Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Autoscuole

Malattia e infortunio nel CCNL Autoscuole

Comporto, certificazione, trattamento economico e tutela del posto: come funzionano malattia e infortunio per chi lavora nelle autoscuole e negli studi di consulenza.

In sintesi

Nel CCNL Autoscuole, durante la malattia il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto previsto dal contratto (fondamento nell'art. 2110 c.c.) e percepisce l'indennità INPS integrata, nei limiti contrattuali, da una quota a carico del datore. In caso di infortunio o malattia professionale interviene l'INAIL. Superato il comporto il datore può recedere con preavviso.

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Dati contrattuali

CCNL
Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
Parti firmatarie
UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 28 febbraio 2023 (vigenza economica 2021-2023); gli istituti contrattuali vanno verificati sul testo in vigore alla data corrente
Ambito
Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Il comporto: cos'è e a cosa serve

Il periodo di comporto è l'arco di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Il fondamento è nell'art. 2110 del codice civile: solo superato il comporto il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione. La durata del comporto è fissata dal CCNL, di norma in funzione dell'anzianità di servizio.

Obblighi di certificazione e comunicazione

Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore dell'assenza e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico trasmette telematicamente all'INPS. Spettano al lavoratore la comunicazione del codice identificativo, se richiesto, e la reperibilità nelle fasce orarie per le visite di controllo previste dalla normativa.

Trattamento economico durante la malattia

Durante la malattia il lavoratore percepisce un trattamento economico composto, secondo i casi, dall'indennità INPS e da un'integrazione a carico del datore prevista dal CCNL, fino a una determinata percentuale della retribuzione e per un certo numero di giorni. La struttura tipica è riportata di seguito; le percentuali e i giorni esatti sono nel testo del contratto.

Struttura del trattamento economico di malattia
Voce Contenuto
Carenza (primi giorni) Trattamento secondo le regole di legge e l'eventuale integrazione del CCNL
Indennità INPS Erogata per le categorie aventi diritto secondo le aliquote di legge
Integrazione contrattuale Quota a carico del datore fino alla percentuale prevista dal CCNL
Durata della tutela economica Numero massimo di giorni indennizzati fissato dal contratto

Nota: percentuali, giorni di carenza e durata massima dell'integrazione sono fissati dal CCNL in vigore.

L'infortunio e la malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale interviene l'INAIL, con un'indennità specifica e regole proprie. Anche in questo caso il CCNL può prevedere un'integrazione a carico del datore. La conservazione del posto durante l'infortunio segue regole distinte rispetto alla malattia comune.

Superamento del comporto

Se le assenze per malattia superano il periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ma con preavviso e nel rispetto delle procedure. Prima del superamento, in molti casi, il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per evitare di esaurire il comporto, se previsto dal contratto.

Casi pratici

Tizio — certificato e reperibilità
Tizio, istruttore, si ammala e avvisa subito l'autoscuola. Il medico invia il certificato all'INPS; Tizio deve rispettare le fasce di reperibilità per le visite di controllo. La sua assenza è coperta dal comporto: il posto è tutelato finché non viene superato il periodo previsto dal CCNL.
Caia — infortunio in itinere
Caia si infortuna recandosi al lavoro. Trattandosi di infortunio interviene l'INAIL con la propria indennità; il CCNL può prevedere un'integrazione del datore. La tutela del posto durante l'infortunio segue regole proprie, distinte da quelle della malattia comune.
Sempronio — comporto in via di esaurimento
Sempronio ha avuto più assenze nell'anno e teme di superare il comporto. Verifica con il consulente del lavoro la durata prevista dal CCNL in base alla sua anzianità e valuta, se previsto, una richiesta di aspettativa non retribuita per non esaurire il periodo di conservazione del posto.

Domande frequenti

Cos'è il periodo di comporto?
È il periodo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore conserva il posto (art. 2110 c.c.). La durata è fissata dal CCNL, di norma in funzione dell'anzianità. Solo dopo il suo superamento il datore può recedere per superamento del comporto.
Come devo comunicare la malattia?
Occorre avvisare tempestivamente il datore e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico invia telematicamente all'INPS. Vanno rispettate le fasce di reperibilità per le eventuali visite di controllo.
Quanto percepisco durante la malattia?
Il trattamento si compone dell'indennità INPS, per chi ne ha diritto, e di un'integrazione a carico del datore prevista dal CCNL, fino a una percentuale e per un numero di giorni stabiliti dal contratto. I valori esatti sono nel testo del CCNL.
Chi paga in caso di infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio o malattia professionale interviene l'INAIL con la propria indennità. Il CCNL può aggiungere un'integrazione del datore. La conservazione del posto durante l'infortunio segue regole distinte da quelle della malattia comune.
Cosa succede se supero il comporto?
Superato il comporto il datore può recedere dal rapporto, con preavviso e nel rispetto delle procedure. Prima del superamento, se previsto dal contratto, si può chiedere un'aspettativa non retribuita per non esaurire il periodo.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica sottoscritto il 28 febbraio 2023. Gli importi e i valori esatti vanno sempre verificati sul testo contrattuale in vigore. Per situazioni individuali, interpretazioni contrattuali o contestazioni è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (FIT-CISL, FILT-CGIL, UILTRASPORTI) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • Nelle autoscuole istruttori e insegnanti, esposti alla guida e al contatto con allievi, devono poter contare su tutele certe in caso di malattia e infortunio.
  • La malattia sospende il rapporto e attiva il comporto (art. 2110 c.c.): per il periodo previsto dalle tabelle del CCNL vigente il posto è conservato.
  • Durante la malattia spettano l'indennità INPS e l'integrazione a carico del datore, nelle misure stabilite da norme e CCNL vigente.
  • L'infortunio (sul lavoro o in itinere) è coperto dall'INAIL, con disciplina distinta dalla malattia comune.
  • Obblighi di comunicazione tempestiva e di certificazione (invio telematico del certificato, reperibilità nelle fasce) sono condizione per il riconoscimento.
Indice dei contenuti

