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Materia: Civile — famiglia · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 30 maggio 2023, n. 15196
- L’infedeltà è una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali e, di regola, giustifica l’addebito della separazione.
- Ma occorre il nesso causale: il tradimento deve aver reso intollerabile la convivenza. Chi chiede l’addebito deve provare la condotta e la sua efficacia causale.
- Il coniuge «accusato» può difendersi dimostrando che la crisi era già irreversibile prima del tradimento: in tal caso manca il nesso e l’addebito non spetta.
Il caso
Nel giudizio di separazione un coniuge chiede che essa sia addebitata all’altro per aver violato l’obbligo di fedeltà intrattenendo una relazione extraconiugale. L’altro coniuge eccepisce che il matrimonio era già in crisi quando è iniziata la relazione, sicché l’infedeltà non sarebbe stata la causa della rottura. Si discute anche del valore probatorio della relazione investigativa prodotta.
La decisione
La Cassazione conferma che la violazione del dovere di fedeltà costituisce un inadempimento particolarmente grave che, di norma, determina l’intollerabilità della convivenza e di per sé giustifica l’addebito. Tuttavia, l’addebito presuppone sempre un nesso di causalità tra la condotta e la crisi: occorre che il comportamento infedele sia stato la causa (o concausa) dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Sul piano probatorio la Corte distribuisce gli oneri: chi chiede l’addebito deve provare sia la condotta contraria ai doveri matrimoniali, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza; chi resiste deve invece dimostrare la preesistenza di una crisi coniugale già irreversibile, idonea a spezzare quel nesso. La preesistenza di una crisi irrimediabile — in un contesto di convivenza ormai solo formale — esclude l’addebito anche se l’infedeltà è provata.
Il principio di diritto
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà giustifica l’addebito della separazione quando ne sia provata l’efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza; grava su chi chiede l’addebito l’onere di dimostrare la condotta e il nesso causale, mentre l’altro coniuge ha l’onere di provare la preesistenza di una crisi coniugale già irreversibile, che vale a escludere quel nesso.
Implicazioni pratiche
Per ottenere l’addebito non basta provare il tradimento: serve collegarlo cronologicamente e causalmente alla rottura. Specularmente, la difesa più efficace consiste nel dimostrare che la relazione è nata quando il matrimonio era già finito nei fatti (vite separate, assenza di affectio). L’addebito non è neutro: incide su diritti come l’assegno di mantenimento (che il coniuge cui è addebitata la separazione perde) e i diritti successori. Per gli articoli su diritti e doveri dei coniugi vedi la sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Il tradimento porta sempre all’addebito della separazione?
Non automaticamente. L’infedeltà di regola giustifica l’addebito, ma solo se ha causato l’intollerabilità della convivenza. Se la crisi era già irreversibile prima del tradimento, l’addebito non spetta.
Cosa comporta l’addebito della separazione?
Il coniuge cui è addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento (salvo gli alimenti se in stato di bisogno) e i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 30 maggio 2023, n. 15196.
- Artt. 143 e 151, comma 2, del codice civile (obblighi coniugali e addebito della separazione).
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