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Materia: Civile — successioni / collazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, 2024, n. 16329
- La collazione (artt. 737 e ss. c.c.) impone a figli e coniuge di conferire nell’asse ciò che hanno ricevuto in donazione dal defunto.
- Si ha donazione indiretta dell’immobile — e si conferisce il bene — solo se il donante ne ha pagato l’intero prezzo.
- Se il genitore paga solo una parte del prezzo, oggetto del conferimento è il denaro versato, non una quota dell’immobile.
Il caso
Un genitore finanzia l’acquisto di una casa intestata al figlio, versando il denaro al venditore. Aperta la successione, gli altri coeredi chiedono che il figlio conferisca in collazione quanto ricevuto. Sorge la domanda decisiva: oggetto della collazione è l’immobile (con il suo valore attuale, spesso rivalutato) o soltanto il denaro a suo tempo versato (secondo il principio nominalistico, senza rivalutazione)? La differenza economica può essere rilevantissima.
La decisione
La Corte ribadisce e precisa il criterio della donazione indiretta. Si ha donazione indiretta dell’immobile — con conseguente conferimento del bene — solo quando il donante sostiene l’intero costo dell’acquisto: in tal caso la compravendita è lo strumento formale per arricchire il beneficiario del bene stesso.
Quando, invece, il donante paga solo una parte del prezzo, non si configura donazione indiretta dell’immobile: la dazione di denaro è una semplice liberalità in denaro, perché manca il collegamento funzionale idoneo a far ritenere trasferito, in via indiretta, l’intero bene. Di conseguenza, ai fini della collazione, l’imputazione riguarda il solo denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell’immobile.
Il principio di diritto
La donazione di denaro funzionalmente collegata all’acquisto di un immobile integra donazione indiretta del bene, da conferire in collazione come immobile, soltanto se copre l’intero prezzo; se il donante ne paga solo una parte, oggetto della collazione è unicamente il denaro effettivamente versato.
Implicazioni pratiche
La distinzione è tutt’altro che teorica. Se il genitore ha pagato tutto, in collazione entra l’immobile al suo valore al momento dell’apertura della successione (quindi anche le plusvalenze): un vantaggio per gli altri coeredi. Se ha pagato una parte, il figlio conferisce solo quella somma, di regola senza rivalutazione (principio nominalistico): un vantaggio per il donatario. Per evitare contestazioni conviene documentare con precisione chi ha pagato e quanto, conservando tracce dei bonifici e degli atti. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Mio padre ha pagato metà della mia casa: cosa devo conferire in collazione?
Solo il denaro che ha versato, non una quota dell’immobile: secondo la Cassazione la donazione indiretta dell’immobile sussiste unicamente se il donante paga l’intero prezzo.
Conferire l’immobile o il denaro fa differenza?
Sì, notevole. L’immobile si conferisce al valore attuale (rivalutato), il denaro di norma al valore nominale del versamento: gli importi possono divergere molto.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 2024, n. 16329.
- Artt. 737, 747 e 751 del Codice civile (collazione di immobili e di denaro); cfr. Cass. SS.UU. n. 9282/1992 sulla donazione indiretta.
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