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Materia: Penale tributario / confisca e sequestro del profitto · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 5 marzo 2014 (ud. 30 gennaio 2014), n. 10561, Gubert
- Il profitto del reato tributario è il vantaggio patrimoniale ottenuto, compreso il risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento dell’imposta.
- Sui beni della società è ammessa la confisca diretta del profitto (denaro o beni a esso riconducibili) per i reati commessi dall’amministratore.
- Non è invece ammessa, sui beni sociali, la confisca (e il sequestro) per equivalente del profitto dei reati dell’amministratore, salvo che la società sia un mero schermo fittizio.
Il caso
Un amministratore commette un reato tributario nell’interesse della sua società. Il giudice dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto. Il problema: si possono aggredire i beni della società per un reato che, formalmente, è della persona fisica? E se sì, vale solo per la confisca diretta del profitto o anche per quella per equivalente (su beni di pari valore, quando il profitto non si rinviene)?
La decisione
Le Sezioni Unite tracciano una linea netta. Anzitutto definiscono il profitto confiscabile nei reati tributari come qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito, che può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato versamento del tributo.
Quanto ai beni sociali, distinguono due ipotesi:
- Confisca diretta: è ammessa sui beni della società quando il profitto — o beni a esso direttamente riconducibili, come il denaro — si trovi nella disponibilità dell’ente. La Corte precisa che, trattandosi di denaro o beni fungibili, la confisca del profitto è diretta, non per equivalente.
- Confisca per equivalente: non è ammessa sui beni della società per il reato dell’amministratore, perché l’ente è soggetto diverso dall’autore e non è previsto per i reati tributari un titolo che consenta di aggredire per equivalente il suo patrimonio. L’eccezione è il caso in cui la società sia un mero schermo fittizio, una costruzione artificiosa priva di autonomia: allora la separazione tra persona fisica ed ente viene meno e l’aggressione per equivalente torna possibile.
Il principio di diritto
È legittimo il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario sui beni (in particolare il denaro) della società nella cui disponibilità il profitto si trovi; non è invece ammesso, sui beni sociali, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per i reati dell’amministratore, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.
Implicazioni pratiche
La distinzione è di enorme rilievo pratico. La presenza di denaro sui conti della società consente quasi sempre la confisca diretta del profitto, perché il denaro è bene fungibile. La barriera della confisca per equivalente sui beni sociali, invece, cade quando la società è una scatola vuota creata per schermare la persona fisica. Per imprese e amministratori è quindi essenziale presidiare la reale autonomia dell’ente. Si tenga presente che la materia è stata interessata da successivi interventi (anche sulla rateizzazione del debito, che può incidere su sequestro e confisca): le pronunce più recenti vanno sempre verificate. Per il quadro generale vedi la sezione Codice Penale.
Domande frequenti
Si possono sequestrare i beni della società per i reati fiscali dell’amministratore?
Sì per la confisca diretta del profitto (ad esempio il denaro sui conti dell’ente); no per la confisca per equivalente, salvo che la società sia un mero schermo fittizio.
Che cos’è il «profitto» nei reati tributari?
Qualsiasi vantaggio patrimoniale conseguito, compreso il risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa.
Quando cade la protezione del patrimonio sociale?
Quando la società è una costruzione artificiosa, uno schermo fittizio privo di reale autonomia rispetto all’amministratore: in tal caso è possibile anche la confisca per equivalente.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 5 marzo 2014 (ud. 30 gennaio 2014), n. 10561 (Gubert).
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (oggi art. 12-bis, confisca); artt. 240 e 322-ter del codice penale.
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