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Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 921/2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento costante: i parchi eolici, quali centrali di produzione di energia elettrica, vanno accatastati nella categoria D/1 (opifici) e non nella categoria E. La rendita comprende l’insieme dei beni che costituiscono l’aerogeneratore, incluse le componenti amovibili ma non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva.

La vicenda

Una società di energia rinnovabile contesta il classamento attribuito dall’Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia delle Entrate, area territorio) al proprio parco eolico. Due i fronti: la categoria catastale (D/1, opifici, anziché E, immobili a destinazione particolare) e l’inclusione, nella stima della rendita, delle componenti dell’aerogeneratore (navicella, rotore, pale). La società sostiene che, trattandosi di beni di pubblica utilità, dovrebbe applicarsi la categoria E.

La questione giuridica

I quesiti sono due: se gli impianti eolici debbano essere censiti come opifici (D/1) o tra gli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica (E), alla luce della loro funzione di interesse generale; e quali beni rientrino nella determinazione della rendita catastale, in particolare se vi rientrino anche le componenti fisicamente amovibili dell’aerogeneratore.

Il principio di diritto affermato

I parchi eolici, quali centrali di produzione di energia elettrica, vanno accatastati nella categoria D/1 (opifici) e non nella categoria E, prevalendo la natura industriale e imprenditoriale dell’attività sulla finalità di pubblica utilità, irrilevante a fini catastali. Nella determinazione della rendita rientra l’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprese le componenti fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva (navicella, rotore, pale, cabina elettrica); restano esclusi i soli macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare.

La motivazione in sintesi

Sulla categoria, la Corte ribadisce che la destinazione alla produzione industriale di energia qualifica l’impianto come opificio: la natura industriale prevale, a fini catastali, sulla finalità di pubblica utilità. La categoria E, riservata agli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica, è quindi esclusa per una centrale che svolge attività imprenditoriale.

Sulla rendita, l’oggetto della stima comprende l’insieme dei beni che formano l’aerogeneratore. Non solo le componenti infisse al suolo, ma anche quelle fisicamente amovibili che non possono essere separate senza pregiudicare la funzione di generazione: navicella, rotore, pale, cabina elettrica concorrono perciò alla determinazione della rendita. Restano fuori i soli macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare, secondo la disciplina dei cosiddetti «imbullonati» introdotta dalla legge 208/2015. È così tracciato il confine tra elementi strutturali e impiantistici (inclusi) e macchinari autonomi (esclusi).

Le norme rilevanti

Le conseguenze pratiche per il contribuente

La classificazione in D/1 e l’inclusione delle componenti dell’aerogeneratore incidono direttamente sulla rendita e, quindi, sull’IMU e sugli altri tributi commisurati.

Profilo Conseguenza
Categoria catastale D/1 (opifici); esclusa la categoria E
Componenti incluse nella rendita Navicella, rotore, pale, cabina elettrica e parti strutturali
Componenti escluse Macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare
Tributi interessati IMU e tributi commisurati alla rendita

Gli operatori delle rinnovabili devono predisporre il DOCFA coerentemente con questo orientamento, valutando con attenzione quali elementi siano strutturali (inclusi) e quali eventuali macchinari autonomi (esclusi). Un classamento errato espone a rettifica della rendita da parte dell’ufficio.

L’orientamento

La pronuncia si inserisce in un indirizzo ormai consolidato della sezione tributaria, che da tempo qualifica gli impianti eolici e fotovoltaici come opifici (D/1) e include nella rendita le componenti non separabili senza pregiudizio della funzione. È un orientamento stabile, allineato alla disciplina degli «imbullonati», che dà certezza agli uffici e agli operatori sul perimetro della stima.

Spunti pratici

Cosa deve fare l’operatore del settore?

Esempio. La Tizio Energia S.r.l. accatasta il proprio parco eolico in categoria E, ritenendolo bene di pubblica utilità, ed esclude pale e navicella dalla rendita. Sulla scia della Cassazione 921/2025, l’ufficio rettifica: il parco è una centrale industriale (D/1) e la rendita deve comprendere l’aerogeneratore, comprese le componenti amovibili non separabili senza pregiudizio della funzione, con effetti sull’IMU. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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