Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie Immobiliari

Maternità, paternità e congedi nel CCNL Agenzie Immobiliari

Le tutele di legge per genitori che lavorano in agenzia immobiliare e le possibili integrazioni del contratto collettivo.

In sintesi

La maternità e i congedi sono regolati dal d.lgs. 151/2001: congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi indennizzato all'80% dall'INPS, congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e riposi giornalieri. Il CCNL Agenzie Immobiliari integra l'indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta mensile durante il congedo di maternità (art. 145); il divieto di licenziamento opera fino al primo anno di vita del bambino.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

Il quadro: legge e contratto

La tutela della genitorialità è in larghissima parte fissata dalla legge, in particolare dal Testo Unico maternità e paternità (d.lgs. 151/2001). Il CCNL Agenzie Immobiliari interviene per integrare alcune indennità o prevedere tutele aggiuntive, ma non può ridurre i diritti di legge. È quindi importante distinguere ciò che spetta per legge a tutti i lavoratori da ciò che è eventualmente migliorato dal contratto.

Congedo di maternità obbligatorio

Il congedo di maternità è l'astensione obbligatoria dal lavoro per complessivi 5 mesi: di regola due mesi prima e tre dopo il parto. Sono ammesse forme di flessibilità (un mese prima e quattro dopo, oppure astensione tutta dopo il parto) se il medico attesta che non vi sono rischi. Durante il congedo spetta un'indennità INPS pari all'80% della retribuzione; per l'art. 145 del CCNL il datore di lavoro integra l'indennità in modo da arrivare al 100% della retribuzione netta mensile che la lavoratrice avrebbe percepito lavorando. L'integrazione non si applica al periodo di astensione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro. Il congedo si computa nell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, comprese tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.

Congedo di paternità

Il padre lavoratore ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di alcuni giorni, da fruire nel periodo attorno alla nascita, indennizzato dall'INPS. È un diritto autonomo, distinto e cumulabile con l'eventuale congedo parentale.

Congedo parentale e riposi

Principali istituti a tutela dei genitori (d.lgs. 151/2001)
Istituto A chi spetta Contenuto essenziale
Congedo parentale Entrambi i genitori Astensione facoltativa nei primi anni di vita del bambino, entro i limiti complessivi di legge, in parte indennizzata dall'INPS
Riposi giornalieri Madre/padre nel primo anno Permessi orari giornalieri (“allattamento”) nel primo anno di vita del bambino
Congedo per malattia del figlio Entrambi i genitori Astensione per malattia del bambino, con condizioni diverse per fasce di età

Le condizioni economiche del congedo parentale (mesi indennizzati e percentuali) sono stabilite dalla legge e periodicamente aggiornate; il CCNL (art. 145) prevede che il congedo parentale possa essere chiesto anche a ore o a giorni, con un minimo di due ore al giorno, e che per le festività cadenti nel congedo di maternità o parentale il datore integri la quota INPS fino al 100% della quota giornaliera.

Divieto di licenziamento e dimissioni protette

Opera il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo ipotesi eccezionali tassative (cessazione dell'attività, giusta causa, esito negativo della prova). Le dimissioni della madre o del padre presentate durante la gravidanza e fino ai tre anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia, se adottato o in affidamento) devono essere convalidate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, a garanzia della genuinità della scelta. Se le dimissioni sono rese nel primo anno, la lavoratrice non deve il preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva di preavviso e al TFR (art. 142).

Conciliazione: part-time e flessibilità

Per favorire la conciliazione, il rientro dalla maternità può essere accompagnato da richieste di part-time o di articolazioni flessibili dell'orario, nei termini previsti dalla legge e dal CCNL. Nelle agenzie, dove la presenza al pubblico è importante, è spesso utile concordare per iscritto la nuova organizzazione.

Casi pratici

Un'addetta in maternità flessibile
Caia, consulente, sceglie la flessibilità: un mese prima e quattro mesi dopo il parto. Durante i 5 mesi percepisce l'indennità INPS all'80%, integrata dal datore fino al 100% della retribuzione netta mensile (art. 145). Il posto è garantito e opera il divieto di licenziamento.
Tizio usa il congedo di paternità
Tizio fruisce del congedo di paternità obbligatorio nei giorni successivi alla nascita del figlio, indennizzato dall'INPS. Successivamente concorda con l'agenzia alcune settimane di congedo parentale per alternarsi con la compagna.
Sempronia rientra e chiede il part-time
Sempronia, al rientro dalla maternità, chiede un part-time per gestire il bambino. Concorda con l'agenzia un orario ridotto formalizzato per iscritto; mantiene tutte le tutele del CCNL in misura proporzionale alle ore.

