Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Autoscuole

Malattia e infortunio nel CCNL Autoscuole

Comporto, certificazione, trattamento economico e tutela del posto: come funzionano malattia e infortunio per chi lavora nelle autoscuole e negli studi di consulenza.

In sintesi

Nel CCNL Autoscuole, durante la malattia il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto previsto dal contratto (fondamento nell’art. 2110 c.c.): 8 mesi fino a 5 anni di anzianità, 12 mesi oltre. Percepisce l’indennità INPS integrata dal datore al 100% per i primi 3 mesi (5 oltre i 5 anni) e al 50% per i mesi successivi. In caso di infortunio o malattia professionale interviene l'INAIL. Superato il comporto il datore può recedere con preavviso.

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Dati contrattuali

CCNL
Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
Parti firmatarie
UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
Decorrenza
Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
Ambito
Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
Fonte
Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

Il comporto: cos'è e a cosa serve

Il periodo di comporto è l'arco di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Il fondamento è nell'art. 2110 del codice civile: solo superato il comporto il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione. La durata del comporto è fissata dal CCNL in funzione dell’anzianità di servizio ed è calcolata per sommatoria:

Comporto e integrazione della malattia (CCNL Autoscuole, art. 23)
Anzianità di servizio Comporto Integrazione a carico del datore
Fino a 5 anni 8 mesi (si sommano le assenze dei 24 mesi precedenti) 100% per i primi 3 mesi, 50% per i 5 mesi successivi
Oltre 5 anni 12 mesi (si sommano le assenze dei 30 mesi precedenti) 100% per i primi 5 mesi, 50% per i 7 mesi successivi

Nota: i valori sono quelli della sintesi del CCNL Autoscuole pubblicata da Mysolution (gennaio 2017); le novità del rinnovo del 2023 elencate dalle fonti consultate non toccano il comporto dei contratti a tempo indeterminato, ma il testo 2023 non è stato letto per intero. Per i contratti a termine il comporto è un terzo della durata del contratto, con un minimo di 60 giorni.

Obblighi di certificazione e comunicazione

Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore dell'assenza e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico trasmette telematicamente all'INPS. Spettano al lavoratore la comunicazione del codice identificativo, se richiesto, e la reperibilità nelle fasce orarie per le visite di controllo previste dalla normativa.

Trattamento economico durante la malattia

Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità INPS (50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno, 66,66% dal 21° al 180°, come indica l’INPS) e un’integrazione a carico del datore fino al 100% o al 50% della normale retribuzione, secondo l’anzianità e il periodo. Per l’integrazione si considerano solo le voci della retribuzione globale mensile, non i compensi aggiuntivi come straordinario o festività cadenti di sabato o domenica.

Struttura del trattamento economico di malattia
Voce Contenuto
Carenza (primi 3 giorni) Non indennizzati dall’INPS; si applicano le regole di legge
Indennità INPS 50% dal 4° al 20° giorno, 66,66% dal 21° al 180° giorno
Integrazione contrattuale fino a 5 anni di anzianità Fino al 100% della normale retribuzione per 3 mesi, poi 50% per 5 mesi
Integrazione contrattuale oltre 5 anni di anzianità Fino al 100% per 5 mesi, poi 50% per 7 mesi

Nota: l’integrazione copre il periodo di comporto; la sintesi non indica un trattamento specifico per i giorni di carenza.

L'infortunio e la malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale interviene l'INAIL, con un'indennità specifica e regole proprie. Per il CCNL il trattamento economico dell’infortunio è quello della malattia e il posto è conservato fino alla guarigione clinica.

Superamento del comporto

Se le assenze per malattia superano il periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ma con preavviso e nel rispetto delle procedure. Dopo il superamento del comporto il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi, presentando la domanda entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini di conservazione del posto; durante l’aspettativa non decorre né la retribuzione né l’anzianità di servizio.

Casi pratici

Tizio — certificato e reperibilità
Tizio, istruttore, si ammala e avvisa subito l'autoscuola. Il medico invia il certificato all'INPS; Tizio deve rispettare le fasce di reperibilità per le visite di controllo. Se ha meno di 5 anni di anzianità il posto è tutelato fino a 8 mesi di assenza complessiva nei 24 mesi precedenti.
Caia — infortunio in itinere
Caia si infortuna recandosi al lavoro. Trattandosi di infortunio interviene l'INAIL con la propria indennità; il CCNL può prevedere un'integrazione del datore. La tutela del posto durante l'infortunio segue regole proprie, distinte da quelle della malattia comune.
Sempronio — comporto in via di esaurimento
Sempronio ha avuto più assenze nell'anno e teme di superare il comporto. Con 6 anni di anzianità il suo comporto è di 12 mesi nei 30 mesi precedenti: conta i mesi già usati e, se li supera, può chiedere l’aspettativa non retribuita di 6 mesi entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza.
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Domande frequenti

Cos'è il periodo di comporto?

È il periodo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore conserva il posto (art. 2110 c.c.). La durata è fissata dal CCNL in funzione dell'anzianità: 8 mesi fino a 5 anni di servizio, 12 mesi oltre. Solo dopo il suo superamento il datore può recedere per superamento del comporto.

Come devo comunicare la malattia?

Occorre avvisare tempestivamente il datore e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico invia telematicamente all'INPS. Vanno rispettate le fasce di reperibilità per le eventuali visite di controllo.

Quanto percepisco durante la malattia?

Il trattamento si compone dell'indennità INPS, per chi ne ha diritto, e di un'integrazione a carico del datore: 100% della normale retribuzione per i primi 3 mesi (5 oltre i 5 anni di anzianità) e 50% per i 5 mesi successivi (7 oltre i 5 anni).

Chi paga in caso di infortunio sul lavoro?

In caso di infortunio o malattia professionale interviene l'INAIL con la propria indennità. Il CCNL può aggiungere un'integrazione del datore. La conservazione del posto durante l'infortunio segue regole distinte da quelle della malattia comune.

Cosa succede se supero il comporto?

Superato il comporto il datore può recedere dal rapporto, con preavviso e nel rispetto delle procedure. Dopo il superamento si può chiedere, entro il secondo giorno lavorativo successivo, un'aspettativa non retribuita fino a 6 mesi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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