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Materia: Immigrazione / minori stranieri · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 ottobre 2010, n. 21799
- L’art. 31, comma 3, del T.U. Immigrazione consente al Tribunale per i minorenni di autorizzare la permanenza in Italia del familiare dello straniero per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore.
- I gravi motivi non richiedono necessariamente un’emergenza o una situazione sanitaria eccezionale.
- Basta un danno effettivo, concreto e grave che deriverebbe al minore dall’allontanamento del familiare, da accertare in concreto (non per la sola tenera età).
Il caso
Un genitore straniero, privo di titolo di soggiorno, chiede di essere autorizzato a permanere in Italia per assistere il figlio minore, invocando l’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 286/1998. La giurisprudenza si era divisa sull’ampiezza dei gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore: una lettura restrittiva li limitava a situazioni di emergenza, in particolare di natura sanitaria; una lettura più ampia li estendeva al complessivo benessere del minore.
La decisione
Le Sezioni Unite accolgono l’interpretazione estensiva. La temporanea autorizzazione alla permanenza prevista dall’art. 31 non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore. I gravi motivi comprendono qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute, deriverebbe al minore dall’allontanamento del familiare.
La Corte distingue inoltre tra autorizzazione all’ingresso e autorizzazione alla permanenza: nel primo caso i gravi motivi vanno accertati come emergenza attuale; nel secondo la situazione eccezionale può essere attuale ma anche dedotta come conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare. Resta fermo che il pregiudizio va valutato in concreto: la sola tenera età del minore non è sufficiente, ma non occorre neppure un’emergenza sanitaria.
Il principio di diritto
I «gravi motivi» che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, legittimano l’autorizzazione alla permanenza del familiare dello straniero non si esauriscono nelle situazioni di emergenza o di natura sanitaria, ma ricomprendono ogni danno grave e concreto allo sviluppo psico-fisico del minore derivante dall’allontanamento del familiare, da accertare in concreto.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è ancora oggi il riferimento per i ricorsi ex art. 31 davanti al Tribunale per i minorenni. Conta documentare, con riguardo al caso specifico, il pregiudizio concreto per il minore (relazioni di assistenti sociali, situazione scolastica e familiare, età e condizioni di salute), senza dover dimostrare una drammatica emergenza. L’autorizzazione è temporanea e va rapportata alla durata della necessità. Vedi la sezione T.U. Immigrazione.
Domande frequenti
Serve una malattia del bambino per ottenere l’autorizzazione ex art. 31?
No. Le Sezioni Unite chiariscono che non occorre un’emergenza sanitaria: bastano gravi motivi, cioè un danno effettivo e concreto allo sviluppo psico-fisico del minore derivante dall’allontanamento del familiare.
L’autorizzazione è definitiva?
No, è temporanea: dura per il tempo connesso ai gravi motivi accertati e va valutata in concreto, caso per caso.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 25 ottobre 2010, n. 21799.
- Art. 31, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione).
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