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Approfondimento

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La genitorialita nel settore della mediazione immobiliare merita una lettura attenta, perche convivono due piani: una tutela di legge inderogabile, fissata dal Testo Unico maternita e paternita, e una possibile integrazione contrattuale che il CCNL Agenzie Immobiliari puo aggiungere. Capire dove finisce la garanzia minima e dove inizia il miglioramento contrattuale e il primo passo per orientarsi.

Il perimetro inderogabile del D.Lgs. 151/2001

La spina dorsale della disciplina e il D.Lgs. 151/2001, che nessun contratto puo peggiorare. Il congedo di maternita obbligatorio copre cinque mesi complessivi, distribuiti secondo lo schema tradizionale dei due mesi prima e tre dopo il parto, oppure secondo la flessibilita che consente di lavorare fino a un mese prima della data presunta e recuperare il periodo dopo la nascita. La scelta richiede attestazione sanitaria e va comunicata in anticipo: per una dipendente di agenzia, conciliare visite e appuntamenti con i clienti rende la pianificazione anticipata particolarmente utile.

L'indennita e l'integrazione del contratto

Durante il congedo l'INPS eroga un'indennita pari all'80% della retribuzione. Qui si colloca lo spazio del CCNL: l'art. 145 prevede che il datore integri la quota mancante per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta mensile, con esclusione del periodo di astensione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro. Il congedo di maternità si computa nell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, compresi tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.

Congedo parentale e riposi giornalieri

Esaurito il periodo obbligatorio, entrambi i genitori possono accedere al congedo parentale, frazionabile e indennizzato secondo le regole INPS aggiornate. Nei primi dodici mesi di vita del bambino spettano inoltre i riposi giornalieri, raddoppiati in caso di parto plurimo. Sono strumenti che, in un'attivita fatta di sopralluoghi e visite, consentono di modulare la presenza senza perdere il rapporto di lavoro.

Il congedo di paternita

La normativa ha consolidato il congedo di paternita obbligatorio, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, accanto alla possibilita del padre di utilizzare il congedo parentale. Si tratta di un diritto autonomo, non subordinato alla rinuncia della madre, che riequilibra il carico di cura anche in un contesto lavorativo a forte mobilita come l'agenzia immobiliare.

Il divieto di licenziamento

La tutela piu forte e il divieto di licenziamento, che opera dall'inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Eventuali recessi intimati in questo arco temporale sono di norma nulli, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge (cessazione dell'attivita, giusta causa, esito negativo della prova). Le dimissioni rese dalla gravidanza fino ai tre anni di vita del bambino richiedono la convalida presso l'Ispettorato del Lavoro, a garanzia della genuinità della volontà; nel primo anno la lavoratrice non deve il preavviso e ha diritto alla relativa indennità (art. 142 del CCNL).

Come muoversi in pratica

Per la lavoratrice e per il datore conviene formalizzare per iscritto le comunicazioni, conservare le attestazioni sanitarie e ricordare che il CCNL (art. 145) aggiunge alla legge l'integrazione al 100% dell'indennità di maternità e l'integrazione per le festività cadenti nel congedo.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità?

Il congedo di maternità obbligatorio dura complessivamente 5 mesi (d.lgs. 151/2001), normalmente due mesi prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità (un mese prima e quattro dopo, o astensione integrale dopo il parto se le condizioni di salute lo consentono). Durante il congedo spetta un'indennità INPS pari all'80% della retribuzione.

Il congedo di paternità è obbligatorio?

Sì. Il padre lavoratore ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di alcuni giorni, da fruire nei mesi attorno alla nascita, indennizzato dall'INPS. È un diritto autonomo che si aggiunge all'eventuale congedo parentale.

Cos'è il congedo parentale?

È l'astensione facoltativa che ciascun genitore può fruire nei primi anni di vita del bambino, entro i limiti complessivi del d.lgs. 151/2001. Una parte dei mesi è indennizzata dall'INPS in misura percentuale; le condizioni economiche e i limiti sono stabiliti dalla legge e possono essere migliorati dal CCNL.

Il CCNL integra l'indennità di maternità?

L'indennità di base (80% per la maternità obbligatoria) è erogata dall'INPS. Il CCNL Agenzie Immobiliari (art. 145) prevede che il datore la integri fino al 100% della retribuzione netta mensile durante il congedo di maternità, esclusa l'astensione anticipata disposta dall'Ispettorato; prevede inoltre l'integrazione al 100% per le festività cadenti nel congedo di maternità o parentale.

Si può essere licenziate in gravidanza?

No. Vige il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo ipotesi eccezionali tassative (es. cessazione dell'attività, giusta causa). Le dimissioni della lavoratrice madre o del padre, dalla gravidanza fino ai tre anni di vita del bambino, vanno convalidate presso l'Ispettorato del Lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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