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La guida
Malattia e infortunio nel CCNL Autoscuole
Comporto, certificazione, trattamento economico e tutela del posto: come funzionano malattia e infortunio per chi lavora nelle autoscuole e negli studi di consulenza.
Nel CCNL Autoscuole, durante la malattia il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto previsto dal contratto (fondamento nell’art. 2110 c.c.): 8 mesi fino a 5 anni di anzianità, 12 mesi oltre. Percepisce l’indennità INPS integrata dal datore al 100% per i primi 3 mesi (5 oltre i 5 anni) e al 50% per i mesi successivi. In caso di infortunio o malattia professionale interviene l'INAIL. Superato il comporto il datore può recedere con preavviso.
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Il comporto: cos'è e a cosa serve
Il periodo di comporto è l'arco di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Il fondamento è nell'art. 2110 del codice civile: solo superato il comporto il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione. La durata del comporto è fissata dal CCNL in funzione dell’anzianità di servizio ed è calcolata per sommatoria:
| Anzianità di servizio | Comporto | Integrazione a carico del datore |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 8 mesi (si sommano le assenze dei 24 mesi precedenti) | 100% per i primi 3 mesi, 50% per i 5 mesi successivi |
| Oltre 5 anni | 12 mesi (si sommano le assenze dei 30 mesi precedenti) | 100% per i primi 5 mesi, 50% per i 7 mesi successivi |
Nota: i valori sono quelli della sintesi del CCNL Autoscuole pubblicata da Mysolution (gennaio 2017); le novità del rinnovo del 2023 elencate dalle fonti consultate non toccano il comporto dei contratti a tempo indeterminato, ma il testo 2023 non è stato letto per intero. Per i contratti a termine il comporto è un terzo della durata del contratto, con un minimo di 60 giorni.
Obblighi di certificazione e comunicazione
Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore dell'assenza e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico trasmette telematicamente all'INPS. Spettano al lavoratore la comunicazione del codice identificativo, se richiesto, e la reperibilità nelle fasce orarie per le visite di controllo previste dalla normativa.
Trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità INPS (50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno, 66,66% dal 21° al 180°, come indica l’INPS) e un’integrazione a carico del datore fino al 100% o al 50% della normale retribuzione, secondo l’anzianità e il periodo. Per l’integrazione si considerano solo le voci della retribuzione globale mensile, non i compensi aggiuntivi come straordinario o festività cadenti di sabato o domenica.
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Carenza (primi 3 giorni) | Non indennizzati dall’INPS; si applicano le regole di legge |
| Indennità INPS | 50% dal 4° al 20° giorno, 66,66% dal 21° al 180° giorno |
| Integrazione contrattuale fino a 5 anni di anzianità | Fino al 100% della normale retribuzione per 3 mesi, poi 50% per 5 mesi |
| Integrazione contrattuale oltre 5 anni di anzianità | Fino al 100% per 5 mesi, poi 50% per 7 mesi |
Nota: l’integrazione copre il periodo di comporto; la sintesi non indica un trattamento specifico per i giorni di carenza.
L'infortunio e la malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale interviene l'INAIL, con un'indennità specifica e regole proprie. Per il CCNL il trattamento economico dell’infortunio è quello della malattia e il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
Superamento del comporto
Se le assenze per malattia superano il periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ma con preavviso e nel rispetto delle procedure. Dopo il superamento del comporto il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi, presentando la domanda entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini di conservazione del posto; durante l’aspettativa non decorre né la retribuzione né l’anzianità di servizio.
Casi pratici
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Domande frequenti
Cos'è il periodo di comporto?
È il periodo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore conserva il posto (art. 2110 c.c.). La durata è fissata dal CCNL in funzione dell'anzianità: 8 mesi fino a 5 anni di servizio, 12 mesi oltre. Solo dopo il suo superamento il datore può recedere per superamento del comporto.
Come devo comunicare la malattia?
Occorre avvisare tempestivamente il datore e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico invia telematicamente all'INPS. Vanno rispettate le fasce di reperibilità per le eventuali visite di controllo.
Quanto percepisco durante la malattia?
Il trattamento si compone dell'indennità INPS, per chi ne ha diritto, e di un'integrazione a carico del datore: 100% della normale retribuzione per i primi 3 mesi (5 oltre i 5 anni di anzianità) e 50% per i 5 mesi successivi (7 oltre i 5 anni).
Chi paga in caso di infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio o malattia professionale interviene l'INAIL con la propria indennità. Il CCNL può aggiungere un'integrazione del datore. La conservazione del posto durante l'infortunio segue regole distinte da quelle della malattia comune.
Cosa succede se supero il comporto?
Superato il comporto il datore può recedere dal rapporto, con preavviso e nel rispetto delle procedure. Dopo il superamento si può chiedere, entro il secondo giorno lavorativo successivo, un'aspettativa non retribuita fino a 6 mesi.