Testo dell'articoloVigente
Con l’ordinanza 19 agosto 2025, n. 23526, la sezione tributaria della Corte di Cassazione apre al recupero del regime degli impatriati: il diritto, maturato in presenza dei requisiti sostanziali, non è precluso dall’omessa richiesta al datore di lavoro né dalla mancata indicazione in dichiarazione. Per i periodi pregressi il beneficio può essere fatto valere con istanza di rimborso, non essendo i termini procedurali fissati dall’Agenzia termini di decadenza dal diritto.
La vicenda
Un lavoratore rientrato in Italia, in possesso dei requisiti per il regime degli impatriati, non ha presentato la richiesta al datore di lavoro né ha indicato l’agevolazione in dichiarazione per alcuni anni. Chiede a posteriori il rimborso delle maggiori imposte versate. L’Amministrazione oppone il mancato rispetto delle modalità procedurali di fruizione del beneficio.
La questione giuridica
Il quesito è se l’omissione degli adempimenti formali — la richiesta al sostituto d’imposta o l’opzione in dichiarazione — comporti la perdita del beneficio degli impatriati per gli anni pregressi, oppure se il diritto, sorretto dai requisiti sostanziali, possa essere recuperato mediante istanza di rimborso; e se i termini procedurali stabiliti dalla prassi siano termini di decadenza.
Il principio di diritto affermato
Il diritto al regime agevolato degli impatriati, maturato in presenza dei requisiti sostanziali, non è precluso dall’omessa richiesta al datore di lavoro o dalla mancata indicazione in dichiarazione: per i periodi pregressi il beneficio può essere fatto valere mediante istanza di rimborso delle maggiori imposte versate, non costituendo i termini procedurali stabiliti dall’Amministrazione termini di decadenza dal diritto, in assenza di espressa previsione di legge.
La motivazione in sintesi
La Corte afferma un principio di favore, ancorato alla distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti formali. Il diritto all’agevolazione nasce dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015: residenza estera pregressa, trasferimento della residenza in Italia, impegno alla permanenza e svolgimento dell’attività prevalentemente nel territorio. Una volta maturato, il diritto non può essere annullato da una mera omissione procedurale, salvo che la legge preveda espressamente una decadenza.
I termini stabiliti dalla prassi dell’Agenzia per la richiesta al sostituto d’imposta servono a regolare la fruizione del beneficio tramite il datore di lavoro, ma non sono termini di decadenza dal diritto. Ne consegue che, per le annualità pregresse, il contribuente che aveva i requisiti può ottenere l’agevolazione presentando istanza di rimborso dell’eccedenza versata, nei termini ordinari, anche se non aveva attivato il regime presso il datore né in dichiarazione. La forma non può prevalere sulla sostanza del diritto.
Le norme rilevanti
- Art. 16 D.Lgs. 147/2015 — disciplina il regime degli impatriati (nella versione applicabile ratione temporis), individuando i requisiti sostanziali e l’entità dell’abbattimento del reddito imponibile.
- Art. 38 D.P.R. 602/1973 — regola l’istanza di rimborso dei versamenti diretti, strumento per recuperare l’eccedenza, di regola entro 48 mesi.
- Principio di prevalenza della sostanza sulla forma — i termini procedurali della prassi non sono di decadenza in assenza di espressa previsione legislativa.
Le conseguenze pratiche per il contribuente
Chi possedeva i requisiti ma non ha attivato l’agevolazione può recuperarla.
| Situazione | Possibilità di recupero |
|---|---|
| Requisiti presenti, ma nessuna richiesta al datore né opzione in dichiarazione | Recupero con istanza di rimborso, di regola entro 48 mesi |
| Termini procedurali della prassi non rispettati | Non sono di decadenza: il diritto resta |
| Prova dei requisiti sostanziali | Essenziale: residenza estera, trasferimento, attività in Italia |
È fondamentale conservare la prova dei requisiti sostanziali (residenza estera pregressa, trasferimento, attività svolta). Attenzione, nei rientri presso lo stesso datore o gruppo dopo un distacco, al requisito della discontinuità lavorativa richiesto dalla disciplina e dalla prassi.
L’orientamento
La pronuncia si inserisce nel filone che valorizza i requisiti sostanziali rispetto agli adempimenti formali in materia di agevolazioni, riconoscendo il recupero via rimborso (e, in alcune letture, anche via dichiarazione integrativa). È un orientamento di apertura, che riduce il peso degli oneri procedurali e tutela il contribuente che, pur avendone diritto, non ha attivato tempestivamente il regime presso il datore.
Spunti pratici
Cosa fare se non si è attivato il regime per tempo?
- Verificare i requisiti. Residenza estera pregressa, trasferimento in Italia, attività prevalente nel territorio: sono la base del diritto.
- Presentare istanza di rimborso. Per gli anni pregressi si recupera l’eccedenza versata, di regola entro 48 mesi.
- Conservare la documentazione. Prova della residenza estera e del trasferimento è decisiva.
- Curare la discontinuità. Nei rientri presso lo stesso gruppo dopo un distacco, attenzione al requisito di discontinuità lavorativa.
Esempio. Tizio rientra in Italia con tutti i requisiti da impatriato, ma per due anni dimentica di chiedere l’agevolazione al datore e di indicarla in dichiarazione, pagando l’IRPEF piena. Sulla scia della Cassazione 23526/2025, Tizio non ha perso il beneficio: può presentare istanza di rimborso dell’eccedenza versata, provando i requisiti sostanziali, perché l’omessa richiesta al datore non è causa di decadenza. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 19 agosto 2025, n. 23526.
- Art. 16 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (rimborso).
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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