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La guida

CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: maggiorazioni

Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

In sintesi

Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Nel CCNL Lavoratori dello Sport (artt. 77-84) l’ordinario notturno (23-6) è maggiorato del 10%, il festivo lavorato del 30%, la domenica con riposo in altro giorno dà un’indennità del 10% sulla quota oraria di paga base e contingenza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confederazione italiana dello sport – Confcommercio Imprese per l’Italia · SLC-CGIL · FISASCAT-CISL · UILCOM-UIL
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · CCNL 12 gennaio 2024, artt. 77-84 (maggiorazioni)
Fonte
CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (testo consolidato)

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

Situazione Cosa prevede il CCNL Lavoratori dello Sport
Lavoro nel giorno festivo Ore prestate nelle festività dell’art. 78: quota oraria della retribuzione di fatto più il 30% come straordinario festivo (artt. 79 e 83)
Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Indennità in cifra fissa del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora ordinaria prestata di domenica da chi riposa in altro giorno (art. 77)
Festività coincidente con la domenica Importo aggiuntivo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto (art. 78)
Lavoro serale/notturno Ore ordinarie dalle 23 alle 6: quota oraria di fatto più il 10% (art. 84); ore straordinarie di notte: più il 50% (art. 83)
Il riposo settimanale lavorato è pagato con la maggiorazione del 30% e dà diritto al riposo compensativo il giorno successivo (art. 80). Lo straordinario è maggiorato del 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale e del 20% oltre la 48ª, entro 250 ore annue (artt. 82-83); di notte, dalle 23 alle 6, del 50%. Le maggiorazioni dell’art. 83 non si cumulano fra loro. Le ore ordinarie sono 40 a settimana (art. 64).

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — domenica al centro commerciale
Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per le ore ordinarie prestate di domenica il CCNL gli riconosce l’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 77), che ritrova nel cedolino del mese.
Caia — festività infrasettimanale
Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata chi riposa in un altro giorno riceve l’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 77 CCNL).
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
In questo CCNL no per le maggiorazioni dello straordinario, che non sono cumulabili tra loro (art. 83): festivo +30%, notturno +50%, 15% o 20% per le ore oltre la 40ª o la 48ª. Il notturno ordinario (+10%) e la domenica (indennità del 10%) hanno regole proprie: l’art. 84 e l’art. 77 le assorbono fino a concorrenza nei trattamenti aziendali.
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per le ore ordinarie prestate di domenica, chi riposa in un altro giorno riceve l’indennità del 10% (art. 77 CCNL).

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Percentuali e regole di cumulo sono quelle degli artt. 77-84 del CCNL 12 gennaio 2024.

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