Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Civile — condominio · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza 28 dicembre 2023, n. 36277
- L’amministratore di condominio ha il dovere di attivarsi per recuperare le quote non versate dai condomini morosi.
- Se omette di promuovere le azioni di recupero (a partire dal decreto ingiuntivo), risponde dei danni cagionati al condominio.
- Il dovere discende già dall’art. 1130 c.c. (attribuzioni dell’amministratore), a prescindere dalla riscossione di cui all’art. 63 disp. att. c.c.
Il caso
Un condominio agisce contro il proprio (ex) amministratore lamentando che, per la sua inerzia, le quote dovute da uno o più condomini morosi non sono state recuperate, con conseguente danno per la collettività condominiale. L’amministratore contesta l’addebito. La domanda è: l’amministratore che non agisce contro i morosi può essere chiamato a risarcire il condominio?
La decisione
La Corte respinge il ricorso dell’amministratore e conferma la condanna al risarcimento. Tra le attribuzioni dell’amministratore previste dall’art. 1130 del codice civile rientra la riscossione dei contributi e, più in generale, la cura degli interessi patrimoniali del condominio. Ne discende un vero e proprio obbligo di attivarsi per il recupero delle somme non versate dai condomini morosi, mediante gli strumenti previsti dall’ordinamento — in primo luogo il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ottenibile sulla base del verbale di approvazione del bilancio o del riparto.
L’inerzia nel recupero, quando determina un pregiudizio (ad esempio per la sopravvenuta difficoltà di esazione o la prescrizione del credito), costituisce fonte di responsabilità dell’amministratore verso il condominio. Tale dovere, precisa la Corte, discende già dalla disciplina codicistica e non è subordinato a una previsione del regolamento.
Il principio di diritto
L’amministratore di condominio è tenuto, in forza delle attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c., ad attivarsi tempestivamente per il recupero dei contributi non versati dai condomini morosi; l’omissione ingiustificata di tali azioni, ove arrechi danno al condominio, integra responsabilità dell’amministratore per inadempimento ai propri obblighi gestori.
Implicazioni pratiche
Per il condominio la pronuncia è uno strumento di tutela: l’amministratore non può restare inerte di fronte alla morosità e, se non agisce, può essere chiamato a rispondere del danno. Per l’amministratore è un richiamo alla diligenza: conviene documentare i solleciti e procedere con il decreto ingiuntivo entro tempi ragionevoli, conservando traccia delle iniziative assunte. Resta ferma la possibilità di agire verso i singoli morosi e, nei limiti di legge, il vincolo della ripartizione pro quota tra tutti i condomini. La disciplina dell’amministratore è nel Codice civile.
Domande frequenti
L’amministratore deve agire contro il condomino moroso?
Sì. Tra le sue attribuzioni (art. 1130 c.c.) rientra la riscossione dei contributi: deve attivarsi per il recupero, anche con decreto ingiuntivo, e l’inerzia può renderlo responsabile dei danni.
Cosa rischia l’amministratore che non recupera le quote?
Può essere condannato a risarcire il condominio per il danno derivante dalla mancata o tardiva riscossione, ad esempio se il credito diventa inesigibile o si prescrive.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 28 dicembre 2023, n. 36277.
- Art. 1130 del Codice civile; art. 63 disp. att. c.c.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.