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Materia: Penale — truffa (art. 640 c.p.) e competenza territoriale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I penale, 29 gennaio 2024, n. 3700
- La truffa è un reato istantaneo di danno: si consuma quando, all’inganno, segue l’effettiva perdita patrimoniale della vittima.
- Con il bonifico istantaneo, irrevocabile, il danno si verifica subito, nel momento e nel luogo in cui la vittima dispone il pagamento: lì il reato si consuma e si radica la competenza territoriale.
- Con un bonifico ordinario revocabile, invece, il momento consumativo può slittare a quando il truffatore incassa effettivamente la somma.
Il caso
Una vittima viene truffata in una transazione online e paga mediante bonifico bancario istantaneo. Sorge un conflitto sulla competenza territoriale: quale tribunale deve giudicare, quello del luogo in cui la vittima ha disposto il pagamento o quello in cui il truffatore ha la disponibilità delle somme? La risposta dipende dall’individuazione del luogo di consumazione del reato.
La decisione
La Corte muove dalla natura della truffa come reato istantaneo di danno, che si perfeziona nel momento in cui, a seguito degli artifici o raggiri, si realizza l’effettiva deminutio patrimonii della persona offesa. Ai fini della competenza, dunque, rilevano le concrete modalità con cui è avvenuto l’atto di disposizione patrimoniale.
Nel caso del bonifico istantaneo — operazione immediata e irrevocabile — il pregiudizio per la vittima si verifica contestualmente all’ordine di pagamento, con simultanea disponibilità della somma in capo all’autore: il reato si consuma perciò nel luogo e nel momento del pagamento, ossia dove la vittima ha disposto il bonifico. Diversa è la conclusione per il bonifico ordinario, che può essere revocato per un certo tempo: in tal caso il momento consumativo si sposta in avanti, al conseguimento effettivo del profitto da parte del truffatore.
Il principio di diritto
La truffa si consuma nel luogo e nel momento in cui si realizza l’effettiva perdita patrimoniale della vittima. Quando il pagamento avviene con bonifico istantaneo, irrevocabile, il danno — e dunque la consumazione del reato e la competenza territoriale — si radica nel luogo in cui la vittima ha disposto il pagamento; per i pagamenti revocabili rileva invece il luogo dell’effettivo conseguimento del profitto.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha ricadute concrete per le numerosissime truffe online (vendite su marketplace, finti operatori bancari, acquisti mai consegnati). Per la vittima significa, di regola, poter denunciare e radicare il processo nel proprio luogo di pagamento, con evidente vantaggio pratico. È utile conservare la contabile del bonifico, gli annunci, le chat e ogni elemento sul tipo di pagamento (istantaneo o ordinario), perché da esso dipende l’individuazione del giudice competente. Approfondimenti nella sezione Codice Penale.
Domande frequenti
Se mi truffano online, dove devo fare denuncia?
Con un bonifico istantaneo, di regola nel luogo in cui hai disposto il pagamento: lì il reato si consuma, perché il danno è immediato e irreversibile, e lì si radica la competenza.
Cambia qualcosa se il bonifico è ordinario e non istantaneo?
Sì. Il bonifico ordinario può essere revocato per un certo tempo, quindi il momento consumativo può spostarsi a quando il truffatore incassa effettivamente la somma.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 29 gennaio 2024, n. 3700.
- Art. 640 del codice penale (truffa); artt. 8 e 9 del codice di procedura penale (competenza per territorio).
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