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Malattia e infortunio nel CCNL Autoscuole
Comporto, certificazione, trattamento economico e tutela del posto: come funzionano malattia e infortunio per chi lavora nelle autoscuole e negli studi di consulenza.
Nel CCNL Autoscuole, durante la malattia il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto previsto dal contratto (fondamento nell'art. 2110 c.c.) e percepisce l'indennità INPS integrata, nei limiti contrattuali, da una quota a carico del datore. In caso di infortunio o malattia professionale interviene l'INAIL. Superato il comporto il datore può recedere con preavviso.
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Il comporto: cos'è e a cosa serve
Il periodo di comporto è l'arco di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Il fondamento è nell'art. 2110 del codice civile: solo superato il comporto il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione. La durata del comporto è fissata dal CCNL, di norma in funzione dell'anzianità di servizio.
Obblighi di certificazione e comunicazione
Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore dell'assenza e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico trasmette telematicamente all'INPS. Spettano al lavoratore la comunicazione del codice identificativo, se richiesto, e la reperibilità nelle fasce orarie per le visite di controllo previste dalla normativa.
Trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia il lavoratore percepisce un trattamento economico composto, secondo i casi, dall'indennità INPS e da un'integrazione a carico del datore prevista dal CCNL, fino a una determinata percentuale della retribuzione e per un certo numero di giorni. La struttura tipica è riportata di seguito; le percentuali e i giorni esatti sono nel testo del contratto.
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Carenza (primi giorni) | Trattamento secondo le regole di legge e l'eventuale integrazione del CCNL |
| Indennità INPS | Erogata per le categorie aventi diritto secondo le aliquote di legge |
| Integrazione contrattuale | Quota a carico del datore fino alla percentuale prevista dal CCNL |
| Durata della tutela economica | Numero massimo di giorni indennizzati fissato dal contratto |
Nota: percentuali, giorni di carenza e durata massima dell'integrazione sono fissati dal CCNL in vigore.
L'infortunio e la malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale interviene l'INAIL, con un'indennità specifica e regole proprie. Anche in questo caso il CCNL può prevedere un'integrazione a carico del datore. La conservazione del posto durante l'infortunio segue regole distinte rispetto alla malattia comune.
Superamento del comporto
Se le assenze per malattia superano il periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ma con preavviso e nel rispetto delle procedure. Prima del superamento, in molti casi, il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per evitare di esaurire il comporto, se previsto dal contratto.
Casi pratici
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Domande frequenti
Cos'è il periodo di comporto?
Come devo comunicare la malattia?
Quanto percepisco durante la malattia?
Chi paga in caso di infortunio sul lavoro?
Cosa succede se supero il comporto?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica sottoscritto il 28 febbraio 2023. Gli importi e i valori esatti vanno sempre verificati sul testo contrattuale in vigore. Per situazioni individuali, interpretazioni contrattuali o contestazioni è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (FIT-CISL, FILT-CGIL, UILTRASPORTI) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nelle autoscuole il lavoro di istruttori e insegnanti di teoria comporta esposizioni specifiche: ore al volante, traffico, contatto continuo con allievi. La probabilità di malattie e, soprattutto, di infortuni - anche in itinere - è concreta. Per questo la disciplina della sospensione del rapporto per malattia e infortunio è un capitolo centrale del CCNL di settore, ancorato all'art. 2110 c.c. e coordinato con le coperture INPS e INAIL.
La malattia e il periodo di comporto (art. 2110 c.c.)
La malattia sospende il rapporto ma non lo estingue. L'art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per un periodo determinato - il comporto - definito dalle tabelle del CCNL vigente in base ad anzianità e inquadramento. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per il solo fatto della malattia; solo il superamento del comporto può legittimare il recesso, e solo se il datore lo invoca espressamente.
Comporto secco e comporto per sommatoria
I CCNL distinguono di solito due modalità di calcolo: il comporto "secco", riferito a un unico evento morboso continuativo, e il comporto "per sommatoria", che cumula più episodi entro un arco temporale. Per istruttori e insegnanti, esposti a patologie ricorrenti, la modalità per sommatoria è particolarmente rilevante: conviene conoscere quale soglia si applica per evitare il superamento inconsapevole del comporto.
Trattamento economico durante la malattia
Nel periodo di malattia spetta l'indennità a carico dell'INPS, integrata da un trattamento a carico del datore fino alla misura prevista dal CCNL. La somma di indennità e integrazione, e la loro durata, sono fissate dalle tabelle del CCNL vigente e dalle regole INPS aggiornate: non vanno stimate, ma lette su quelle fonti, perché variano per anzianità e per giornata di malattia.
L'infortunio: la copertura INAIL
L'infortunio segue un binario diverso dalla malattia comune. L'infortunio sul lavoro e quello in itinere (nel tragitto casa-lavoro) sono coperti dall'INAIL, con indennità per inabilità temporanea e prestazioni per i postumi permanenti. Per un istruttore di guida, l'incidente stradale durante una lezione è infortunio sul lavoro a tutti gli effetti. Anche durante l'infortunio opera la conservazione del posto, con regole proprie di comporto.
Obblighi del lavoratore: comunicazione, certificazione, reperibilità
Il riconoscimento delle tutele presuppone adempimenti precisi: comunicazione tempestiva dell'assenza al datore, invio telematico del certificato medico all'INPS, reperibilità nelle fasce orarie di controllo (con le eccezioni previste). L'inosservanza può comportare la perdita totale o parziale del trattamento economico e, nei casi gravi, conseguenze disciplinari. Per l'infortunio occorre inoltre la denuncia nei termini e la documentazione INAIL.
Il licenziamento per superamento del comporto
Il licenziamento è possibile solo dopo il superamento del comporto e deve essere motivato con tale ragione. Un licenziamento intimato durante il comporto per il solo fatto della malattia è illegittimo. Il datore deve inoltre rispettare gli obblighi di buona fede, ad esempio segnalando l'approssimarsi della soglia quando previsto. Le tutele applicabili al licenziamento dipendono dal regime vigente in base alla data di assunzione.
Domande frequenti
Posso essere licenziato perché sono in malattia?
No, durante il periodo di comporto (art. 2110 c.c.) il posto è conservato. Il licenziamento è possibile solo dopo il superamento del comporto, la cui durata è fissata dalle tabelle del CCNL vigente.
Che differenza c'è tra malattia e infortunio?
La malattia comune è coperta dall'INPS con integrazione datoriale; l'infortunio sul lavoro o in itinere è coperto dall'INAIL, con disciplina e prestazioni proprie. Per un istruttore, un incidente durante la lezione è infortunio sul lavoro.
Cosa devo fare quando mi ammalo?
Comunicare tempestivamente l'assenza al datore, far inviare telematicamente il certificato medico all'INPS ed essere reperibile nelle fasce di controllo. L'inosservanza può far perdere il trattamento economico.
Come si calcola il comporto se mi ammalo più volte?
Molti CCNL prevedono il comporto per sommatoria, che cumula più episodi entro un arco temporale, oltre al comporto secco per un singolo evento. La soglia applicabile è nelle tabelle del CCNL vigente.
L'infortunio in itinere è tutelato?
Sì. L'infortunio in itinere, nel tragitto casa-lavoro, è coperto dall'INAIL al pari dell'infortunio sul lavoro, con indennità per inabilità temporanea e prestazioni per i postumi permanenti.