Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie Immobiliari

Il periodo di prova nel CCNL Agenzie Immobiliari

Forma scritta, durata per livello e regole sul recesso: cosa prevede il contratto delle agenzie immobiliari per il periodo di prova.

In sintesi

Nel CCNL Agenzie Immobiliari il periodo di prova deve risultare da atto scritto al momento dell'assunzione, ha una durata massima che va da 20 giorni (6° livello) a 180 giorni (Quadri e 1° livello) e durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso. Per i livelli 4°-6°, misurati in giorni di lavoro effettivo, le assenze non si contano; restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto prima o al momento dell'inizio del rapporto. La clausola deve indicare in modo specifico la durata, il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere. Se la prova non è pattuita per iscritto, l'assunzione si considera definitiva fin dall'inizio: non si può recedere liberamente come avviene in prova.

La giurisprudenza richiede che la clausola sia specifica quanto alle mansioni: una formula generica che non consenta di capire su cosa verte la prova può renderla nulla.

Durata per livello

La durata massima della prova nel CCNL Agenzie Immobiliari è crescente in base al livello ed è fissata dall'art. 100: più breve per i livelli esecutivi, più lunga per i livelli a elevato contenuto professionale e per i Quadri.

Durata massima del periodo di prova per livello (art. 100)
Livello Durata massima Come si conta
Quadri e 1° livello 180 giorni Giorni di calendario
2° e 3° livello 90 giorni Giorni di calendario
4° e 5° livello 60 giorni Giorni di lavoro effettivo
6° livello 20 giorni Giorni di lavoro effettivo

Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale del livello attribuito (art. 100). La durata scritta nella lettera di assunzione non può superare quella massima della tabella.

Come si calcolano i giorni di prova

Per i livelli 4°, 5° e 6° il CCNL misura la prova in giorni di lavoro effettivo (art. 100): le assenze per malattia, infortunio, ferie e gli altri casi di sospensione del rapporto non si computano e prolungano la prova di altrettanti giorni. Per Quadri, 1°, 2° e 3° livello il contratto parla di giorni di calendario e il testo non dice espressamente che le assenze spostino la scadenza: la questione si valuta caso per caso, con la regola generale che la prova deve poter essere svolta in concreto. L'obiettivo è garantire al datore un periodo reale di valutazione e al lavoratore la possibilità di dimostrare le proprie capacità.

Recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. Esistono però limiti invalicabili:

  • il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, convinzioni personali, appartenenza sindacale, ecc.);
  • il recesso non può essere ritorsivo (ad esempio per aver segnalato un'irregolarità);
  • se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (perché ad esempio assente per l'intero periodo), il recesso “per mancato superamento” può configurare abuso del diritto.
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Cosa succede dopo la prova

Se alla scadenza nessuno recede, l'assunzione diventa definitiva in modo automatico, senza bisogno di alcuna comunicazione di conferma. Da quel momento il rapporto segue le regole ordinarie: il licenziamento richiede una giusta causa o un giustificato motivo e il preavviso, salvo i casi di legge. Il periodo di prova superato si computa nell'anzianità di servizio.

Casi pratici

Tizio assunto senza clausola scritta
Tizio inizia a lavorare come consulente al 3° livello, ma nella lettera di assunzione non c'è alcuna clausola di prova. Dopo tre settimane il datore vorrebbe interrompere “perché in prova”. Non è possibile: in assenza di prova scritta l'assunzione è definitiva e il rapporto può cessare solo con le regole ordinarie del licenziamento.
Un'addetta in malattia durante la prova
Caia, 4° livello, è in prova (60 giorni di lavoro effettivo) e si assenta dieci giorni per malattia certificata. La prova si prolunga di dieci giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista, perché quei giorni non sono lavoro effettivo.
Sempronio e il recesso sospetto
Sempronio, in prova da venti giorni, riceve il recesso il giorno dopo aver segnalato per iscritto un'irregolarità sulla sicurezza. Sospetta un recesso ritorsivo. Si rivolge al sindacato, che valuta l'impugnazione: durante la prova il recesso è libero ma non può mascherare un motivo ritorsivo, che lo renderebbe nullo.
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Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere scritto?

Sì, obbligatoriamente. La clausola di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. In mancanza di forma scritta l'assunzione si considera definitiva, senza prova, e il lavoratore acquisisce subito la stabilità ordinaria.

Quanto dura il periodo di prova?

La durata massima la fissa l'art. 100 del CCNL e cresce con il livello: 180 giorni di calendario per Quadri e 1° livello, 90 giorni di calendario per il 2° e 3° livello, 60 giorni di lavoro effettivo per il 4° e 5° livello e 20 giorni di lavoro effettivo per il 6° livello.

Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?

Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. Restano però nulli i recessi discriminatori o ritorsivi e quelli intimati quando la prova non ha potuto svolgersi effettivamente.

La malattia interrompe il periodo di prova?

Per i livelli 4°, 5° e 6°, che il CCNL misura in giorni di lavoro effettivo, malattia, infortunio, ferie e ogni altra sospensione non si contano e spostano in avanti la scadenza della prova. Per gli altri livelli la durata è in giorni di calendario e il testo non regola espressamente il caso: la prova deve comunque consistere in una prestazione effettiva.

Cosa succede al termine della prova?

Se nessuna delle parti recede entro la scadenza, l'assunzione diventa definitiva in modo automatico, senza necessità di comunicazioni. Il periodo di prova si computa nell'anzianità di servizio rilevante per scatti, ferie, comporto, preavviso e TFR.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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