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Materia: Civile — famiglia · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 28 ottobre 2024, n. 27818
- Il mantenimento del figlio maggiorenne non è automatico: si fonda sulla sua non autosufficienza economica non colpevole.
- Vige un rapporto di proporzionalità inversa: più il figlio avanza con l’età, più il diritto all’assegno si attenua, in nome dell’autoresponsabilità.
- L’onere della prova si distribuisce: il figlio (o il genitore che lo chiede) prova la mancanza di indipendenza e l’impegno nel formarsi e cercare lavoro; per il figlio ormai adulto, il sostegno passa agli strumenti di welfare, non al genitore.
Il caso
Un genitore separato chiede la revoca dell’assegno di mantenimento versato per il figlio maggiorenne, sostenendo che questi, ormai adulto, non ha più diritto al sostegno. Il figlio (o l’altro genitore) replica di non aver ancora raggiunto l’indipendenza economica. La Corte deve precisare i presupposti del diritto e la ripartizione dell’onere della prova.
La decisione
La Cassazione ribadisce che l’obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne non cessa automaticamente con la maggiore età, ma prosegue finché il figlio non raggiunge l’autosufficienza economica, purché tale condizione non dipenda da sua inerzia colpevole. Opera però un criterio di proporzionalità inversa: con l’avanzare dell’età del figlio si affievolisce la presunzione di dipendenza e si rafforza il principio di autoresponsabilità.
Quanto alla prova, chi domanda il mantenimento deve dimostrare non solo la mancanza di indipendenza, ma anche di aver curato la propria formazione e di essersi attivato nella ricerca di un’occupazione coerente con le proprie competenze; viceversa, i presupposti che escludono il diritto (età elevata, competenze raggiunte, inattività nella ricerca del lavoro) gravano sul genitore che si oppone. La Corte aggiunge che il figlio che ha ampiamente superato la maggiore età e non si è reso autonomo non può pretendere una vita dignitosa a carico del genitore, dovendo semmai ricorrere agli strumenti di sostegno sociale al reddito.
Il principio di diritto
L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne permane finché questi non raggiunga, senza sua colpa, l’autosufficienza economica, ma si attenua progressivamente con l’avanzare dell’età in virtù del principio di autoresponsabilità; chi invoca il diritto deve provare la non indipendenza e l’impegno formativo e lavorativo, mentre i presupposti di esclusione gravano sul genitore che si oppone.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è uno strumento concreto per i genitori che chiedono la revoca dell’assegno e per i figli adulti che intendono conservarlo. Per il genitore conviene allegare l’età del figlio, il titolo di studio conseguito e l’eventuale passività nella ricerca del lavoro; per il figlio, documentare studi, formazione, candidature e tentativi di inserimento. Resta fermo che le somme di mantenimento già maturate hanno natura alimentare e non si ripetono. Per gli articoli su filiazione e rapporti genitori-figli vedi la sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Il mantenimento del figlio finisce con i 18 anni?
No. Prosegue finché il figlio non diventa economicamente autosufficiente senza sua colpa. Ma più il figlio avanza con l’età, più il diritto si attenua per il principio di autoresponsabilità.
Chi deve provare che il figlio ha (o non ha) diritto al mantenimento?
Chi chiede l’assegno prova la non indipendenza e l’impegno nel formarsi e cercare lavoro; i presupposti che escludono il diritto (età avanzata, competenze acquisite, inerzia) spettano al genitore che si oppone.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 28 ottobre 2024, n. 27818.
- Art. 337-septies del codice civile (provvedimenti per i figli maggiorenni).
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