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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio): turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e quello reso per almeno 7 ore nel periodo tra le 24 e le 5.
  • Per i lavoratori notturni l'orario medio non supera 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria.
  • Restano fermi il riposo di 11 ore giornaliero e quello settimanale di 24 ore, di regola la domenica.
  • Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL Concia: per le percentuali si rinvia al testo vigente.
  • Esistono tutele soggettive e divieti per alcune categorie (maternita, minori).
Indice dei contenuti

Nella concia delle pelli i cicli produttivi, spesso continui per ragioni tecniche di lavorazione, rendono frequenti il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi. La legge - il D.Lgs. 66/2003 - fissa limiti e tutele a presidio della salute, mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni e rimessa al CCNL di settore. Il rapporto tra paletti inderogabili di legge e trattamento contrattuale e il cuore della materia.

La nozione di lavoro notturno

E periodo notturno l'intervallo di almeno 7 ore consecutive comprendente quello tra mezzanotte e le cinque del mattino. E lavoratore notturno chi svolge in tale periodo almeno tre ore del proprio orario in modo abituale, oppure una quota minima del proprio orario annuo secondo i criteri di legge e di contratto. La qualifica di lavoratore notturno attiva tutele specifiche che vanno oltre la singola maggiorazione.

Limiti di durata e sorveglianza sanitaria

Per il lavoratore notturno l'orario di lavoro non puo superare in media le 8 ore nelle 24, secondo il periodo di riferimento fissato dalla contrattazione. E previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria periodica, a tutela degli effetti del lavoro notturno sulla salute. In caso di inidoneita accertata al lavoro notturno il lavoratore ha diritto, ove possibile, all'assegnazione a mansioni diurne.

Riposi inderogabili

Indipendentemente dalla collocazione del turno restano fermi il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e il riposo settimanale di almeno 24 ore, di regola coincidente con la domenica, cumulabile con le 11 ore. Nei cicli continui la collocazione del riposo settimanale puo essere diversa, ma il diritto al riposo non puo essere compresso oltre i limiti e le compensazioni previste dalla legge.

Le maggiorazioni contrattuali

Le percentuali di maggiorazione per lavoro notturno, festivo e domenicale sono stabilite dal CCNL Concia: si rinvia al testo vigente per i valori, distinti spesso a seconda che il lavoro notturno sia occasionale o inserito in regime di turni avvicendati. Le maggiorazioni di notturno, festivo e domenicale possono cumularsi o assorbirsi secondo le regole del contratto, da leggere con attenzione per evitare conteggi errati.

Festivita e lavoro domenicale

Il lavoro reso nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche - quando il riposo e collocato in altro giorno - da diritto al trattamento maggiorato previsto dal CCNL, fermo restando il diritto al riposo compensativo dove dovuto. Nei reparti a ciclo continuo l'organizzazione dei turni deve garantire l'equilibrio tra esigenze produttive e diritto al riposo.

Tutele soggettive e divieti

Alcune categorie godono di tutele rafforzate: la lavoratrice in gravidanza e fino a un anno di eta del bambino non e obbligata al lavoro notturno (D.Lgs. 151/2001), e analoghe tutele riguardano genitori con figli piccoli o con disabili a carico. Per i minori il lavoro notturno e di regola vietato. Questi limiti sono inderogabili e prevalgono sulle esigenze di turno.

Domande frequenti

Quando il lavoro e considerato notturno?

E notturno il lavoro svolto in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra mezzanotte e le cinque; e lavoratore notturno chi vi presta abitualmente almeno tre ore o la quota annua prevista.

Quante ore puo lavorare un lavoratore notturno?

In media non oltre 8 ore nelle 24, secondo il periodo di riferimento fissato dalla contrattazione; e prevista la sorveglianza sanitaria periodica.

Quanto valgono le maggiorazioni per notturno e festivo?

Sono fissate dal CCNL Concia: per le percentuali aggiornate si rinvia al testo vigente, distinte spesso tra notturno occasionale e turni avvicendati.

Resta il diritto al riposo lavorando di notte?

Si. Restano fermi il riposo giornaliero di 11 ore consecutive e quello settimanale di 24 ore, di regola domenicale, secondo il D.Lgs. 66/2003.

Una lavoratrice in gravidanza puo essere obbligata al notturno?

No. In gravidanza e fino a un anno di eta del bambino non sussiste obbligo di lavoro notturno (D.Lgs. 151/2001); per i minori il notturno e di regola vietato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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