← Torna a Jobs Act — Contratti di Lavoro (D.Lgs. 81/2015)
Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Lavoro — contratto a termine in somministrazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 maggio 2023, n. 15226

In sintesi
  • Nella successione di contratti a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto non si estende ai contratti precedenti.
  • Ciò vale anche se tra un contratto e l’altro è trascorso un periodo inferiore ai 60 giorni utili per l’impugnativa.
  • I contratti precedenti non impugnati possono comunque essere valutati incidentalmente per verificare se l’ultimo abbia superato i limiti temporali complessivi.

Il caso

Un lavoratore impiegato con una serie di contratti a termine in somministrazione impugna solo l’ultimo della serie nel termine di decadenza (l’impugnazione stragiudiziale va proposta entro 60 giorni dalla cessazione). Sostiene che, avendo i vari contratti scadenze ravvicinate, l’impugnazione dell’ultimo dovrebbe «valere» anche per i precedenti, consentendo di farne valere l’illegittimità e di sommarne la durata.

La decisione

La Corte adotta una lettura rigorosa della disciplina della decadenza. L’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si comunica ai contratti precedenti: ciascun contratto a termine ha una propria autonoma scadenza e, per contestarlo, deve essere impugnato nei termini suoi propri. La conclusione vale anche quando tra un contratto e l’altro sia decorso un intervallo inferiore ai sessanta giorni: la prossimità temporale non «salva» i contratti anteriori dalla decadenza.

La Corte precisa però che la mancata impugnazione dei contratti precedenti non li rende del tutto irrilevanti: essi possono essere presi in considerazione in via incidentale per valutare se l’attività lavorativa, complessivamente considerata, possa ancora qualificarsi come «temporanea» e se siano stati superati i limiti temporali complessivi dall’ultimo contratto. Il giudice, anche nel regime «acausale», deve verificare la reale temporaneità dell’impiego alla luce di tutte le circostanze.

Il principio di diritto

In tema di successione di contratti a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto non si estende ai precedenti, neppure se tra l’uno e l’altro sia decorso un termine inferiore a sessanta giorni; i contratti anteriori non impugnati possono tuttavia essere valutati incidentalmente per accertare il superamento dei limiti temporali complessivi da parte dell’ultimo.

Implicazioni pratiche

Il messaggio operativo è netto: chi intende contestare una catena di contratti a termine deve impugnare tempestivamente ciascun contratto nei propri 60 giorni, senza confidare in un «effetto a cascata» dell’impugnazione dell’ultimo. Allo stesso tempo, anche i rapporti ormai «decaduti» conservano un’utilità difensiva: servono a dimostrare che l’impiego complessivo non era affatto temporaneo e che i limiti di durata sono stati sforati. La gestione attenta dei termini di decadenza è quindi decisiva. Approfondimenti nella sezione Jobs Act — Contratti di Lavoro.

Domande frequenti

Se impugno l’ultimo contratto a termine sono coperti anche i precedenti?

No. Secondo la Cassazione l’impugnazione dell’ultimo contratto non si estende ai precedenti, che vanno impugnati ciascuno nei propri 60 giorni, anche se le scadenze erano ravvicinate.

I contratti non impugnati sono del tutto inutili?

No. Possono essere valutati incidentalmente per verificare se, considerando l’intera serie, sono stati superati i limiti temporali complessivi e se l’impiego era davvero temporaneo.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Hai un caso simile?
Il blog commenta la sentenza.
Lo studio difende il tuo caso.
Scopri i servizi →

Hai una domanda su questa sentenza?

Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.

Scrivici

Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.

Niente newsletter, niente spam. Usiamo i tuoi dati solo per risponderti.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.