Testo dell'articoloVigente
Con l’ordinanza n. 921/2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento costante: i parchi eolici, quali centrali di produzione di energia elettrica, vanno accatastati nella categoria D/1 (opifici) e non nella categoria E. La rendita comprende l’insieme dei beni che costituiscono l’aerogeneratore, incluse le componenti amovibili ma non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva.
La vicenda
Una società di energia rinnovabile contesta il classamento attribuito dall’Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia delle Entrate, area territorio) al proprio parco eolico. Due i fronti: la categoria catastale (D/1, opifici, anziché E, immobili a destinazione particolare) e l’inclusione, nella stima della rendita, delle componenti dell’aerogeneratore (navicella, rotore, pale). La società sostiene che, trattandosi di beni di pubblica utilità, dovrebbe applicarsi la categoria E.
La questione giuridica
I quesiti sono due: se gli impianti eolici debbano essere censiti come opifici (D/1) o tra gli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica (E), alla luce della loro funzione di interesse generale; e quali beni rientrino nella determinazione della rendita catastale, in particolare se vi rientrino anche le componenti fisicamente amovibili dell’aerogeneratore.
Il principio di diritto affermato
I parchi eolici, quali centrali di produzione di energia elettrica, vanno accatastati nella categoria D/1 (opifici) e non nella categoria E, prevalendo la natura industriale e imprenditoriale dell’attività sulla finalità di pubblica utilità, irrilevante a fini catastali. Nella determinazione della rendita rientra l’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprese le componenti fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva (navicella, rotore, pale, cabina elettrica); restano esclusi i soli macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare.
La motivazione in sintesi
Sulla categoria, la Corte ribadisce che la destinazione alla produzione industriale di energia qualifica l’impianto come opificio: la natura industriale prevale, a fini catastali, sulla finalità di pubblica utilità. La categoria E, riservata agli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica, è quindi esclusa per una centrale che svolge attività imprenditoriale.
Sulla rendita, l’oggetto della stima comprende l’insieme dei beni che formano l’aerogeneratore. Non solo le componenti infisse al suolo, ma anche quelle fisicamente amovibili che non possono essere separate senza pregiudicare la funzione di generazione: navicella, rotore, pale, cabina elettrica concorrono perciò alla determinazione della rendita. Restano fuori i soli macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare, secondo la disciplina dei cosiddetti «imbullonati» introdotta dalla legge 208/2015. È così tracciato il confine tra elementi strutturali e impiantistici (inclusi) e macchinari autonomi (esclusi).
Le norme rilevanti
- Art. 1, comma 21, legge 208/2015 («imbullonati») — esclude dalla stima della rendita i macchinari, congegni e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma non gli elementi strutturali; è il criterio per distinguere ciò che è incluso da ciò che è escluso.
- R.D.L. 652/1939 e norme catastali sulla categoria D — disciplinano il classamento degli immobili a destinazione speciale, tra cui gli opifici (D/1).
- Categoria catastale E — riservata agli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica, esclusa per i parchi eolici.
Le conseguenze pratiche per il contribuente
La classificazione in D/1 e l’inclusione delle componenti dell’aerogeneratore incidono direttamente sulla rendita e, quindi, sull’IMU e sugli altri tributi commisurati.
| Profilo | Conseguenza |
|---|---|
| Categoria catastale | D/1 (opifici); esclusa la categoria E |
| Componenti incluse nella rendita | Navicella, rotore, pale, cabina elettrica e parti strutturali |
| Componenti escluse | Macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare |
| Tributi interessati | IMU e tributi commisurati alla rendita |
Gli operatori delle rinnovabili devono predisporre il DOCFA coerentemente con questo orientamento, valutando con attenzione quali elementi siano strutturali (inclusi) e quali eventuali macchinari autonomi (esclusi). Un classamento errato espone a rettifica della rendita da parte dell’ufficio.
L’orientamento
La pronuncia si inserisce in un indirizzo ormai consolidato della sezione tributaria, che da tempo qualifica gli impianti eolici e fotovoltaici come opifici (D/1) e include nella rendita le componenti non separabili senza pregiudizio della funzione. È un orientamento stabile, allineato alla disciplina degli «imbullonati», che dà certezza agli uffici e agli operatori sul perimetro della stima.
Spunti pratici
Cosa deve fare l’operatore del settore?
- Classare in D/1. Il parco eolico è una centrale: la categoria corretta è opifici, non E.
- Mappare le componenti. Distinguere elementi strutturali e impiantistici (inclusi) dai macchinari autonomi (esclusi) prima di presentare il DOCFA.
- Stimare l’impatto IMU. Rendita e tributi commisurati dipendono dall’inclusione dell’aerogeneratore: vanno preventivati.
- Documentare le scelte. Una stima ben motivata riduce il rischio di rettifica da parte dell’ufficio.
Esempio. La Tizio Energia S.r.l. accatasta il proprio parco eolico in categoria E, ritenendolo bene di pubblica utilità, ed esclude pale e navicella dalla rendita. Sulla scia della Cassazione 921/2025, l’ufficio rettifica: il parco è una centrale industriale (D/1) e la rendita deve comprendere l’aerogeneratore, comprese le componenti amovibili non separabili senza pregiudizio della funzione, con effetti sull’IMU. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 921.
- Art. 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208 («imbullonati»); R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e norme catastali sulla categoria D.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Domande frequenti