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Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza 19 agosto 2025, n. 23526, la sezione tributaria della Corte di Cassazione apre al recupero del regime degli impatriati: il diritto, maturato in presenza dei requisiti sostanziali, non è precluso dall’omessa richiesta al datore di lavoro né dalla mancata indicazione in dichiarazione. Per i periodi pregressi il beneficio può essere fatto valere con istanza di rimborso, non essendo i termini procedurali fissati dall’Agenzia termini di decadenza dal diritto.

La vicenda

Un lavoratore rientrato in Italia, in possesso dei requisiti per il regime degli impatriati, non ha presentato la richiesta al datore di lavoro né ha indicato l’agevolazione in dichiarazione per alcuni anni. Chiede a posteriori il rimborso delle maggiori imposte versate. L’Amministrazione oppone il mancato rispetto delle modalità procedurali di fruizione del beneficio.

La questione giuridica

Il quesito è se l’omissione degli adempimenti formali — la richiesta al sostituto d’imposta o l’opzione in dichiarazione — comporti la perdita del beneficio degli impatriati per gli anni pregressi, oppure se il diritto, sorretto dai requisiti sostanziali, possa essere recuperato mediante istanza di rimborso; e se i termini procedurali stabiliti dalla prassi siano termini di decadenza.

Il principio di diritto affermato

Il diritto al regime agevolato degli impatriati, maturato in presenza dei requisiti sostanziali, non è precluso dall’omessa richiesta al datore di lavoro o dalla mancata indicazione in dichiarazione: per i periodi pregressi il beneficio può essere fatto valere mediante istanza di rimborso delle maggiori imposte versate, non costituendo i termini procedurali stabiliti dall’Amministrazione termini di decadenza dal diritto, in assenza di espressa previsione di legge.

La motivazione in sintesi

La Corte afferma un principio di favore, ancorato alla distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti formali. Il diritto all’agevolazione nasce dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015: residenza estera pregressa, trasferimento della residenza in Italia, impegno alla permanenza e svolgimento dell’attività prevalentemente nel territorio. Una volta maturato, il diritto non può essere annullato da una mera omissione procedurale, salvo che la legge preveda espressamente una decadenza.

I termini stabiliti dalla prassi dell’Agenzia per la richiesta al sostituto d’imposta servono a regolare la fruizione del beneficio tramite il datore di lavoro, ma non sono termini di decadenza dal diritto. Ne consegue che, per le annualità pregresse, il contribuente che aveva i requisiti può ottenere l’agevolazione presentando istanza di rimborso dell’eccedenza versata, nei termini ordinari, anche se non aveva attivato il regime presso il datore né in dichiarazione. La forma non può prevalere sulla sostanza del diritto.

Le norme rilevanti

Le conseguenze pratiche per il contribuente

Chi possedeva i requisiti ma non ha attivato l’agevolazione può recuperarla.

Situazione Possibilità di recupero
Requisiti presenti, ma nessuna richiesta al datore né opzione in dichiarazione Recupero con istanza di rimborso, di regola entro 48 mesi
Termini procedurali della prassi non rispettati Non sono di decadenza: il diritto resta
Prova dei requisiti sostanziali Essenziale: residenza estera, trasferimento, attività in Italia

È fondamentale conservare la prova dei requisiti sostanziali (residenza estera pregressa, trasferimento, attività svolta). Attenzione, nei rientri presso lo stesso datore o gruppo dopo un distacco, al requisito della discontinuità lavorativa richiesto dalla disciplina e dalla prassi.

L’orientamento

La pronuncia si inserisce nel filone che valorizza i requisiti sostanziali rispetto agli adempimenti formali in materia di agevolazioni, riconoscendo il recupero via rimborso (e, in alcune letture, anche via dichiarazione integrativa). È un orientamento di apertura, che riduce il peso degli oneri procedurali e tutela il contribuente che, pur avendone diritto, non ha attivato tempestivamente il regime presso il datore.

Spunti pratici

Cosa fare se non si è attivato il regime per tempo?

Esempio. Tizio rientra in Italia con tutti i requisiti da impatriato, ma per due anni dimentica di chiedere l’agevolazione al datore e di indicarla in dichiarazione, pagando l’IRPEF piena. Sulla scia della Cassazione 23526/2025, Tizio non ha perso il beneficio: può presentare istanza di rimborso dell’eccedenza versata, provando i requisiti sostanziali, perché l’omessa richiesta al datore non è causa di decadenza. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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