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La guida

CCNL Editoria Libraria

Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Editoria Libraria (art. 2103)

Cambiare reparto, ruolo o sede è frequente nelle imprese editoriali e grafiche, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

In sintesi

Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori danno diritto all’assegnazione definitiva dopo 30 giorni continuativi o 60 non continuativi (art. 38 del CCNL; la legge indica al massimo 6 mesi). Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative e, per il CCNL (art. 41), un preavviso scritto di almeno 30 giorni; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assografici · AIE · ANES (datori) · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL (lavoratori)
Istituti trattati
Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
Riferimenti
Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · CCNL grafici ed editoriali, artt. 38, 39 e 41 della Parte I
Fonte
Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

  • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
  • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

Mansioni superiori e promozione automatica

Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un redattore che coordina di fatto la redazione), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Per il CCNL grafici ed editoriali (art. 38 della Parte I) l’assegnazione diventa definitiva dopo 30 giorni per periodi continuativi o 60 giorni per periodi non continuativi (la legge fissa al massimo 6 mesi continuativi in mancanza di previsione collettiva), a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto; i periodi di formazione o addestramento in affiancamento a dipendenti di categorie più elevate non contano come mansioni superiori.

Quando il demansionamento è lecito

Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio (art. 38 del CCNL: sono esclusi solo gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione, e il cambio è accompagnato, ove necessario, dall’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non rende nulla l’assegnazione): un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

Il trasferimento a un’altra sede

Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

L’art. 41 del CCNL grafici ed editoriali aggiunge: i lavoratori con più di 50 anni (uomini) o 45 (donne) possono essere trasferiti solo in casi eccezionali, esaminati a richiesta in sede sindacale; il trasferimento va comunicato per iscritto con preavviso di un mese (non inferiore a 30 giorni); il lavoratore conserva il trattamento economico, escluse le indennità legate alle condizioni locali dell’origine; ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé, per la famiglia e per gli effetti familiari, alla diaria una tantum (un terzo della retribuzione mensile se celibe senza conviventi a carico; due terzi, più un quindicesimo per ogni familiare a carico che si trasferisca, se ha famiglia) e al rimborso dell’indennizzo per l’anticipata risoluzione di un affitto registrato fino a 4 mesi di pigione. Chi rifiuta ha diritto a TFR e preavviso, salvo Quadri e gruppi A e B per i quali il diritto al trasferimento sia stato pattuito all’assunzione o risulti dalla situazione di fatto: in quel caso il rifiuto vale come dimissioni. La disciplina non si applica ai trasferimenti entro la provincia e comunque entro 50 km dalla sede.

Tutele rafforzate

  • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
  • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
  • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.
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L’accordo per cambiare mansioni

Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

Casi pratici

Tizio — demansionamento punitivo
Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto all’ufficio diritti a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
Caia — chiude una sede distaccata
La sede distaccata dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un’altra unità per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo, con preavviso di un mese e rimborso delle spese di trasferimento previsti dall’art. 41 del CCNL (salvo trasferimento entro 50 km). Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

Domande frequenti

Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
Posso rifiutare un trasferimento?
Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Se rifiuti un trasferimento legittimo, il CCNL (art. 41) ti riconosce TFR e preavviso, salvo Quadri e gruppi A e B per i quali il diritto al trasferimento sia stato pattuito: in quel caso valgono come dimissioni. Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Periodi per la promozione e disciplina dei trasferimenti sono quelli degli artt. 38, 39 e 41 della Parte I del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (testo integrale letto).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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