Nelle autoscuole il lavoro di istruttori e insegnanti di teoria comporta esposizioni specifiche: ore al volante, traffico, contatto continuo con allievi. La probabilità di malattie e, soprattutto, di infortuni - anche in itinere - è concreta. Per questo la disciplina della sospensione del rapporto per malattia e infortunio è un capitolo centrale del CCNL di settore, ancorato all'art. 2110 c.c. e coordinato con le coperture INPS e INAIL.

La malattia e il periodo di comporto (art. 2110 c.c.)

La malattia sospende il rapporto ma non lo estingue. L'art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per un periodo determinato - il comporto - definito dalle tabelle del CCNL vigente in base ad anzianità e inquadramento. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per il solo fatto della malattia; solo il superamento del comporto può legittimare il recesso, e solo se il datore lo invoca espressamente.

Comporto secco e comporto per sommatoria

I CCNL distinguono di solito due modalità di calcolo: il comporto "secco", riferito a un unico evento morboso continuativo, e il comporto "per sommatoria", che cumula più episodi entro un arco temporale. Per istruttori e insegnanti, esposti a patologie ricorrenti, la modalità per sommatoria è particolarmente rilevante: conviene conoscere quale soglia si applica per evitare il superamento inconsapevole del comporto.

Trattamento economico durante la malattia

Nel periodo di malattia spetta l'indennità a carico dell'INPS, integrata da un trattamento a carico del datore fino alla misura prevista dal CCNL. La somma di indennità e integrazione, e la loro durata, sono fissate dalle tabelle del CCNL vigente e dalle regole INPS aggiornate: non vanno stimate, ma lette su quelle fonti, perché variano per anzianità e per giornata di malattia.

L'infortunio: la copertura INAIL

L'infortunio segue un binario diverso dalla malattia comune. L'infortunio sul lavoro e quello in itinere (nel tragitto casa-lavoro) sono coperti dall'INAIL, con indennità per inabilità temporanea e prestazioni per i postumi permanenti. Per un istruttore di guida, l'incidente stradale durante una lezione è infortunio sul lavoro a tutti gli effetti. Anche durante l'infortunio opera la conservazione del posto, con regole proprie di comporto.

Obblighi del lavoratore: comunicazione, certificazione, reperibilità

Il riconoscimento delle tutele presuppone adempimenti precisi: comunicazione tempestiva dell'assenza al datore, invio telematico del certificato medico all'INPS, reperibilità nelle fasce orarie di controllo (con le eccezioni previste). L'inosservanza può comportare la perdita totale o parziale del trattamento economico e, nei casi gravi, conseguenze disciplinari. Per l'infortunio occorre inoltre la denuncia nei termini e la documentazione INAIL.

Il licenziamento per superamento del comporto

Il licenziamento è possibile solo dopo il superamento del comporto e deve essere motivato con tale ragione. Un licenziamento intimato durante il comporto per il solo fatto della malattia è illegittimo. Il datore deve inoltre rispettare gli obblighi di buona fede, ad esempio segnalando l'approssimarsi della soglia quando previsto. Le tutele applicabili al licenziamento dipendono dal regime vigente in base alla data di assunzione.

Domande frequenti

Posso essere licenziato perché sono in malattia?

No, durante il periodo di comporto (art. 2110 c.c.) il posto è conservato. Il licenziamento è possibile solo dopo il superamento del comporto, la cui durata è fissata dalle tabelle del CCNL vigente.

Che differenza c'è tra malattia e infortunio?

La malattia comune è coperta dall'INPS con integrazione datoriale; l'infortunio sul lavoro o in itinere è coperto dall'INAIL, con disciplina e prestazioni proprie. Per un istruttore, un incidente durante la lezione è infortunio sul lavoro.

Cosa devo fare quando mi ammalo?

Comunicare tempestivamente l'assenza al datore, far inviare telematicamente il certificato medico all'INPS ed essere reperibile nelle fasce di controllo. L'inosservanza può far perdere il trattamento economico.

Come si calcola il comporto se mi ammalo più volte?

Molti CCNL prevedono il comporto per sommatoria, che cumula più episodi entro un arco temporale, oltre al comporto secco per un singolo evento. La soglia applicabile è nelle tabelle del CCNL vigente.

L'infortunio in itinere è tutelato?

Sì. L'infortunio in itinere, nel tragitto casa-lavoro, è coperto dall'INAIL al pari dell'infortunio sul lavoro, con indennità per inabilità temporanea e prestazioni per i postumi permanenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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