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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — contratto a termine in somministrazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 maggio 2023, n. 15226
- Nella successione di contratti a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto non si estende ai contratti precedenti.
- Ciò vale anche se tra un contratto e l’altro è trascorso un periodo inferiore ai 60 giorni utili per l’impugnativa.
- I contratti precedenti non impugnati possono comunque essere valutati incidentalmente per verificare se l’ultimo abbia superato i limiti temporali complessivi.
Il caso
Un lavoratore impiegato con una serie di contratti a termine in somministrazione impugna solo l’ultimo della serie nel termine di decadenza (l’impugnazione stragiudiziale va proposta entro 60 giorni dalla cessazione). Sostiene che, avendo i vari contratti scadenze ravvicinate, l’impugnazione dell’ultimo dovrebbe «valere» anche per i precedenti, consentendo di farne valere l’illegittimità e di sommarne la durata.
La decisione
La Corte adotta una lettura rigorosa della disciplina della decadenza. L’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si comunica ai contratti precedenti: ciascun contratto a termine ha una propria autonoma scadenza e, per contestarlo, deve essere impugnato nei termini suoi propri. La conclusione vale anche quando tra un contratto e l’altro sia decorso un intervallo inferiore ai sessanta giorni: la prossimità temporale non «salva» i contratti anteriori dalla decadenza.
La Corte precisa però che la mancata impugnazione dei contratti precedenti non li rende del tutto irrilevanti: essi possono essere presi in considerazione in via incidentale per valutare se l’attività lavorativa, complessivamente considerata, possa ancora qualificarsi come «temporanea» e se siano stati superati i limiti temporali complessivi dall’ultimo contratto. Il giudice, anche nel regime «acausale», deve verificare la reale temporaneità dell’impiego alla luce di tutte le circostanze.
Il principio di diritto
In tema di successione di contratti a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto non si estende ai precedenti, neppure se tra l’uno e l’altro sia decorso un termine inferiore a sessanta giorni; i contratti anteriori non impugnati possono tuttavia essere valutati incidentalmente per accertare il superamento dei limiti temporali complessivi da parte dell’ultimo.
Implicazioni pratiche
Il messaggio operativo è netto: chi intende contestare una catena di contratti a termine deve impugnare tempestivamente ciascun contratto nei propri 60 giorni, senza confidare in un «effetto a cascata» dell’impugnazione dell’ultimo. Allo stesso tempo, anche i rapporti ormai «decaduti» conservano un’utilità difensiva: servono a dimostrare che l’impiego complessivo non era affatto temporaneo e che i limiti di durata sono stati sforati. La gestione attenta dei termini di decadenza è quindi decisiva. Approfondimenti nella sezione Jobs Act — Contratti di Lavoro.
Domande frequenti
Se impugno l’ultimo contratto a termine sono coperti anche i precedenti?
No. Secondo la Cassazione l’impugnazione dell’ultimo contratto non si estende ai precedenti, che vanno impugnati ciascuno nei propri 60 giorni, anche se le scadenze erano ravvicinate.
I contratti non impugnati sono del tutto inutili?
No. Possono essere valutati incidentalmente per verificare se, considerando l’intera serie, sono stati superati i limiti temporali complessivi e se l’impiego era davvero temporaneo.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 maggio 2023, n. 15226.
- Art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e art. 32 della L. 4 novembre 2010, n. 183 (termini di decadenza per l’impugnazione); D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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