Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Civile — famiglia · Riferimento: Corte di Cassazione, ordinanza 12 novembre 2021, n. 33610
- L’assegnazione della casa familiare risponde all’esclusivo interesse dei figli, non all’esigenza abitativa del coniuge economicamente più debole.
- Serve a preservare l’habitat domestico: il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si svolge la vita del minore.
- La nuova convivenza «more uxorio» del genitore assegnatario, anche nella stessa casa, non comporta la revoca automatica: la decisione resta subordinata alla valutazione dell’interesse del figlio.
Il caso
Dopo la separazione la casa familiare viene assegnata al genitore collocatario dei figli minori. Successivamente quel genitore avvia una nuova convivenza nella medesima abitazione. L’altro coniuge chiede la revoca dell’assegnazione, sostenendo che il mutamento della situazione faccia venir meno il presupposto del provvedimento.
La decisione
La Cassazione ribadisce la ratio dell’assegnazione: essa è dettata nell’esclusivo interesse dei figli e mira a conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare del minore. Il provvedimento non ha la funzione di tutelare l’interesse economico o abitativo del coniuge assegnatario.
Da questa premessa la Corte trae che l’assegnazione non può essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia instaurato una convivenza more uxorio nella casa: tanto l’attribuzione quanto la cessazione del diritto restano subordinate a una valutazione di corrispondenza con l’interesse del minore. La nuova relazione del genitore è un elemento che il giudice considera, ma non un fatto che determini la perdita automatica dell’assegnazione, la quale viene meno solo quando i figli divengano autosufficienti o cessi stabilmente la convivenza con il genitore assegnatario, sempre nel loro interesse.
Il principio di diritto
L’assegnazione della casa familiare è dettata nell’esclusivo interesse dei figli e nella preservazione del loro habitat domestico; pertanto non può essere revocata per il solo fatto che il genitore assegnatario instauri una convivenza more uxorio, restando ogni decisione sull’attribuzione e sulla cessazione subordinata alla valutazione di conformità all’interesse del minore.
Implicazioni pratiche
Il principio è centrale nelle cause di separazione e divorzio: chi spera di rientrare nella casa invocando la nuova convivenza dell’ex non ottiene una revoca automatica. Occorre dimostrare che il mutamento incide negativamente sull’interesse dei figli o che ne sono venuti meno i presupposti (figli divenuti autonomi, cessazione della convivenza con loro). L’assegnazione, inoltre, è un fattore che il giudice valuta anche nella determinazione degli assegni. Per le norme civilistiche sulla famiglia vedi la sezione Codice Civile.
Domande frequenti
La casa familiare si assegna al coniuge che guadagna di meno?
No. Si assegna nell’esclusivo interesse dei figli, per conservare il loro ambiente di vita (l’«habitat domestico»), non per tutelare l’esigenza abitativa del coniuge più debole.
Se il mio ex va a convivere nella casa familiare posso farmela revocare?
Non in modo automatico. La nuova convivenza non comporta da sola la revoca: il giudice valuta sempre se la permanenza dell’assegnazione corrisponda all’interesse dei figli.
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza 12 novembre 2021, n. 33610.
- Art. 337-sexies del codice civile (assegnazione della casa familiare).
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.