto autonomo: la CMS applicata si confronta con la CMS-soglia, calcolata aumentando della metà la CMS media rilevata.
- L’eventuale eccedenza della CMS rispetto alla sua soglia può essere compensata con il margine residuo tra interessi applicati e tasso-soglia: c’è usura solo se permane uno sforamento complessivo.
Il caso
Su un conto corrente con apertura di credito la banca applica, oltre agli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto, cioè un onere parametrato al picco massimo di utilizzo dello scoperto in un certo periodo. Il correntista sostiene che, sommando interessi e CMS, il costo effettivo del credito superi il tasso-soglia antiusura. Il problema: la CMS va inclusa nel calcolo del TEG (tasso effettivo globale)? E come, visto che fino al 2009-2010 la CMS non era ricompresa nelle rilevazioni ministeriali dei tassi medi?
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che la CMS è un costo del credito e va considerata nella verifica dell’usura, in coerenza con la nozione onnicomprensiva di «commissioni, remunerazioni e spese» collegate all’erogazione. Per i rapporti anteriori alla riforma del 2009 (D.L. 185/2008) e all’inclusione della CMS nei decreti ministeriali, non potendo confrontare una grandezza con tassi-soglia che non la consideravano, occorre un confronto autonomo e omogeneo: la CMS in concreto applicata si raffronta con una CMS-soglia, ottenuta aumentando della metà l’entità media della CMS risultante dai decreti del periodo.
La Corte aggiunge un correttivo a favore del rapporto: l’eventuale eccedenza della CMS rispetto alla propria soglia non determina automaticamente usura, ma va compensata con l’eventuale margine ancora disponibile tra gli interessi corrispettivi applicati e il tasso-soglia degli interessi. Si ha usura solo se, fatta questa compensazione, residua un superamento complessivo.
Il principio di diritto
Ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia antiusura, per i rapporti anteriori all’inclusione della commissione di massimo scoperto nelle rilevazioni ministeriali, la CMS va comparata autonomamente con la CMS-soglia (media aumentata della metà); l’eccedenza concorre all’usura solo nella misura in cui non sia compensata dal margine residuo tra interessi applicati e tasso-soglia.
Implicazioni pratiche
La sentenza ha fissato un metodo di calcolo di riferimento per il contenzioso bancario su conti e affidamenti del periodo pre-2010, ancora molto presente nelle cause. Per il correntista significa che la presenza di una CMS elevata non basta, da sola, a dimostrare l’usura: occorre la verifica autonoma con la CMS-soglia e la successiva compensazione col margine sugli interessi. Per la banca, la CMS resta un costo che non sfugge al controllo antiusura. Approfondimenti nella sezione Testo Unico Bancario.
Domande frequenti
La commissione di massimo scoperto conta per l’usura?
Sì. La CMS è un costo del credito e rileva ai fini del controllo antiusura. Per i rapporti ante 2010 si confronta in modo autonomo con la CMS-soglia (media aumentata della metà).
Una CMS alta basta a provare l’usura?
No. L’eventuale eccedenza della CMS rispetto alla sua soglia si compensa con il margine residuo tra gli interessi applicati e il tasso-soglia: c’è usura solo se permane uno sforamento complessivo.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 20 giugno 2018, n. 16303.
- Art. 644 del codice penale; art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108; art. 2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. L. 2/2009).
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