Testo dell'articoloVigente
Con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono che il trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità tramite bonifico è una donazione tipica ad esecuzione indiretta, che richiede l’atto pubblico salvo il modico valore. Sul piano fiscale, le liberalità indirette di regola non scontano l’imposta di donazione, salvo registrazione volontaria o emersione in un accertamento, con aliquota dell’8% (art. 56-bis).
La vicenda
Uno zio trasferisce con bonifico una somma rilevante alla nipote; oppure un genitore paga il prezzo di un immobile intestato al figlio. Si tratta di liberalità: ci si chiede se l’attribuzione sia valida senza atto notarile e se vada pagata l’imposta di donazione. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, gli eredi del disponente contestavano la validità del trasferimento di titoli per difetto di forma.
La questione giuridica
Due piani vanno tenuti distinti. Sul piano civilistico: il trasferimento di denaro o titoli per spirito di liberalità è una donazione che richiede l’atto pubblico, oppure è una liberalità «indiretta» a forma libera? Sul piano fiscale: quando una liberalità indiretta è soggetta all’imposta di donazione?
La decisione e il principio di diritto
Sul piano civilistico, le Sezioni Unite affermano che il trasferimento di valori mobiliari (titoli, somme) eseguito tramite ordine alla banca, animato da spirito di liberalità, costituisce una donazione tipica ad esecuzione indiretta — non una donazione indiretta — e richiede perciò la forma dell’atto pubblico (con due testimoni), salvo che si tratti di donazione di modico valore, da valutare in rapporto alle condizioni economiche del donante; in difetto la donazione è nulla.
Sul piano fiscale, le liberalità indirette — attuate non con il contratto solenne di donazione ma attraverso altri strumenti — di regola non sono assoggettate all’imposta sulle donazioni. L’art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990 prevede però due ipotesi di tassazione: la registrazione volontaria (con applicazione delle ordinarie aliquote e franchigie) e l’emersione da dichiarazioni rese dallo stesso interessato in procedimenti di accertamento di altri tributi, per importi superiori alla franchigia: in tal caso si applica l’aliquota più elevata, dell’8%.
Il principio: le liberalità indirette non scontano l’imposta di donazione, salvo che siano registrate volontariamente o emergano da dichiarazioni rese dal contribuente in procedimenti di accertamento di altri tributi e superino la franchigia, nel qual caso si applica l’aliquota dell’8%; il trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità richiede, sul piano civilistico, la forma dell’atto pubblico salvo il modico valore.
Quando si paga l’imposta
| Situazione | Imposta di donazione |
|---|---|
| Bonifico di modico valore tra familiari | No (e validità civilistica salva) |
| Liberalità indiretta non registrata | No, di regola |
| Liberalità indiretta registrata volontariamente | Sì, con aliquote e franchigie ordinarie |
| Liberalità emersa in accertamento di altri tributi, oltre franchigia | Sì, aliquota 8% (art. 56-bis) |
Le norme commentate
Artt. 769 e 783 c.c. — definiscono la donazione e ne prescrivono la forma dell’atto pubblico, con eccezione della donazione di modico valore di beni mobili, valutato in relazione alle condizioni economiche del donante.
Art. 56-bis D.Lgs. 346/1990 — disciplina l’accertamento e la tassazione delle liberalità indirette, prevedendo l’imposizione (con aliquota dell’8% sulla parte eccedente la franchigia) quando esse risultino da dichiarazioni dell’interessato in accertamenti di altri tributi, oltre alla possibilità di registrazione volontaria.
Conseguenze pratiche
Un bonifico tra familiari di modico valore non crea problemi. Per somme rilevanti donate per spirito di liberalità è prudente formalizzare l’atto (per la validità) ed eventualmente valutarne la registrazione (per certezza fiscale, godendo di franchigie e aliquote ordinarie). Attenzione al rischio dell’art. 56-bis: se la liberalità emerge in un accertamento e supera la franchigia, scatta l’8%. Le franchigie restano elevate per coniuge e parenti in linea retta (1 milione di euro ciascuno).
Spunti pratici
- Valutare il «modico valore» in rapporto al patrimonio del donante: oltre, serve l’atto pubblico per la validità.
- Formalizzare le donazioni rilevanti con atto notarile, evitando il rischio di nullità.
- Considerare la registrazione volontaria per fruire di franchigie e aliquote ordinarie e dare certezza fiscale.
- Attenzione agli accertamenti: dichiarare l’origine di una provvista in un controllo può far emergere la liberalità e attivare l’8%.
Esempio
Tizio bonifica 500 euro al nipote per il compleanno: liberalità di modico valore, nessun problema di forma né d’imposta. Caio, invece, trasferisce alla figlia 300.000 euro di titoli senza atto pubblico: la donazione è nulla sul piano civilistico, e se la somma emergesse in un accertamento oltre la franchigia sconterebbe l’imposta dell’8%.
Orientamento
La pronuncia delle Sezioni Unite è il riferimento sulla forma delle donazioni di valori mobiliari e, insieme all’art. 56-bis, sul trattamento fiscale delle liberalità indirette, costantemente richiamata nella prassi notarile e tributaria. Approfondimenti nella sezione fisco e imposte.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 27 luglio 2017, n. 18725.
- Art. 56-bis D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
- Artt. 769 e 783 codice civile.
Domande frequenti