Testo dell'articoloVigente
Con la sentenza n. 262/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (IRES e IRPEF): si tratta di un costo fiscale inerente alla produzione del reddito. Resta invece legittima, per la diversa struttura del tributo, l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP (Corte cost. n. 171/2024).
La vicenda
Un’impresa deduce dal proprio reddito l’IMU versata sugli immobili strumentali; per le annualità più risalenti, in cui l’imposta era totalmente indeducibile, si pone la questione della legittimità costituzionale di tale esclusione. La questione viene rimessa alla Corte costituzionale.
La questione giuridica
Il quesito è se sia conforme a Costituzione la norma che escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), una volta che il legislatore ha fondato la tassazione del reddito d’impresa sul criterio del reddito netto; e se analoga conclusione valga ai fini IRAP.
Il principio di diritto affermato
L’IMU relativa agli immobili strumentali costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito e la sua totale indeducibilità dalla base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) è costituzionalmente illegittima, per violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza e di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.). È invece costituzionalmente legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP, attesa la diversa struttura del tributo regionale.
La motivazione in sintesi
La Corte costituzionale, con la sentenza 262/2020, dichiara l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 (nel testo applicabile, riferito al 2012) nella parte in cui escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. Una volta che il legislatore ha individuato la base IRES nel possesso del reddito complessivo netto, la deducibilità dei costi inerenti assume natura strutturale: precludere la deduzione di un costo fiscale inerente come l’IMU strumentale compromette la coerenza del disegno impositivo, in violazione degli artt. 3 e 53 Cost. La stessa conclusione vale, per identità di ratio, ai fini IRPEF.
Sul piano legislativo, il legislatore ha poi progressivamente elevato la percentuale di deducibilità fino al 100% a regime (dal 2022). Diverso resta il piano dell’IRAP: con la sentenza 171/2024 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’imposta regionale, che colpisce il valore della produzione netta secondo regole proprie, distinte da quelle del reddito d’impresa.
Le norme rilevanti
- Art. 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011 — prevedeva l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi, dichiarata illegittima per gli immobili strumentali dalla Corte cost. 262/2020.
- Art. 1, comma 772, legge 160/2019 — ha disposto la deducibilità integrale (100%) dell’IMU sugli immobili strumentali a regime.
- Artt. 3 e 53 Costituzione — principi di ragionevolezza/coerenza e di capacità contributiva, parametri della declaratoria di illegittimità.
Le conseguenze pratiche per il contribuente
Imprese e professionisti deducono oggi l’IMU sugli immobili strumentali dal reddito al 100%.
| Ambito | Deducibilità dell’IMU strumentale |
|---|---|
| IRES / IRPEF (reddito d’impresa e lavoro autonomo) | Deducibile (oggi 100% a regime dal 2022) |
| IRAP | Indeducibile (Corte cost. 171/2024) |
| Immobili non strumentali (es. «patrimoniali») | IMU indeducibile |
Per le annualità passate in cui l’imposta era indeducibile o parzialmente deducibile, alla luce di Corte cost. 262/2020 può valere la pena valutare istanze di rimborso ove ancora nei termini. Restano indeducibili l’IMU sugli immobili non strumentali e, in ogni caso, l’IMU ai fini IRAP.
L’orientamento
Le due pronunce della Corte costituzionale (262/2020 e 171/2024) tracciano un quadro coerente: l’IMU strumentale è costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi, perché inerente al reddito netto; non lo è ai fini IRAP, che ha una base imponibile e una logica diverse. È un punto fermo nella distinzione tra imposizione sul reddito e imposizione sul valore della produzione.
Spunti pratici
Cosa fare con l’IMU degli immobili aziendali?
- Dedurla dal reddito. Per gli immobili strumentali l’IMU è deducibile al 100% ai fini IRES/IRPEF.
- Non dedurla dall’IRAP. Ai fini dell’imposta regionale l’IMU resta indeducibile.
- Valutare i rimborsi pregressi. Per le annualità in cui l’IMU era indeducibile, verificare se sia ancora possibile l’istanza di rimborso.
- Distinguere strumentali e patrimoniali. L’IMU sugli immobili non strumentali resta indeducibile.
Esempio. Tizio S.r.l. paga l’IMU sul capannone in cui svolge l’attività (immobile strumentale). Sulla scia della Corte cost. 262/2020, deduce integralmente quell’IMU dal reddito d’impresa ai fini IRES; ai fini IRAP, invece, l’IMU resta indeducibile (Corte cost. 171/2024). Per un’annualità passata in cui non l’aveva dedotta, valuta un’istanza di rimborso se nei termini. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Fonti
- Corte costituzionale, sentenze n. 262/2020 e n. 171/2024.
- Art. 14, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 1, comma 772, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (deducibilità al 100%).
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