Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Contenzioso tributario / onere della prova · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 giugno 2024, n. 16493
- Il nuovo art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 (introdotto dalla L. 130/2022) impone che sia l’Amministrazione a provare in giudizio le violazioni contestate, con annullamento dell’atto se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente.
- La Cassazione ne afferma la natura sostanziale: la norma incide sul riparto dell’onere della prova, non è una semplice regola processuale.
- Conseguenza pratica: la disposizione non è retroattiva e si applica solo ai giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 16 settembre 2022 (entrata in vigore della L. 130/2022).
Il caso
Con la riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) il legislatore ha inserito nell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 un nuovo comma 5-bis, secondo cui «l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato» e il giudice annulla l’atto se la prova della sua fondatezza «manca o è contraddittoria o è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale», le ragioni della pretesa. Nei contenziosi «a cavallo» dell’entrata in vigore si è posto un problema di diritto intertemporale: la nuova regola vale anche per i giudizi già pendenti?
La decisione
La Corte qualifica il comma 5-bis come norma di natura sostanziale e non meramente processuale: essa attiene al riparto dell’onere della prova, cioè alla distribuzione del rischio della mancata dimostrazione dei fatti, e non alla semplice tecnica di acquisizione delle prove in giudizio. Da questa qualificazione la Cassazione fa discendere, come corollario, la irretroattività della disposizione: in assenza di una diversa decorrenza fissata dal legislatore, la norma si applica soltanto ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della L. 130/2022.
La Corte precisa inoltre che il comma 5-bis, pur ribadendo con forza che la prova della pretesa grava sull’ufficio, non ha introdotto un onere «più gravoso» o diverso rispetto ai principi già vigenti, né ha determinato un’abrogazione implicita delle regole sulle presunzioni: si pone in linea di continuità con un sistema in cui il giudice decide in base agli elementi che emergono nel processo.
Il principio di diritto
Il comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 detta una regola di giudizio sul riparto dell’onere della prova, avente natura sostanziale; ne consegue che, in difetto di una specifica disciplina transitoria, esso non ha efficacia retroattiva e si applica ai soli giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore.
Implicazioni pratiche
Per chi imposta una difesa è essenziale individuare la data di notifica del ricorso: solo per i giudizi successivi al 16 settembre 2022 si può invocare direttamente il comma 5-bis per chiedere l’annullamento dell’atto quando la prova della pretesa è carente. Resta comunque fermo che anche prima della riforma l’onere di dimostrare i presupposti dell’imposizione gravava, in linea generale, sull’Amministrazione. La norma rafforza la centralità della prova nel processo, ma non scardina il regime delle presunzioni legali. Approfondimenti nella sezione Accertamento.
Domande frequenti
Da quando si applica il nuovo onere della prova dell’art. 7 c.5-bis?
Solo ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della L. 130/2022. Secondo la Cassazione la norma ha natura sostanziale e non è retroattiva.
La nuova norma rende più difficile per il Fisco vincere la causa?
Ribadisce che la prova della pretesa spetta all’ufficio e che il giudice annulla l’atto se quella prova manca o è insufficiente; non introduce però un onere diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 giugno 2024, n. 16493.
- Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall’art. 6 della L. 31 agosto 2022, n. 130.
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