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La guida
Il contratto a tempo determinato nel CCNL Agenzie Immobiliari
Durata, causali, proroghe e limiti del contratto a termine per chi lavora nelle agenzie di mediazione immobiliare.
Il contratto a termine nelle agenzie immobiliari segue il d.lgs. 81/2015: durata massima ordinaria di 12 mesi, elevabile fino a 24 in presenza di causali; oltre i 12 mesi serve una causale tra quelle ammesse. Sono previsti limiti a proroghe (massimo 4), rinnovi, numero di contratti a termine e diritto di precedenza. Il CCNL limita i contratti a termine al 20% dell'organico dell'unità produttiva (art. 74). La forma scritta del termine è obbligatoria.
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Le regole di legge
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal d.lgs. 81/2015, che fissa il quadro inderogabile; il CCNL Agenzie Immobiliari può intervenire solo dove la legge lo consente (ad esempio individuando causali o adattando i limiti quantitativi). La regola generale resta che il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato: il termine è l'eccezione e va apposto per iscritto.
Durata e causali
| Durata | Causale |
|---|---|
| Fino a 12 mesi | Non richiesta (contratto “acausale”) |
| Da 12 a 24 mesi | Richiesta una causale tra quelle ammesse |
| Oltre 24 mesi | Non ammesso: conversione a tempo indeterminato |
Oltre i 12 mesi, e comunque fino a 24, il contratto è ammesso solo in presenza di una di queste causali (art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015):
- i casi previsti dai contratti collettivi (art. 51 d.lgs. 81/2015);
- in assenza di previsioni dei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- la sostituzione di altri lavoratori.
Le vecchie causali del decreto dignità («esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività») non sono più in vigore. La causale deve essere specifica e indicata nel contratto. Il testo del CCNL del 2021 non elenca causali proprie oltre i 12 mesi: individua i casi di sostituzione (art. 77) e di avvio di nuove attività (art. 76).
Proroghe e rinnovi
La proroga prolunga lo stesso contratto; il rinnovo è un nuovo contratto dopo la scadenza del precedente. Regole principali:
- massimo 4 proroghe nell'arco dei 24 mesi; oltre, conversione a tempo indeterminato;
- il rinnovo richiede sempre una causale, anche se il primo contratto era entro i 12 mesi;
- tra un contratto e il successivo deve trascorrere un intervallo minimo (“stop and go”): 10 giorni se il primo durava fino a 6 mesi, 20 giorni se durava di più.
Limiti quantitativi
Per la legge il numero di lavoratori a termine non può, di norma, superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio. Il CCNL (art. 74) fissa il proprio tetto: l’utilizzo complessivo dei contratti a termine non può superare il 20% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, escludendo i contratti per l’avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. In ogni caso sono consentiti 4 contratti a termine nelle unità fino a 15 dipendenti e 6 in quelle da 16 a 30. Il superamento dei limiti di legge comporta sanzioni amministrative ma non, di per sé, la conversione.
| Tema | Regola | Art. |
|---|---|---|
| Tetto | 20% annuo dell’organico dell’unità produttiva; 4 contratti fino a 15 dipendenti, 6 da 16 a 30 | 74 |
| Stagionali | Assunzione a termine anche a tempo parziale, oppure a tempo indeterminato con sospensione fuori stagione e conferma entro il 31 gennaio | 75 |
| Nuove attività | Durata limitata alla messa a regime, non oltre 12 mesi, elevabili fino a 24 dalla contrattazione integrativa | 76 |
| Sostituzione | Per l’intera assenza di chi ha diritto alla conservazione del posto; affiancamento fino a 30 giorni prima dell’assenza o al rientro | 77 |
| Comunicazione | Entro 15 giorni dall’assunzione all’Ente bilaterale nazionale, con quantità, causale e modalità | 78 |
Gli artt. 74-78 sono quelli del testo del 7 giugno 2021, scritto prima di alcune modifiche di legge; la dichiarazione congiunta dell’art. 78 impegna le parti ad adeguarlo. Il rinnovo del 2025, per quanto risulta dalle sintesi, non ne parla.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che ha lavorato a termine per più di 6 mesi ha, a certe condizioni e manifestando la volontà nei termini di legge, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei 12 mesi successivi per le medesime mansioni. Per le lavoratrici, i periodi di congedo di maternità concorrono a maturare l'anzianità utile.
Parità di trattamento
Il lavoratore a termine ha gli stessi diritti del collega a tempo indeterminato di pari livello, in proporzione alla durata: stessa retribuzione, ferie, tredicesima, maturazione del TFR e accesso alla bilateralità. Il termine non può tradursi in un trattamento deteriore.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto può durare un contratto a termine?
La durata massima ordinaria è di 12 mesi; può arrivare a 24 mesi (comprese proroghe e rinnovi) solo in presenza di una causale tra quelle ammesse dal d.lgs. 81/2015 o individuate dalla contrattazione collettiva. Oltre i 24 mesi il rapporto si converte di norma a tempo indeterminato.
Cosa sono le causali?
Oltre i 12 mesi le causali sono: i casi previsti dai contratti collettivi; in assenza, e comunque entro il 31 dicembre 2026, le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti; la sostituzione di altri lavoratori. Vanno indicate per iscritto. Entro i 12 mesi il contratto a termine può essere stipulato senza causale (acausale).
Quante proroghe e rinnovi sono ammessi?
Il contratto a termine può essere prorogato al massimo 4 volte nell'arco dei 24 mesi; superato tale numero si trasforma a tempo indeterminato. Tra un contratto e il successivo (rinnovo) deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni (primo contratto fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre). Il rinnovo richiede sempre una causale.
C'è un limite al numero di contratti a termine?
Sì. Per la legge il numero di lavoratori a termine non può di norma superare il 20% degli assunti a tempo indeterminato al 1° gennaio. Il CCNL (art. 74) prevede il 20% annuo dell'organico dell'unità produttiva, con 4 contratti consentiti fino a 15 dipendenti e 6 da 16 a 30; sostituzioni e avvio di nuove attività sono escluse. Il superamento comporta sanzioni amministrative.
Esiste un diritto di precedenza?
Sì. Il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di 6 mesi ha, a certe condizioni e se manifesta la volontà nei termini, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i 12 mesi successivi per le stesse mansioni.