Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — responsabilità solidale negli appalti (art. 29 D.Lgs. 276/2003) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 novembre 2024, n. 28528
- L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 rende il committente obbligato in solido con appaltatore e subappaltatori per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto.
- La solidarietà opera lungo l’intera filiera del decentramento produttivo: la Corte la estende anche ai rapporti di subfornitura, non solo all’appalto in senso stretto.
- La ratio è tutelare i lavoratori dai rischi dell’esternalizzazione: il lavoratore (o l’ente previdenziale) può agire direttamente contro chi ha beneficiato della prestazione.
Il caso
I lavoratori impiegati nell’esecuzione di un contratto restano privi di parte delle retribuzioni o dei contributi a causa dell’inadempimento del datore di lavoro — appaltatore o, nel caso, subfornitore. Si discute se possano (o se possa l’ente previdenziale) rivolgersi al committente a monte della catena, invocando la responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, anche quando il rapporto non sia un appalto in senso tecnico ma una subfornitura.
La decisione
La Corte conferma l’ampiezza della tutela. L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. La finalità — già valorizzata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 254 del 2017) — è evitare che il decentramento produttivo si traduca in un pregiudizio per chi lavora.
Proprio in coerenza con questa ratio, la Cassazione ritiene che la solidarietà non si fermi all’appalto in senso stretto ma operi ogni volta che si verifichi una dissociazione tra il titolare formale del rapporto di lavoro e chi ne utilizza e beneficia della prestazione: di qui l’estensione anche ai rapporti di subfornitura, stante la strutturale debolezza del datore-fornitore a valle della filiera.
Il principio di diritto
La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 per retribuzioni e contributi dei lavoratori non è circoscritta all’appalto in senso proprio, ma opera lungo l’intera filiera del decentramento produttivo, comprese le ipotesi di subfornitura, in ragione della dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.
Implicazioni pratiche
Per il committente, affidare lavori o servizi a terzi non scarica il rischio: in caso di inadempimento del fornitore verso i lavoratori, ne risponde in solido per retribuzioni e contributi del periodo. La difesa passa da verifiche preventive sulla regolarità retributiva e contributiva del fornitore (es. DURC) e da clausole di controllo lungo la catena. Per il lavoratore (e l’INPS), la solidarietà offre un debitore più solvibile a cui rivolgersi. Va ricordato il termine di decadenza biennale per agire contro il committente dalla cessazione dell’appalto. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Il committente risponde dei salari non pagati dall’appaltatore?
Sì. L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 lo rende obbligato in solido con appaltatore e subappaltatori per retribuzioni e contributi dei lavoratori impiegati nell’appalto, nel periodo di esecuzione.
La solidarietà vale solo per l’appalto o anche per la subfornitura?
Secondo questa pronuncia opera anche nella subfornitura: ciò che conta è la dissociazione tra chi è formalmente datore di lavoro e chi utilizza la prestazione lungo la filiera.
Entro quando posso agire contro il committente?
L’azione del lavoratore verso il committente soggiace, di regola, a un termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto; la posizione contributiva degli enti segue regole sue proprie.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 novembre 2024, n. 28528.
- Art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; Corte costituzionale, sentenza n. 254 del 2017.
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