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Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 262/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (IRES e IRPEF): si tratta di un costo fiscale inerente alla produzione del reddito. Resta invece legittima, per la diversa struttura del tributo, l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP (Corte cost. n. 171/2024).

La vicenda

Un’impresa deduce dal proprio reddito l’IMU versata sugli immobili strumentali; per le annualità più risalenti, in cui l’imposta era totalmente indeducibile, si pone la questione della legittimità costituzionale di tale esclusione. La questione viene rimessa alla Corte costituzionale.

La questione giuridica

Il quesito è se sia conforme a Costituzione la norma che escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), una volta che il legislatore ha fondato la tassazione del reddito d’impresa sul criterio del reddito netto; e se analoga conclusione valga ai fini IRAP.

Il principio di diritto affermato

L’IMU relativa agli immobili strumentali costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito e la sua totale indeducibilità dalla base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) è costituzionalmente illegittima, per violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza e di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.). È invece costituzionalmente legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP, attesa la diversa struttura del tributo regionale.

La motivazione in sintesi

La Corte costituzionale, con la sentenza 262/2020, dichiara l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 (nel testo applicabile, riferito al 2012) nella parte in cui escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. Una volta che il legislatore ha individuato la base IRES nel possesso del reddito complessivo netto, la deducibilità dei costi inerenti assume natura strutturale: precludere la deduzione di un costo fiscale inerente come l’IMU strumentale compromette la coerenza del disegno impositivo, in violazione degli artt. 3 e 53 Cost. La stessa conclusione vale, per identità di ratio, ai fini IRPEF.

Sul piano legislativo, il legislatore ha poi progressivamente elevato la percentuale di deducibilità fino al 100% a regime (dal 2022). Diverso resta il piano dell’IRAP: con la sentenza 171/2024 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’imposta regionale, che colpisce il valore della produzione netta secondo regole proprie, distinte da quelle del reddito d’impresa.

Le norme rilevanti

Le conseguenze pratiche per il contribuente

Imprese e professionisti deducono oggi l’IMU sugli immobili strumentali dal reddito al 100%.

Ambito Deducibilità dell’IMU strumentale
IRES / IRPEF (reddito d’impresa e lavoro autonomo) Deducibile (oggi 100% a regime dal 2022)
IRAP Indeducibile (Corte cost. 171/2024)
Immobili non strumentali (es. «patrimoniali») IMU indeducibile

Per le annualità passate in cui l’imposta era indeducibile o parzialmente deducibile, alla luce di Corte cost. 262/2020 può valere la pena valutare istanze di rimborso ove ancora nei termini. Restano indeducibili l’IMU sugli immobili non strumentali e, in ogni caso, l’IMU ai fini IRAP.

L’orientamento

Le due pronunce della Corte costituzionale (262/2020 e 171/2024) tracciano un quadro coerente: l’IMU strumentale è costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi, perché inerente al reddito netto; non lo è ai fini IRAP, che ha una base imponibile e una logica diverse. È un punto fermo nella distinzione tra imposizione sul reddito e imposizione sul valore della produzione.

Spunti pratici

Cosa fare con l’IMU degli immobili aziendali?

Esempio. Tizio S.r.l. paga l’IMU sul capannone in cui svolge l’attività (immobile strumentale). Sulla scia della Corte cost. 262/2020, deduce integralmente quell’IMU dal reddito d’impresa ai fini IRES; ai fini IRAP, invece, l’IMU resta indeducibile (Corte cost. 171/2024). Per un’annualità passata in cui non l’aveva dedotta, valuta un’istanza di rimborso se nei termini. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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