Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Civile / danno da perdita del rapporto parentale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III civile, 21 aprile 2021, n. 10579
- Il danno da perdita del rapporto parentale è il pregiudizio non patrimoniale del congiunto per la morte del familiare (sofferenza e venir meno della relazione affettiva).
- Per garantire uniformità e adeguatezza al caso concreto va liquidato con una tabella a punti, che valorizzi età della vittima ed età del superstite, grado di parentela e convivenza, con correttivi.
- La Corte critica le tabelle di Milano dell’epoca, basate sulla sola forbice minimo-massimo, e indica come modello quelle a punti del Tribunale di Roma.
Il caso
I familiari di una persona deceduta a causa di un illecito (tipicamente un sinistro stradale o un caso di responsabilità sanitaria) chiedono il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il problema non è se il danno spetti — è pacifico — ma come quantificarlo in modo che casi simili ricevano somme simili, senza disparità ingiustificate da un tribunale all’altro.
Le tabelle di Milano, allora largamente diffuse, per questa voce indicavano soltanto un importo minimo e uno massimo, lasciando al giudice un’ampia forbice senza criteri intermedi: il rischio era una liquidazione poco prevedibile e difficile da controllare.
La decisione
La terza sezione afferma che, per assicurare al tempo stesso l’adeguamento al caso concreto e l’uniformità di trattamento, il danno da perdita parentale deve essere liquidato secondo una tabella basata sul sistema «a punti». Tale tabella deve prevedere: l’adozione di un punteggio; l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti; la modularità; l’elenco delle circostanze di fatto rilevanti — in particolare l’età della vittima e quella del superstite, il grado di parentela e la convivenza — con i relativi punteggi e la possibilità di applicare correttivi per le peculiarità del caso.
Su questa base la Corte giudica inadeguate le tabelle di Milano fondate sulla sola forbice tra un minimo e un massimo, prive di un meccanismo a punti idoneo a guidare e rendere verificabile la scelta del giudice, e valorizza come modello le tabelle a punti del Tribunale di Roma.
Il principio di diritto
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve avvenire mediante una tabella a punti che consideri età della vittima ed età del congiunto superstite, grado di parentela e convivenza, con un valore-punto ricavato dai precedenti e correttivi per le particolarità del caso, in modo da coniugare personalizzazione del risarcimento e uniformità di trattamento.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha spinto gli osservatori a riformare le tabelle: lo stesso Osservatorio di Milano ha aggiornato i propri criteri introducendo, anche per la perdita parentale, un sistema a punti. Per chi agisce in giudizio significa che occorre allegare e documentare con precisione gli elementi che pesano sul punteggio: il legame con la vittima, la convivenza, l’età di entrambi, l’eventuale sopravvivenza di altri congiunti. Una richiesta generica, sganciata da questi parametri, rischia una liquidazione più bassa. La disciplina del fatto illecito è nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Chi può chiedere il danno da perdita parentale?
I congiunti legati alla vittima da un rapporto affettivo effettivo: tipicamente coniuge o convivente, figli, genitori, fratelli; in concreto anche altri parenti, se provano un legame qualificato. La convivenza e l’intensità del rapporto incidono sull’importo.
Come si calcola l’importo?
Con una tabella a punti che considera età della vittima ed età del superstite, grado di parentela e convivenza, con un valore-punto ricavato dai precedenti e correttivi per le particolarità del caso, anziché con una semplice forbice minimo-massimo.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione III civile, 21 aprile 2021, n. 10579.
- Artt. 2043, 2059 e 2056 del Codice civile; tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale (Osservatori di Milano e Roma).
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.