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Materia: IRAP / lavoro autonomo · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
- Il lavoratore autonomo paga l’IRAP solo in presenza di autonoma organizzazione: senza di essa l’imposta non è dovuta e quanto versato può essere chiesto a rimborso.
- Il presupposto ricorre quando il professionista è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
- Un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria non integra, da solo, l’autonoma organizzazione.
Il caso
Un professionista (ad esempio un avvocato o un medico) che lavora senza una vera struttura — al più con un collaboratore addetto alla segreteria — chiede il rimborso dell’IRAP versata, sostenendo di non disporre di un’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate resiste.
La decisione
Le Sezioni Unite fissano i criteri del presupposto IRAP per il lavoro autonomo. L’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente: (a) è sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione, e non è inserito in strutture riferibili alla responsabilità e all’interesse altrui; e (b) impiega beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Sul punto più discusso — il lavoro altrui — le Sezioni Unite chiariscono che l’impiego di un solo collaboratore addetto a mansioni esecutive o di segreteria non integra, di per sé, l’autonoma organizzazione: occorre un apporto che potenzi concretamente l’attività del professionista. Il giudice deve quindi valutare in modo specifico la natura e le mansioni del collaboratore e l’entità dei beni strumentali, non bastando una motivazione generica.
Il principio di diritto
Il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre quando il lavoratore autonomo è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui; l’impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria non è idoneo, da solo, a integrare il presupposto.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti senza struttura il principio è molto rilevante: in assenza di autonoma organizzazione l’IRAP non è dovuta ed è possibile chiederne il rimborso per le annualità non prescritte. Conta la sostanza (l’effettiva struttura impiegata) e non la forma: vanno documentati i beni strumentali utilizzati e l’eventuale ruolo del collaboratore, per dimostrare che si tratta di un supporto minimo e non di un’organizzazione che amplifica i risultati dell’attività.
Domande frequenti
Un professionista senza dipendenti paga l’IRAP?
Di regola no: senza autonoma organizzazione manca il presupposto e l’imposta non è dovuta; quanto già versato può essere chiesto a rimborso nei termini.
Avere un segretario fa scattare l’IRAP?
No, non automaticamente. Un solo collaboratore con mansioni esecutive o di segreteria non basta a configurare l’autonoma organizzazione: serve un apporto che potenzi l’attività.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9451.
- Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (presupposto dell’IRAP).