Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Privacy e dati personali / diritto all’oblio · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 11 dicembre 2024, n. 31859
- Il diritto all’oblio non è automatico: il solo «lungo arco di tempo» trascorso dalla pubblicazione non basta a imporre la deindicizzazione.
- Per le notizie di cronaca giudiziaria assume rilievo l’esito favorevole della vicenda (assoluzione/archiviazione) e l’aggiornamento effettivo dell’articolo, non un mero trafiletto.
- La richiesta va in linea di principio rivolta all’editore: non si può presumere l’inadempimento del motore di ricerca in assenza di una specifica istanza e di un bilanciamento col diritto di cronaca.
Il caso
Un soggetto, coinvolto anni prima in una vicenda penale e poi assolto, chiede la deindicizzazione di alcuni articoli ancora reperibili tramite i motori di ricerca, che raccontano la sua vecchia vicenda giudiziaria senza dare adeguato conto dell’esito favorevole. Invoca il diritto all’oblio, cioè il diritto a non restare indefinitamente associato a notizie ormai superate. I giudici di merito respingono la domanda; la questione arriva in Cassazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso e precisa i confini del diritto all’oblio nel suo bilanciamento con il diritto di cronaca e l’interesse della collettività alla memoria storica dei fatti. Il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a far prevalere l’oblio: occorre valutare in concreto l’attualità e l’interesse pubblico residuo alla notizia, la sua veridicità e completezza.
Per le notizie giudiziarie, in particolare, rileva l’esito del procedimento: l’aggiornamento dell’articolo con la notizia dell’assoluzione deve essere effettivo e non meramente formale, idoneo a dare un’informazione adeguata sull’evoluzione della vicenda, e non limitarsi a un «trafiletto» in calce. La Corte aggiunge un profilo processuale rilevante: la richiesta di deindicizzazione va di regola rivolta direttamente all’editore, titolare del contenuto, e non si può presumere l’inadempimento del motore di ricerca in assenza di una specifica istanza a quest’ultimo.
Il principio di diritto
Il diritto alla deindicizzazione di articoli relativi a vicende giudiziarie non discende dal solo trascorrere del tempo, ma dal venir meno dell’interesse pubblico attuale alla notizia, da valutare caso per caso bilanciando oblio e cronaca; l’aggiornamento dell’articolo all’esito assolutorio deve essere effettivo e l’istanza va indirizzata all’editore, non potendosi presumere l’inadempimento del motore di ricerca senza una richiesta specifica.
Implicazioni pratiche
Chi vuole «ripulire» la propria reputazione online deve muoversi con metodo: individuare le URL lesive, formulare una richiesta motivata e documentata — prima all’editore, poi se del caso al motore di ricerca — spiegando perché la notizia è superata, incompleta o non più di interesse pubblico. Non basta invocare genericamente «sono passati molti anni». Per le vicende penali, è decisivo allegare l’esito favorevole e chiederne l’aggiornamento sostanziale. Approfondimenti nelle sezioni Codice della Privacy e GDPR.
Domande frequenti
Basta che siano passati molti anni per cancellare una notizia da Google?
No. La Cassazione esclude l’automatismo: occorre dimostrare il venir meno dell’interesse pubblico attuale alla notizia, bilanciando il diritto all’oblio con il diritto di cronaca.
A chi devo chiedere la rimozione, all’editore o a Google?
Di regola prima all’editore, titolare del contenuto. Non si può presumere l’inadempimento del motore di ricerca senza una specifica istanza rivolta anche a quest’ultimo.
Se sono stato assolto basta aggiungere una nota all’articolo?
L’aggiornamento deve essere effettivo e non formale: un semplice trafiletto in calce non dà un’informazione adeguata sull’esito della vicenda.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 11 dicembre 2024, n. 31859.
- Artt. 17 e 21 del Reg. UE 2016/679 (GDPR, diritto alla cancellazione e di opposizione); D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
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