Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — ambiente di lavoro · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 gennaio 2024, n. 2084
- Mobbing e straining sono nozioni medico-legali, prive di autonoma rilevanza giuridica: servono solo a individuare condotte contrarie all’art. 2087 c.c.
- Anche in assenza di mobbing (manca l’intento persecutorio unificante), il datore risponde se tollera, anche solo per colpa, il persistere di un ambiente stressogeno dannoso per la salute.
- Il straining è una forma attenuata: non richiede continuità né disegno persecutorio, basta una pressione organizzativa o relazionale che alteri il benessere del lavoratore.
Il caso
Un dipendente lamenta di aver subito condotte vessatorie sul luogo di lavoro che ne hanno compromesso la salute psicofisica. I giudici di merito escludono il mobbing perché manca la prova di un intento persecutorio che unifichi in un disegno unitario i singoli episodi. Si pone allora la domanda: l’assenza di mobbing esclude ogni responsabilità del datore?
La decisione
La Corte chiarisce che la nozione di mobbing — come quella di straining — è una nozione di carattere medico-legale che non ha autonoma rilevanza giuridica e serve soltanto a identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l’art. 2087 c.c. e con la normativa a tutela della salute negli ambienti di lavoro.
Ne consegue che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non si limita alle ipotesi di mobbing o straining, ma si estende a tutte le situazioni in cui le condizioni di lavoro possano pregiudicare la salute psicofisica dei lavoratori. Anche quando non sia configurabile il mobbing — per l’assenza dell’intento persecutorio unificante — sussiste violazione dell’art. 2087 c.c. se il datore tollera, anche solo per colpa (negligenza), il persistere di un ambiente stressogeno idoneo a determinare ansia e a cagionare un danno alla salute. Il straining è una forma attenuata di mobbing, che non richiede la continuità delle vessazioni né un disegno persecutorio.
Il principio di diritto
Mobbing e straining sono qualificazioni medico-legali prive di autonoma rilevanza giuridica; ciò che rileva è la violazione dell’art. 2087 c.c.: il datore risponde del danno alla salute del lavoratore anche in assenza di intento persecutorio, ove abbia colposamente consentito il protrarsi di condizioni di lavoro stressogene.
Implicazioni pratiche
La pronuncia «sposta il baricentro»: per il lavoratore non è indispensabile riuscire a provare il mobbing in senso tecnico (spesso difficile, per l’onere di dimostrare l’intento persecutorio). È sufficiente dimostrare che l’ambiente di lavoro era stressogeno e che il datore, pur potendo, non è intervenuto, cagionando un danno alla salute. Per il datore, il messaggio è di prevenzione attiva: l’art. 2087 c.c. (nel Codice Civile) impone di vigilare anche sui rischi organizzativi e relazionali, non solo su quelli fisici.
Domande frequenti
Se non riesco a provare il mobbing posso comunque essere risarcito?
Sì. La Cassazione afferma che, anche senza mobbing, il datore risponde ex art. 2087 c.c. se ha colposamente tollerato un ambiente di lavoro stressogeno che ha danneggiato la salute del dipendente.
Che differenza c’è tra mobbing e straining?
Il mobbing presuppone vessazioni reiterate guidate da un intento persecutorio; lo straining è una forma attenuata che non richiede continuità né disegno persecutorio, bastando una pressione che alteri il benessere del lavoratore.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 gennaio 2024, n. 2084.
- Art. 2087 del Codice civile (tutela delle condizioni di lavoro); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sicurezza sul lavoro).
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