Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Marito e moglie che vivono in due case diverse possono ottenere entrambi l’esenzione IMU sull’abitazione principale? Con l’ordinanza n. 9620 del 13 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha risposto di sì, anche quando le due abitazioni si trovano nello stesso Comune. La pronuncia consolida l’effetto della storica sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, ma fissa un confine preciso: i requisiti devono essere reali, non «di comodo». · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

La vicenda

Una contribuente si vede recapitare dal Comune di Roma una richiesta di maggiore IMU: secondo l’ente l’immobile in cui lei viveva non poteva considerarsi «abitazione principale», perché l’esenzione era stata riconosciuta solo alla casa in cui risiedeva il marito. I due coniugi avevano infatti residenza e dimora in immobili diversi, pur situati nello stesso Comune. La contribuente rivendica l’esenzione anche sulla propria abitazione.

La questione giuridica

Il problema è se, ai fini IMU, il nucleo familiare possa avere una sola abitazione principale agevolata, oppure se ciascun coniuge possa fruire dell’esenzione sull’immobile in cui effettivamente risiede e dimora. La disciplina rilevante è l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, su cui è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2022, e – per gli anni più recenti – l’art. 1, comma 741, della L. 160/2019.

Il principio di diritto

Ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale rileva la situazione del singolo possessore: ciascun coniuge ha diritto all’agevolazione sull’immobile in cui ha stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, senza che osti la diversa residenza dell’altro coniuge e a prescindere dal fatto che le due case si trovino nello stesso Comune o in Comuni differenti.

La motivazione: l’eredità della Corte cost. 209/2022

La Cassazione si pone nel solco della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il requisito secondo cui, per l’esenzione, l’intero nucleo familiare doveva risiedere e dimorare nello stesso immobile. Quel vincolo penalizzava ingiustificatamente le famiglie rispetto ai conviventi di fatto e contrastava con i principi di eguaglianza e capacità contributiva. Caduto il vincolo, la nozione di abitazione principale torna a essere ancorata al singolo contribuente: contano la sua residenza e la sua dimora, non quelle del coniuge. Per questo, in mancanza di convivenza nello stesso immobile, ciascun coniuge ha diritto all’esenzione sulla propria abitazione principale.

Situazione dei coniugi Prima (regime censurato) Dopo Corte cost. 209/2022 e Cass. 9620/2025
Case diverse, stesso Comune Una sola esenzione per il nucleo Esenzione per ciascun coniuge (se requisiti reali)
Case diverse, Comuni differenti Una sola esenzione per il nucleo Esenzione per ciascun coniuge (se requisiti reali)
Requisiti richiesti Residenza dell’intero nucleo nello stesso immobile Residenza anagrafica + dimora abituale del singolo

Il limite: niente residenze «di comodo»

La pronuncia non è un via libera indiscriminato. L’esenzione richiede la presenza effettiva di entrambi i requisiti – residenza anagrafica e dimora abituale – per ciascun coniuge. Il Comune conserva il potere di contestare una doppia residenza meramente fittizia, costruita solo per ottenere il doppio beneficio: in tal caso l’esenzione può essere negata e l’imposta recuperata. È quindi essenziale che la separazione delle dimore corrisponda a una situazione reale, verificabile con elementi concreti (utenze, vita quotidiana, recapiti).

Conseguenze pratiche

Per molte famiglie con due immobili la decisione apre alla doppia esenzione, con un risparmio significativo. Ma occorre essere pronti a dimostrare l’effettività: la sola iscrizione anagrafica non basta se non è accompagnata dalla dimora abituale. Chi riceve un avviso di accertamento IMU fondato sul vecchio criterio del «nucleo unico» può contestarlo richiamando Cass. n. 9620/2025 e la Corte cost. n. 209/2022.

Orientamento

La pronuncia conferma un indirizzo ormai consolidato della Sezione tributaria dopo l’intervento della Consulta, che riconosce la possibilità della doppia esenzione per i coniugi con dimore separate, anche nello stesso Comune, subordinandola alla genuinità dei requisiti. Approfondimenti nella sezione Tributi locali.

Spunti pratici

Esempio. Tizio e Caia, coniugi, vivono stabilmente in due appartamenti distinti dello stesso Comune, ciascuno con la propria residenza e dimora effettiva. Il Comune riconosce l’esenzione solo all’immobile di Tizio. Caia impugna l’avviso: dimostra con utenze e documenti la dimora abituale nel proprio appartamento e, alla luce di Cass. 9620/2025, ottiene anch’essa l’esenzione. Se invece la residenza di Caia fosse solo formale, l’esenzione le verrebbe negata.

Cerca la sentenza su Italgiure
Banca dati ufficiale della Corte di Cassazione (Ministero della Giustizia). Cerca la pronuncia per numero (Cass. 9620/2025).
🔎 Cerca su Italgiure →
Hai un caso simile?
Il blog commenta la sentenza.
Lo studio difende il tuo caso.
Scopri i servizi →

Hai una domanda su questa sentenza?

Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.

Scrivici

Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.

Niente newsletter, niente spam. Usiamo i tuoi dati solo per risponderti.

Domande frequenti

Marito e moglie con case diverse pagano l'IMU?

Ciascun coniuge può ottenere l'esenzione IMU sull'immobile in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente, anche in Comuni diversi, purché la situazione sia reale e non di comodo (Cass. 9620/2025).

Vale anche se le due case sono nello stesso Comune?

Sì. Dopo la Corte costituzionale n. 209/2022, e come confermato da Cass. n. 9620/2025, non rileva più il Comune: conta la residenza anagrafica e la dimora abituale effettiva di ciascun coniuge.

Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 209/2022?

Ha dichiarato illegittimo il requisito secondo cui, per l'esenzione IMU sull'abitazione principale, l'intero nucleo familiare doveva risiedere e dimorare nello stesso immobile, riportando la nozione di abitazione principale al singolo possessore.

Il Comune può negare la doppia esenzione?

Sì, se la doppia residenza è meramente fittizia o «di comodo». Servono entrambi i requisiti effettivi per ciascun coniuge: residenza anagrafica e dimora abituale reale, dimostrabili con elementi concreti.

Come dimostro la dimora abituale?

Con elementi concreti che attestino la vita quotidiana nell'immobile: utenze intestate, contratti, recapiti, documentazione continuativa negli anni accertabili. La sola iscrizione anagrafica non è sufficiente.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.